Direttiva 2007/6
Direttiva 2007/6/CE della Commissione, del 14 febbraio 2007 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per l’iscrizione delle sostanze attive metrafenone, Bacillus subtilis , spinosad e tiametoxam (Testo rilevante ai fini del SEE )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva inserisce metrafenone, Bacillus subtilis ceppo QST 713, spinosad e tiametoxam nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, consentendo agli Stati membri di autorizzare i prodotti fitosanitari che le contengono nel rispetto delle condizioni stabilite. Impone agli Stati membri di riesaminare e, se necessario, modificare o revocare le autorizzazioni esistenti entro termini precisi, distinguendo tra prodotti a sostanza attiva unica e prodotti con più sostanze attive. Per ciascuna sostanza sono previste condizioni specifiche di uso e cautele particolari in sede di applicazione dei principi uniformi.
Integrazione dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE con l’iscrizione delle sostanze attive metrafenone, Bacillus subtilis ceppo QST 713, spinosad e tiametoxam nei prodotti fitosanitari.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti fitosanitari contenenti come sostanze attive metrafenone, Bacillus subtilis ceppo QST 713, spinosad e tiametoxam, nonché alle autorizzazioni esistenti e provvisorie relative a tali prodotti negli Stati membri. Incide sulle procedure nazionali di modifica, mantenimento o revoca delle autorizzazioni e sulla verifica della conformità ai requisiti della direttiva 91/414/CEE, con particolare rilievo per gli usi valutati e per le condizioni specifiche di iscrizione nell’allegato I. Non disciplina direttamente altri settori o sostanze diverse da quelle indicate.
Direttiva 2007/6/CE: iscrizione di metrafenone, Bacillus subtilis, spinosad e tiametoxam nella direttiva 91/414/CEE
La direttiva interviene sulla disciplina dell’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, aggiornando l’allegato I della direttiva 91/414/CEE con quattro nuove sostanze attive. Il provvedimento si fonda sugli esiti delle valutazioni scientifiche svolte dagli Stati membri relatori, dall’EFSA e dalla Commissione, dalle quali è emerso che, per gli usi esaminati, i prodotti contenenti tali sostanze possono soddisfare le condizioni di sicurezza e di efficacia previste dalla normativa di base.
Finalità e contesto regolatorio
La finalità è consentire, negli Stati membri, l’autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti metrafenone, Bacillus subtilis ceppo QST 713, spinosad e tiametoxam, purché siano rispettate le condizioni dell’iscrizione in allegato I e gli altri requisiti della direttiva 91/414/CEE. La direttiva richiama in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, evidenziando che l’iscrizione è giustificata dagli esiti positivi delle valutazioni sui rischi per la salute umana e per l’ambiente.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda i prodotti fitosanitari contenenti come sostanze attive le quattro sostanze iscritte. Gli effetti pratici principali si producono sulle autorizzazioni già rilasciate dagli Stati membri, incluse le autorizzazioni provvisorie, e sulle future autorizzazioni che dovranno conformarsi alle condizioni specifiche dell’allegato I. La direttiva non introduce una disciplina autonoma generale, ma modifica il quadro esistente della direttiva 91/414/CEE per queste specifiche sostanze.
Iscrizione nell’allegato I e condizioni specifiche
L’allegato aggiunge quattro voci alla tabella dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE:
- metrafenone, con purezza minima ≥ 940 g/kg, entrata in vigore il 1o febbraio 2007 e scadenza al 31 gennaio 2017;
- Bacillus subtilis ceppo QST 713, con entrata in vigore il 1o febbraio 2007 e scadenza al 31 gennaio 2017;
- spinosad, miscela di spinosyn A e spinosyn D, con purezza minima ≥ 850 g/kg, entrata in vigore il 1o febbraio 2007 e scadenza al 31 gennaio 2017;
- tiametoxam, con purezza minima ≥ 980 g/kg, entrata in vigore il 1o febbraio 2007 e scadenza al 31 gennaio 2017.
Per ciascuna sostanza la parte A dell’iscrizione limita l’uso autorizzabile: metrafenone e Bacillus subtilis solo come fungicidi; spinosad e tiametoxam solo come insetticidi. La parte B impone agli Stati membri di tenere conto dei relativi rapporti di riesame e, per spinosad e tiametoxam, di adottare particolare cautela su specifici profili di rischio ambientale.
Obblighi di recepimento per gli Stati membri
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure nazionali di recepimento entro il 31 luglio 2007 e applicarle dal 1o agosto 2007. Devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle misure adottate, una tavola di corrispondenza e le disposizioni essenziali di diritto interno nella materia disciplinata. La direttiva lascia agli Stati la scelta della forma e dei mezzi di attuazione, come tipico degli atti di trasposizione.
Riesame delle autorizzazioni esistenti
Entro il 31 luglio 2007 gli Stati membri devono modificare o ritirare, se necessario, le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti una delle quattro sostanze. In tale verifica devono accertare:
- il rispetto delle condizioni dell’allegato I, esclusa la parte B dell’iscrizione;
- la disponibilità, da parte del titolare dell’autorizzazione, di un fascicolo conforme all’allegato II, o comunque l’accesso a tale fascicolo;
- il rispetto delle condizioni dell’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE.
Riesame completo dei prodotti e termini successivi
Per i prodotti autorizzati contenenti una delle sostanze, da sola o in combinazione con altre sostanze attive iscritte entro il 31 gennaio 2007, gli Stati membri devono effettuare un riesame secondo i principi uniformi dell’allegato VI e sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III. La valutazione deve tener conto della parte B dell’iscrizione e verificare la conformità ai criteri dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.
Dopo tale valutazione:
- per i prodotti con sostanza attiva unica, l’autorizzazione deve essere modificata o revocata, se necessario, entro il 31 luglio 2008;
- per i prodotti con sostanze attive associate, il termine è il 31 luglio 2008 oppure, se più esteso, quello previsto dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto le altre sostanze attive interessate.
Profili di rischio da considerare nell’applicazione dei principi uniformi
La direttiva evidenzia specifiche cautele da integrare nella valutazione e nelle condizioni di uso:
- per il metrafenone, occorre fare riferimento alle conclusioni del rapporto di riesame, comprese le appendici I e II, adottate il 14 luglio 2006;
- per il Bacillus subtilis, analogamente, devono essere considerate le conclusioni del rapporto di riesame, comprese le appendici I e II;
- per lo spinosad, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici e ai rischi per i lombrichi quando la sostanza è utilizzata in serra;
- per il tiametoxam, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione al potenziale di contaminazione delle acque sotterranee, in particolare da parte della sostanza attiva e dei metaboliti NOA 459602, SYN 501406 e CGA 322704, quando applicato in regioni sensibili dal punto di vista del terreno e/o del clima; inoltre devono considerare il rischio per gli organismi acquatici e il rischio a lungo termine per piccoli erbivori nel trattamento delle sementi.
Le condizioni di autorizzazione devono includere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il 1o febbraio 2007 ed è destinata agli Stati membri. La sua attuazione concreta richiede il recepimento nazionale entro il termine fissato e il successivo riesame delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari interessati.
Disposizioni principali
Iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE secondo l’allegato della direttiva, con iscrizione delle quattro sostanze attive. Nell’allegato sono indicati numero di iscrizione, identità della sostanza, purezza minima, data di entrata in vigore dell’iscrizione (1o febbraio 2007) e scadenza (31 gennaio 2017), oltre alle disposizioni specifiche di impiego.
Recepimento nazionale
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 31 luglio 2007 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, con applicazione dal 1o agosto 2007. Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni e una tavola di corrispondenza, nonché le disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.
Riesame delle autorizzazioni esistenti
L’articolo 3, paragrafo 1, prevede che entro il 31 luglio 2007 gli Stati membri modifichino o ritirino, se del caso, le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti metrafenone, Bacillus subtilis, spinosad o tiametoxam. Devono verificare il rispetto delle condizioni dell’allegato I, esclusa la parte B dell’iscrizione, e che il titolare dell’autorizzazione disponga o possa accedere a un fascicolo conforme all’allegato II, nel rispetto dell’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE.
Riesame dei prodotti con sostanza attiva unica o multipla
L’articolo 3, paragrafo 2, stabilisce che i prodotti autorizzati contenenti una delle quattro sostanze, da sole o associate ad altre sostanze attive iscritte entro il 31 gennaio 2007, siano riesaminati secondo i principi uniformi dell’allegato VI e sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III, tenendo conto della parte B dell’iscrizione nell’allegato I. A seguito della valutazione, gli Stati membri devono accertare la conformità ai requisiti dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e).
Termini per le modifiche o revoche successive al riesame
Per i prodotti con sostanza attiva unica, gli Stati membri devono modificare o revocare, se necessario, l’autorizzazione entro il 31 luglio 2008. Per i prodotti con sostanza attiva associata ad altre, la modifica o revoca deve avvenire entro il 31 luglio 2008 oppure, se più lungo, entro il termine previsto dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto le altre sostanze attive interessate.
Condizioni specifiche per le singole sostanze
Nell’allegato, metrafenone può essere autorizzato solo come fungicida; Bacillus subtilis solo come fungicida; spinosad solo come insetticida; tiametoxam solo come insetticida. Per metrafenone e spinosad è richiesto che gli Stati membri tengano conto delle conclusioni dei rispettivi rapporti di riesame, incluse le appendici I e II. Per spinosad e tiametoxam sono previste attenzioni particolari per organismi acquatici; per spinosad anche per i lombrichi in serra; per tiametoxam anche per il potenziale di contaminazione delle acque sotterranee e per il rischio a lungo termine per piccoli erbivori nel trattamento delle sementi, con eventuali misure di attenuazione dei rischi.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 4 stabilisce l’entrata in vigore della direttiva il 1o febbraio 2007. L’articolo 5 indica come destinatari gli Stati membri.
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