Direttiva 2007/9
Direttiva 2007/9/CE della Commissione, del 20 febbraio 2007 , che modifica l'allegato della direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di aldicarb (Testo rilevante ai fini del SEE )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna le quantità massime di residui di aldicarb consentite su numerosi prodotti vegetali, modificando l’allegato II della direttiva 90/642/CEE. La revisione è giustificata dal riesame del rischio per i consumatori, sia cronico sia acuto, e dall’esigenza di allineare i limiti ai dati tossicologici e alle buone pratiche agricole. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 1° settembre 2007 e applicarle dal 2 settembre 2007.
Modifica dell’allegato della direttiva 90/642/CEE per fissare nuove quantità massime di residui di aldicarb su e in determinati prodotti di origine vegetale.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti di origine vegetale elencati nell’allegato II, parte A, della direttiva 90/642/CEE, con particolare riguardo a frutta, ortaggi, legumi da granella, semi oleosi, patate, tè e luppolo. Riguarda i residui di aldicarb, intesi come somma di aldicarb, dei suoi solfossidi e solfoni espressi in aldicarb. La direttiva vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere mediante recepimento nel diritto interno entro il termine previsto; non disciplina direttamente operatori o scambi, ma incide sui livelli massimi ammessi nei prodotti alimentari immessi sul mercato.
Direttiva 2007/9/CE: nuove quantità massime di residui di aldicarb
La direttiva interviene sulla disciplina dei residui di antiparassitari contenuta nella direttiva 90/642/CEE, modificandone l’allegato II, parte A, per aggiornare le quantità massime di residui (QMR) di aldicarb ammesse su e in diversi prodotti vegetali. La revisione si fonda sul riesame del rischio per i consumatori, sulla valutazione dell’esposizione cronica e acuta e sull’esigenza di mantenere i residui entro livelli compatibili con le buone pratiche agricole e con la tutela della salute pubblica.
Obiettivi e contesto della modifica
La Commissione richiama il principio secondo cui le QMR comunitarie rappresentano il limite superiore dei residui che possono essere presenti nei prodotti alimentari quando siano rispettate le buone pratiche agricole. I considerando precisano che i limiti vengono periodicamente riesaminati e che, in assenza di dati sufficienti o in mancanza di usi autorizzati rilevanti, essi sono fissati al limite inferiore di determinazione analitica.
La direttiva tiene conto della valutazione dell’esposizione dei consumatori, effettuata secondo le procedure e le prassi comunitarie e alla luce degli orientamenti OMS. È richiamato anche il parere dell’EFSA, consultata dalla Commissione, nonché la consultazione dei partner commerciali attraverso l’Organizzazione mondiale del commercio.
Ambito di applicazione materiale
La modifica riguarda esclusivamente i residui di aldicarb, intesi come somma di aldicarb, dei suoi solfossidi e dei suoi solfoni espressi in aldicarb. Le nuove QMR si applicano ai prodotti elencati nell’allegato, che comprendono:
- frutta fresca, secca o non cotta, conservata mediante congelamento senza zuccheri addizionati, e frutta a guscio;
- ortaggi freschi o non cotti, congelati o secchi, inclusi radici e tuberi, ortaggi a bulbo, ortaggi a frutto, cavoli, ortaggi a foglia ed erbe fresche, legumi da granella freschi, ortaggi a stelo e funghi;
- legumi da granella;
- semi oleosi;
- patate;
- tè;
- luppolo essiccato, compresi i panelli di luppolo e la polvere non concentrata.
Nuovi livelli massimi fissati dall’allegato
L’allegato sostituisce le righe relative all’aldicarb nella direttiva 90/642/CEE e stabilisce, in sintesi, i seguenti valori:
- frutta fresca/secca o non cotta, conservata mediante congelamento senza zuccheri addizionati, e frutta a guscio: 0,02 mg/kg;
- radici e tuberi: 0,02 mg/kg;
- ortaggi a bulbo: 0,05 mg/kg;
- ortaggi a frutto: 0,02 mg/kg;
- cavoli: 0,02 mg/kg;
- ortaggi a foglia e erbe fresche: 0,02 mg/kg;
- legumi da granella freschi: 0,02 mg/kg;
- ortaggi a stelo freschi: 0,02 mg/kg;
- funghi: 0,02 mg/kg;
- legumi da granella: 0,02 mg/kg;
- semi oleosi: 0,05 mg/kg;
- patate: 0,02 mg/kg;
- tè: 0,05 mg/kg;
- luppolo essiccato, compresi i panelli e la polvere non concentrata: 0,05 mg/kg.
La nota (*1) precisa che, per tali valori, è indicato il limite inferiore di determinazione analitica.
Obblighi per gli Stati membri: recepimento e applicazione
L’articolo 2 contiene il nucleo degli obblighi di recepimento. Gli Stati membri devono:
- adottare e pubblicare entro il 1° settembre 2007 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie;
- applicare tali disposizioni a decorrere dal 2 settembre 2007;
- comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure nazionali e una tavola di concordanza tra queste e la direttiva;
- includere un riferimento alla direttiva nelle misure di recepimento o corredarle di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità decise dagli Stati membri;
- trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
Rilievo operativo per i professionisti
Per avvocati e commercialisti operanti nel settore agroalimentare, la direttiva assume rilievo soprattutto per la conformità dei prodotti immessi sul mercato ai nuovi limiti massimi di residui. Il punto centrale è l’allineamento delle procedure di controllo qualità, delle verifiche analitiche e della documentazione di filiera alle soglie fissate nell’allegato, tenendo conto che in molti casi il limite coincide con il limite inferiore di determinazione analitica.
Sul piano interno, la direttiva richiede un tempestivo adeguamento normativo nazionale entro il 1° settembre 2007, con applicazione dal 2 settembre 2007, senza lasciare agli Stati membri margini sulla sostanza del risultato da ottenere, ma solo sulla scelta della forma e dei mezzi di recepimento.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato II della direttiva 90/642/CEE
L’articolo 1 dispone che la parte A dell’allegato II della direttiva 90/642/CEE sia modificata secondo l’allegato della direttiva 2007/9/CE. L’allegato sostituisce le righe relative all’aldicarb e fissa nuove QMR per diverse categorie di prodotti vegetali.
Finalità della revisione delle QMR di aldicarb
Dai considerando emerge che le quantità massime di residui sono riesaminate periodicamente per tener conto di nuovi dati. Le nuove soglie sono fissate tenendo conto dell’esposizione dei consumatori nel corso della vita e a breve termine, degli orientamenti OMS e delle valutazioni comunitarie, con l’obiettivo di evitare un’esposizione inaccettabile e di escludere effetti tossici acuti.
Ambito materiale delle nuove quantità massime
L’allegato disciplina i residui di aldicarb su frutta, ortaggi, legumi da granella, semi oleosi, patate, tè e luppolo. Per il composto si considera la somma di aldicarb, dei suoi solfossidi e solfoni espressi in aldicarb. In numerosi casi la QMR è pari al limite inferiore di determinazione analitica, indicato con la nota (*1).
Valori fissati nell’allegato
Per frutta fresca/secca o non cotta, conservata mediante congelamento senza zuccheri addizionati, e per frutta a guscio la QMR è 0,02 mg/kg. Per radici e tuberi la QMR è 0,02 mg/kg; per ortaggi a bulbo 0,05 mg/kg; per ortaggi a frutto 0,02 mg/kg; per cavoli 0,02 mg/kg; per ortaggi a foglia ed erbe fresche 0,02 mg/kg; per legumi da granella freschi 0,02 mg/kg; per ortaggi a stelo freschi 0,02 mg/kg; per funghi 0,02 mg/kg; per legumi da granella 0,02 mg/kg; per semi oleosi 0,05 mg/kg; per patate 0,02 mg/kg; per tè 0,05 mg/kg; per luppolo essiccato, compresi panelli e polvere non concentrata, 0,05 mg/kg.
Recepimento nazionale e applicazione
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro il 1° settembre 2007, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali disposizioni devono applicarsi dal 2 settembre 2007. Gli Stati membri devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure nazionali e una tavola di concordanza, nonché indicare il riferimento alla direttiva nel testo nazionale o in sede di pubblicazione ufficiale.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.
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