Direttiva 2007/8
Direttiva 2007/8/CE della Commissione, del 20 febbraio 2007 , che modifica gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di fosfamidone e mevinfos (Testo rilevante ai fini del SEE )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna i limiti massimi di residui per fosfamidone e mevinfos alla luce di nuovi dati tossicologici e di esposizione dei consumatori. Per molte categorie di prodotti vegetali i limiti sono fissati al limite inferiore di determinazione analitica, pari a 0,01 mg/kg; per tè e luppolo il limite è 0,02 mg/kg. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 1° settembre 2007 e applicarle dal 2 settembre 2007.
Modifica delle quantità massime di residui di fosfamidone e mevinfos negli alimenti mediante aggiornamento degli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE e 90/642/CEE.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono recepire le modifiche normative relative ai limiti massimi di residui (QMR/MRL) di fosfamidone e mevinfos nei prodotti alimentari di origine vegetale. L’intervento riguarda in particolare cereali, numerosi prodotti vegetali elencati nella direttiva 90/642/CEE, nonché l’abolizione delle voci relative a tali sostanze nell’allegato della direttiva 76/895/CEE sugli ortofrutticoli. La direttiva ha portata settoriale in materia di residui di antiparassitari e si applica con effetto dal 2 settembre 2007, dopo il recepimento nazionale entro il 1° settembre 2007.
Quantità massime di residui di fosfamidone e mevinfos
La direttiva interviene sul quadro comunitario dei limiti massimi di residui di antiparassitari nei prodotti alimentari di origine vegetale, aggiornando gli allegati di tre direttive settoriali. L’obiettivo è riallineare i valori alle più recenti valutazioni tossicologiche e di esposizione dei consumatori, con particolare attenzione alla tutela della salute pubblica e alla compatibilità con le buone pratiche agricole.
Finalità e base scientifica dell’intervento
Nei considerando la Commissione chiarisce che le QMR vengono periodicamente riesaminate sulla base di nuovi dati. Per fosfamidone e mevinfos è stata svolta una revisione dell’esposizione dei consumatori a breve termine e nel corso della vita, secondo le procedure comunitarie e gli orientamenti OMS citati. Si afferma che i nuovi limiti sono idonei a garantire che non si produca un’esposizione inaccettabile e che i livelli pari o inferiori alle QMR aggiornate non provocano effetti tossici acuti.
Ambito materiale di applicazione
La modifica riguarda:
- la direttiva 76/895/CEE, con soppressione nell’allegato II delle voci relative a fosfamidone e mevinfos;
- la direttiva 86/362/CEE, per i residui sui e nei cereali;
- la direttiva 90/642/CEE, per alcuni prodotti di origine vegetale, compresi ortofrutticoli e altre categorie elencate.
La direttiva precisa che i nuovi limiti si applicano a numerosi prodotti vegetali, tra cui frutta fresca, secca o congelata, ortaggi freschi o trasformati, legumi da granella, semi oleosi, patate, tè e luppolo. Per la maggior parte delle categorie il limite è fissato a 0,01 mg/kg; per tè e luppolo a 0,02 mg/kg.
Contenuto delle modifiche agli allegati
Per i cereali, l’allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE viene integrato con due voci:
- fosfamidone: 0,01 mg/kg;
- mevinfos, somma degli isomeri E e Z: 0,01 mg/kg.
Per la direttiva 90/642/CEE, nell’allegato II, parte A, vengono inserite colonne per fosfamidone e mevinfos con QMR di 0,01 mg/kg per le principali categorie elencate, tra cui frutta, ortaggi, legumi da granella, semi oleosi e patate. Per:
- tè (foglie e steli essiccati, fermentati o altrimenti lavorati di Camellia sinensis): 0,02 mg/kg;
- luppolo essiccato, inclusi i panelli di luppolo e la polvere non concentrata: 0,02 mg/kg.
In tutti i casi il valore è indicato come limite inferiore di determinazione analitica.
Obblighi per gli Stati membri e recepimento
La direttiva impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le misure nazionali di recepimento entro il 1° settembre 2007. Le disposizioni nazionali devono essere applicate dal 2 settembre 2007. Inoltre, gli Stati membri devono:
- comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni adottate;
- trasmettere una tavola di concordanza tra normativa nazionale e direttiva;
- inserire un riferimento alla direttiva negli atti nazionali o al momento della pubblicazione ufficiale;
- comunicare alla Commissione le disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dei limiti massimi di residui
La Commissione modifica gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE e 90/642/CEE per adeguare le quantità massime di residui di fosfamidone e mevinfos sulla base di nuovi dati tossicologici e di valutazione dell’esposizione dei consumatori.
Soppressione delle voci nella direttiva 76/895/CEE
Nell’allegato II della direttiva 76/895/CEE le voci relative a fosfamidone e mevinfos sono soppresse.
Nuovi limiti per i cereali
Nell’allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE sono aggiunte le righe per fosfamidone e per mevinfos (somma degli isomeri E e Z), con QMR pari a 0,01 mg/kg per i cereali; il valore corrisponde al limite inferiore di determinazione analitica.
Nuovi limiti per i prodotti vegetali della direttiva 90/642/CEE
Nell’allegato II, parte A, della direttiva 90/642/CEE sono aggiunte colonne per fosfamidone e mevinfos con limiti pari a 0,01 mg/kg per frutta, ortaggi, legumi da granella, semi oleosi, patate e altri prodotti elencati; per tè (foglie e steli essiccati, fermentati o altrimenti lavorati di Camellia sinensis) e luppolo essiccato, compresi panelli e polvere non concentrata, il limite è 0,02 mg/kg. Anche questi valori sono indicati come limite inferiore di determinazione analitica.
Motivazione scientifica e valutazione del rischio
I considerando affermano che le nuove QMR sono fissate per evitare un’esposizione inaccettabile dei consumatori, tenendo conto della valutazione dell’esposizione cronica e acuta secondo le procedure comunitarie e gli orientamenti OMS/GEMS-Food. Si conclude che i livelli pari o inferiori alle nuove QMR non producono effetti tossici acuti.
Recepimento e applicazione
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni nazionali necessarie entro il 1° settembre 2007, comunicandole immediatamente alla Commissione con una tavola di concordanza. Devono applicarle dal 2 settembre 2007 e inserire un riferimento alla direttiva negli atti nazionali o in sede di pubblicazione ufficiale. Devono inoltre comunicare alla Commissione le disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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