Direttiva 2007/11
Direttiva 2007/11/CE della Commissione, del 21 febbraio 2007 , che modifica taluni allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di acetamiprid, thiacloprid, imazosulfuron, metossifenozide, S-metolachlor, milbemectin e tribenuron (Testo rilevante ai fini del SEE )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna le tabelle dei limiti massimi di residui per alcuni principi attivi fitosanitari in cereali, alimenti di origine animale e prodotti vegetali. Le modifiche si fondano sulla valutazione scientifica disponibile e mirano a proteggere il consumatore, garantendo al contempo la sorveglianza dell’uso autorizzato e non autorizzato dei prodotti fitosanitari. Gli Stati membri devono recepire le nuove regole entro il 1° settembre 2007 e applicarle dal 2 settembre 2007.
Modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE per fissare o aggiornare le quantità massime di residui di alcuni antiparassitari nei cereali, nei prodotti di origine animale e in vari prodotti di origine vegetale.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono recepirla nel diritto interno, e incide sulla disciplina delle quantità massime di residui (QMR) di acetamiprid, thiacloprid, imazosulfuron, metossifenozide, S-metolachlor, milbemectin e tribenuron. Riguarda in particolare cereali, prodotti alimentari di origine animale e numerosi prodotti di origine vegetale, inclusi frutta, ortaggi, legumi, semi oleosi, patate, tè e luppolo; alcune QMR sono fissate per la prima volta, altre sono modificate. Restano salve le competenze degli Stati membri di fissare QMR nazionali provvisorie ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE quando manchino QMR comunitarie o provvisorie, entro i limiti indicati dalla disciplina UE.
Modifica dei limiti massimi di residui per alcuni antiparassitari
La direttiva 2007/11/CE della Commissione interviene sugli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE per aggiornare le quantità massime di residui (QMR) di alcune sostanze attive fitosanitarie nei cereali, nei prodotti di origine animale e in diversi prodotti vegetali. La finalità è duplice: consentire il controllo dell’osservanza del divieto o della limitazione d’uso di tali sostanze e garantire un elevato livello di protezione del consumatore.
Contesto normativo e finalità
La misura si colloca nel quadro della direttiva 91/414/CEE sull’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. I considerando spiegano che le sostanze interessate erano già state iscritte, o successivamente inserite, nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE: tribenuron con la direttiva 2005/54/CE; acetamiprid e thiacloprid con la direttiva 2004/99/CE; imazosulfuron, metossifenozide e S-metolachlor con la direttiva 2005/3/CE; milbemectin con la direttiva 2005/58/CE. Le valutazioni scientifiche svolte per tali iscrizioni hanno consentito di ritenere sufficienti le informazioni disponibili per fissare QMR adeguate.
Ambito di applicazione materiale
La direttiva riguarda:
- i cereali, ai sensi della direttiva 86/362/CEE;
- i prodotti alimentari di origine animale, ai sensi della direttiva 86/363/CEE;
- alcuni prodotti di origine vegetale, compresi ortofrutticoli, semi oleosi, patate, tè e luppolo, ai sensi della direttiva 90/642/CEE.
Le sostanze interessate sono acetamiprid, thiacloprid, imazosulfuron, metossifenozide, S-metolachlor, milbemectin e tribenuron. In diversi casi la direttiva fissa per la prima volta il limite comunitario; in altri casi modifica limiti già esistenti.
Obblighi e criteri sostanziali
La Commissione afferma che le QMR proposte sono state valutate rispetto alla dose giornaliera ammissibile (DGA) e, ove necessario, alla dose acuta di riferimento (DAR), con esito favorevole per la sicurezza del consumatore. Per le combinazioni prodotto/antiparassitario prive di limiti comunitari o provvisori, le QMR sono fissate al limite inferiore di determinazione analitica, così da offrire una tutela adeguata contro residui derivanti da impieghi non autorizzati.
QMR provvisorie e loro evoluzione
La direttiva precisa che la fissazione di QMR provvisorie a livello comunitario non esclude che gli Stati membri stabiliscano, a loro volta, quantità provvisorie nazionali ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE e del relativo allegato VI, quando manchino limiti comunitari o provvisori. I considerando ritengono che un periodo di quattro anni sia sufficiente per predisporre eventuali utilizzazioni aggiuntive della sostanza attiva; in tal caso la QMR provvisoria dovrebbe diventare definitiva. Negli allegati, per varie voci, è infatti indicato che la QMR è stata fissata provvisoriamente e, salvo modifica, diverrà definitiva il 21 marzo 2011.
Principali modifiche agli allegati
Allegato I – direttiva 86/362/CEE Sono aggiunte nuove righe per i cereali con QMR, tra cui:
- acetamiprid: 0,01 mg/kg;
- imazosulfuron: 0,01 mg/kg;
- metossifenozide: 0,05 mg/kg;
- metolachlor, compresi altri miscugli di costituenti isomeri, tra cui S-metolachlor: 0,05 mg/kg;
- somma di MA4 + 8,9 Z-MA4, espressa in milbemectin: 0,05 mg/kg;
- thiacloprid: 0,02 mg/kg;
- tribenuron-metile: 0,01 mg/kg.
Le note chiariscono che * indica il limite inferiore di determinazione analitica e che (p) segnala una QMR provvisoria.
Allegato II – direttiva 86/363/CEE Per carni, frattaglie, grassi, latte, prodotti lattiero-caseari e uova sono inserite QMR per:
- acetamiprid e il suo metabolita IM-2-1;
- metossifenozide;
- thiacloprid.
Sono previsti valori differenziati per carne, fegato, rognoni, grasso, altri tessuti, latte e uova; in più voci compare l’indicazione provvisoria (p), con possibile definitiva efficacia dal 21 marzo 2011.
Allegato III – direttiva 90/642/CEE L’allegato introduce o aggiorna limiti per numerosi gruppi di prodotti vegetali, tra cui:
- frutta fresca, secca o non cotta, congelata senza zuccheri aggiunti e frutta a guscio;
- agrumi, pomacee, drupacee, bacche e piccola frutta, frutta varia;
- ortaggi a radici e tubero, ortaggi a bulbo, ortaggi a frutto, cavoli, ortaggi a foglia ed erbe fresche, legumi da granella, ortaggi a stelo, funghi;
- legumi da granella, semi oleosi, patate, tè e luppolo.
Per ciascun gruppo sono stabiliti valori per le sostanze elencate, con molte soglie pari al limite di determinazione analitica e con alcune QMR più elevate per prodotti specifici (ad esempio taluni frutti, ortaggi, tè e luppolo). Anche qui le note segnalano le quantità provvisorie e la data del 21 marzo 2011 per la loro eventuale trasformazione in definitive.
Recepimento, applicazione e obblighi formali
L’articolo 4 impone agli Stati membri:
- l’adozione e pubblicazione delle misure nazionali di recepimento entro il 1° settembre 2007;
- l’applicazione di tali misure dal 2 settembre 2007;
- la comunicazione immediata alla Commissione del testo nazionale e di una tavola di concordanza;
- l’inserimento di un riferimento alla direttiva nelle disposizioni di recepimento o nella loro pubblicazione ufficiale.
Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore.
Entrata in vigore
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è rivolta agli Stati membri.
Indicazioni operative per il professionista
Per gli operatori italiani del settore alimentare e fitosanitario la direttiva è rilevante perché aggiorna i parametri di conformità per i residui nei prodotti destinati al consumo umano e animale. In pratica, il recepimento nazionale deve tradursi nell’adeguamento delle tabelle dei limiti, nei controlli ufficiali e nella gestione delle autorizzazioni e delle eventuali QMR provvisorie, con particolare attenzione alla data del 2 settembre 2007 e al possibile passaggio a limiti definitivi dal 21 marzo 2011 per le voci contrassegnate come provvisorie.
Disposizioni principali
Oggetto delle modifiche
Gli articoli 1, 2 e 3 dispongono la modifica rispettivamente della direttiva 86/362/CEE, della direttiva 86/363/CEE e della direttiva 90/642/CEE, secondo gli allegati I, II e III della direttiva. Le modifiche consistono nell’introduzione o nell’aggiornamento di QMR per acetamiprid, thiacloprid, imazosulfuron, metossifenozide, S-metolachlor, milbemectin e tribenuron.
Base scientifica e tutela del consumatore
I considerando indicano che le QMR sono state fissate sulla base delle informazioni disponibili sull’utilizzazione proposta delle sostanze attive, riesaminate dopo trasmissione da parte di alcuni Stati membri ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE. La Commissione afferma che le quantità proposte non comportano il superamento della dose giornaliera ammissibile (DGA) né, ove pertinente, della dose acuta di riferimento (DAR).
QMR provvisorie e ruolo degli Stati membri
Per le combinazioni prodotto/antiparassitario prive di QMR comunitarie o provvisorie, sono fissate quantità provvisorie al limite inferiore di determinazione analitica. La direttiva precisa che la fissazione a livello comunitario non impedisce agli Stati membri di stabilire QMR nazionali provvisorie conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE e al suo allegato VI. È indicato un orizzonte di quattro anni per l’elaborazione di utilizzazioni aggiuntive, al termine del quale la QMR provvisoria dovrebbe diventare definitiva; negli allegati è specificato che, salvo modifica, talune QMR provvisorie diverranno definitive il 21 marzo 2011.
Recepimento e applicazione
Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro il 1° settembre 2007, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Devono inoltre applicarle dal 2 settembre 2007, trasmettere immediatamente alla Commissione il testo delle misure adottate e una tavola di concordanza, e inserire un riferimento alla direttiva nel testo di recepimento o nella pubblicazione ufficiale. L’articolo 4, paragrafo 2, impone anche la comunicazione delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 5 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 6 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.
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