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direttiva

Direttiva 2007/10

Direttiva 2007/10/CE della Commissione, del 21 febbraio 2007 , che modifica l'allegato II della direttiva 92/119/CEE del Consiglio per quanto riguarda le misure da adottare nell'ambito di una zona di protezione a seguito della presenza di un focolaio di malattia vescicolare dei suini (Testo rilevante ai fini del SEE )

Normativa europea32007L0010

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2007/10/CE della Commissione aggiorna le misure speciali applicabili nella zona di protezione in caso di focolaio di malattia vescicolare dei suini. Essa sostituisce i riferimenti ormai obsoleti ad altre direttive con i riferimenti corretti alla direttiva 2002/99/CE, introduce la possibilità per gli Stati membri di usare un marchio d'identificazione alternativo e prevede una deroga al divieto di spostamento degli animali oltre i 30 giorni in presenza di specifiche esigenze di custodia. Gli Stati membri devono recepirla entro il 1o gennaio 2008.

Modifica dell'allegato II della direttiva 92/119/CEE sulle misure da adottare nella zona di protezione in caso di focolaio di malattia vescicolare dei suini, con aggiornamento dei riferimenti normativi, introduzione di un marchio d'identificazione alternativo e di una deroga al divieto di spostamento degli animali.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, in quanto destinatari della direttiva, e riguarda le misure sanitarie da adottare nelle zone di protezione istituite a seguito di un focolaio di malattia vescicolare dei suini ai sensi della direttiva 92/119/CEE. Incide sulle carni provenienti da suini soggetti alle restrizioni della zona di protezione, sulla loro identificazione, separazione, utilizzazione e, in presenza di determinate condizioni, sul trasporto degli animali da aziende ubicate nella zona di protezione. Restano rilevanti i collegamenti con la normativa UE in materia di igiene dei prodotti di origine animale e marchi sanitari/di identificazione, in particolare la direttiva 2002/99/CE e i regolamenti (CE) n. 853/2004 e n. 2076/2005.

Modifica delle misure di zona di protezione per la malattia vescicolare dei suini

La direttiva 2007/10/CE della Commissione interviene sulla disciplina speciale contenuta nell'allegato II della direttiva 92/119/CEE, relativa alla lotta contro la malattia vescicolare dei suini. L'intervento si colloca nel quadro delle misure sanitarie da applicare nelle zone di protezione istituite dopo un focolaio, con l'obiettivo di aggiornare i rinvii normativi, chiarire il regime delle carni e introdurre una maggiore flessibilità operativa in casi particolari, senza compromettere il livello di protezione sanitaria.

Obiettivi e finalità

La direttiva mira, in primo luogo, ad allineare la normativa a seguito dell'abrogazione delle direttive 72/461/CEE e 80/215/CEE dal 1o gennaio 2006, sostituendo i riferimenti obsoleti con quelli corretti alla direttiva 2002/99/CE. In secondo luogo, intende disciplinare in modo più preciso il trattamento delle carni provenienti da suini soggetti alle restrizioni della zona di protezione e consentire, se il contesto sanitario lo permette, soluzioni operative alternative per il marchio di identificazione e per lo spostamento degli animali oltre il limite ordinario di 30 giorni.

Ambito di applicazione

Le modifiche riguardano le misure applicabili nella zona di protezione prevista dalla direttiva 92/119/CEE in caso di focolaio di malattia vescicolare dei suini. Sono interessate le carni provenienti da suini soggetti alle restrizioni di cui alla parte 7 dell'allegato II, nonché gli animali detenuti in aziende ubicate nella zona di protezione. La disciplina opera nel contesto del diritto alimentare e veterinario dell'Unione e richiama, per la parte di identificazione e trattamento delle carni, la direttiva 2002/99/CE e i regolamenti (CE) n. 853/2004 e n. 2076/2005.

Regime delle carni e separazione dai flussi commerciali

Il nuovo testo della lettera g) stabilisce che le carni provenienti da suini di cui alla lettera f), punto i):

  • non possono rientrare nel commercio intracomunitario o internazionale;
  • devono recare il marchio sanitario relativo alle carni fresche di cui all'allegato II della direttiva 2002/99/CE;
  • devono essere ottenute, tagliate, trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni destinate al commercio intracomunitario e internazionale;
  • devono essere utilizzate in modo da evitare l'introduzione nei prodotti a base di carne destinati a tale commercio, salvo che siano state sottoposte al trattamento previsto nell'allegato III della direttiva 2002/99/CE.

Marchio di identificazione alternativo

La nuova lettera h) introduce una deroga facoltativa: gli Stati membri possono decidere di usare, per le carni provenienti da suini di cui alla lettera f), punto i), un marchio di identificazione diverso dallo speciale marchio previsto dall'allegato II della direttiva 2002/99/CE. La scelta è subordinata a due condizioni principali: il marchio deve essere chiaramente distinguibile dagli altri marchi previsti dal regolamento (CE) n. 853/2004 e dal regolamento (CE) n. 2076/2005; inoltre, lo Stato membro che decide di adottarlo deve comunicarlo alla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale.

Il marchio alternativo deve essere leggibile e indelebile, con caratteri facilmente distinguibili e stampati chiaramente. Deve inoltre contenere:

  • il codice del paese pertinente, secondo l'allegato II, sezione I, parte B, punto 6, del regolamento (CE) n. 853/2004;
  • il numero di riconoscimento dello stabilimento, secondo l'allegato II, sezione I, parte B, punto 7, del regolamento (CE) n. 853/2004.

Deroga allo spostamento degli animali oltre 30 giorni

La direttiva aggiunge un punto 5 che introduce una deroga mirata al divieto di spostamento degli animali. Se i divieti di cui al punto 2, lettera f), sono mantenuti oltre 30 giorni a causa dell'insorgere di nuovi casi di malattia e ciò genera problemi di custodia, l'autorità competente può autorizzare il trasporto degli animali da un'azienda situata nella zona di protezione.

La deroga è subordinata a due condizioni:

  • richiesta motivata del proprietario;
  • verifica della correttezza dei fatti da parte del veterinario ufficiale.

In tali casi, si applicano mutatis mutandis il punto 2, lettere f) e h).

Recepimento e obblighi per gli Stati membri

La direttiva è tipicamente vincolante quanto al risultato da conseguire e lascia agli Stati membri la scelta della forma e dei mezzi di attuazione. Il termine di recepimento è fissato al 1o gennaio 2008. Gli Stati membri devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento e trasmettere una tavola di concordanza.

Le misure nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva, oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del rinvio sono lasciate alla scelta degli Stati membri.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essa è rivolta agli Stati membri, che sono tenuti ad assicurarne la trasposizione nell'ordinamento nazionale entro il termine indicato.

Disposizioni principali

Aggiornamento delle misure nella zona di protezione

La parte 7 dell'allegato II della direttiva 92/119/CEE è modificata per adeguare le misure specifiche relative alla malattia vescicolare dei suini. Vengono sostituiti i riferimenti alle direttive 72/461/CEE e 80/215/CEE, abrogate dal 1o gennaio 2006, con riferimenti agli allegati II e III della direttiva 2002/99/CE.

Trattamento e destinazione delle carni

Le carni provenienti da suini di cui alla lettera f), punto i), non possono rientrare nel commercio intracomunitario o internazionale e devono recare il marchio sanitario relativo alle carni fresche previsto dall'allegato II della direttiva 2002/99/CE. Esse devono inoltre essere ottenute, tagliate, trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni destinate al commercio intracomunitario e internazionale, e utilizzate in modo da evitare l'introduzione nei prodotti a base di carne destinati a tale commercio, salvo che siano state sottoposte al trattamento di cui all'allegato III della direttiva 2002/99/CE.

Marchio di identificazione alternativo

In deroga alla regola generale, gli Stati membri possono decidere di usare per le carni provenienti da suini di cui alla lettera f), punto i), un marchio d'identificazione diverso dallo speciale marchio di cui all'allegato II della direttiva 2002/99/CE, purché sia chiaramente distinguibile dagli altri marchi previsti dal regolamento (CE) n. 853/2004 o dal regolamento (CE) n. 2076/2005. Gli Stati membri che scelgono questa opzione devono comunicarlo alla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale. Il marchio deve essere leggibile, indelebile, chiaramente stampato e contenere il codice paese e il numero di riconoscimento dello stabilimento secondo le indicazioni richiamate dal regolamento (CE) n. 853/2004.

Deroga al divieto di spostamento oltre 30 giorni

Se i divieti di cui al punto 2, lettera f), sono mantenuti oltre 30 giorni per l'insorgere di nuovi casi di malattia e ciò comporta problemi di custodia degli animali, l'autorità competente può autorizzare il trasporto degli animali da un'azienda situata nella zona di protezione, su richiesta motivata del proprietario e previa verifica della correttezza dei fatti da parte del veterinario ufficiale. In tal caso si applicano mutatis mutandis il punto 2, lettere f) e h).

Recepimento

Gli Stati membri devono mettere in vigore entro il 1o gennaio 2008 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e comunicare immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, insieme a una tavola di concordanza. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalesicurezza alimentareigiene dei prodotti di origine animalecommercio dei prodotti animaliidentificazione delle carni

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