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direttiva

Direttiva 2007/5

Direttiva 2007/5/CE della Commissione, del 7 febbraio 2007 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive captan, folpet, formetanato e metiocarb (Testo rilevante ai fini del SEE )

Normativa europea32007L0005

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva iscrive captan, folpet, formetanato e metiocarb nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, consentendo agli Stati membri di autorizzare prodotti fitosanitari che li contengono, ma solo nel rispetto di condizioni e limitazioni specifiche. Impone inoltre la revisione delle autorizzazioni esistenti, la verifica dell’accesso al fascicolo tecnico e la presentazione di ulteriori studi di conferma del rischio per alcuni profili di sicurezza. Il recepimento deve avvenire entro il 31 marzo 2008, con applicazione dal 1° aprile 2008, mentre l’entrata in vigore della direttiva è fissata al 1° ottobre 2007.

Modifica la direttiva 91/414/CEE iscrivendo nell’allegato I le sostanze attive captan, folpet, formetanato e metiocarb per consentire l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari che le contengono, con condizioni specifiche e obblighi di riesame delle autorizzazioni esistenti.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti fitosanitari contenenti captan, folpet, formetanato e metiocarb come sostanze attive, nonché agli Stati membri chiamati a recepire la direttiva, ad aggiornare le autorizzazioni nazionali e a verificare il rispetto delle condizioni di iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. L’intervento riguarda l’Unione europea e produce effetti dal 1° ottobre 2007; gli obblighi di recepimento e di revisione delle autorizzazioni scadono principalmente il 31 marzo 2008, con un regime più ampio per la nuova valutazione dei prodotti e, se necessario, la modifica/revoca delle autorizzazioni entro il 30 settembre 2011.

Direttiva 2007/5/CE: iscrizione di captan, folpet, formetanato e metiocarb nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE

La direttiva 2007/5/CE della Commissione interviene nel quadro della disciplina UE sull’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, aggiornando l’elenco delle sostanze attive ammissibili. Sulla base delle valutazioni tecniche e del riesame EFSA/Commissione, ritiene che captan, folpet, formetanato e metiocarb possano soddisfare, in linea generale, i requisiti della direttiva 91/414/CEE, ma solo entro limiti e condizioni specifiche e con ulteriori verifiche su taluni profili di rischio.

Finalità e contesto regolatorio

La direttiva si colloca nella seconda fase del programma di lavoro previsto dall’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, attuato dai regolamenti (CE) n. 451/2000 e n. 703/2001. Le sostanze captan, folpet, formetanato e metiocarb erano state oggetto di valutazione da parte degli Stati membri relatori, dell’EFSA e della Commissione; i relativi rapporti di riesame sono stati adottati il 29 settembre 2006.

Iscrizione nell’allegato I e conseguenze giuridiche

L’articolo 1 dispone l’inserimento delle quattro sostanze nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, con effetto dal 1° ottobre 2007 e scadenza dell’iscrizione al 30 settembre 2017. Ciò consente, in linea di principio, il rilascio di autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze in tutti gli Stati membri, purché siano rispettate le condizioni specifiche riportate nell’allegato della direttiva e nella direttiva 91/414/CEE.

Obblighi di recepimento per gli Stati membri

Ai sensi dell’articolo 2, gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 31 marzo 2008 le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le nuove disposizioni si applicano dal 1° aprile 2008 e devono recare un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. È inoltre richiesto l’invio alla Commissione del testo di recepimento e della tavola di concordanza.

Revisione delle autorizzazioni esistenti e accesso al fascicolo

L’articolo 3, paragrafo 1, impone agli Stati membri di modificare o revocare, se necessario, entro il 31 marzo 2008, le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti captan, folpet, formetanato e metiocarb. Nella verifica devono controllare sia il rispetto delle condizioni dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, sia il fatto che il titolare dell’autorizzazione disponga o possa accedere a un fascicolo conforme all’allegato II, secondo l’articolo 13 della medesima direttiva.

Nuova valutazione dei prodotti già autorizzati

Per i prodotti autorizzati entro il 30 settembre 2007 contenenti una delle sostanze in esame, l’articolo 3, paragrafo 2, prevede una nuova valutazione secondo i principi uniformi dell’allegato VI e sulla base di una documentazione conforme all’allegato III. Solo dopo tale verifica gli Stati membri potranno confermare la conformità ai requisiti dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e). Se del caso, le autorizzazioni dovranno essere modificate o revocate entro il 30 settembre 2011, salvo termini più lunghi previsti per sostanze attive già iscritte in altri atti.

Regole specifiche per captan

Il captan è iscritto con la limitazione all’uso come fungicida. Per usi diversi dal trattamento dei pomodori, gli Stati membri devono adottare un approccio prudenziale rafforzato, con attenzione particolare alla sicurezza di operatori e lavoratori, all’esposizione alimentare dei consumatori, alla tutela delle acque sotterranee vulnerabili e alla protezione di uccelli, mammiferi e organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazione devono includere dispositivi di protezione individuale, misure di attenuazione dei rischi e, ove necessario, programmi di monitoraggio. Sono inoltre richiesti studi supplementari sul rischio a lungo termine per uccelli e mammiferi e sulla tossicologia dei metaboliti potenzialmente presenti nelle acque sotterranee vulnerabili, da trasmettere alla Commissione entro due anni dall’entrata in vigore.

Regole specifiche per folpet

Il folpet può essere autorizzato solo come fungicida. Per usi diversi dal trattamento del frumento autunnale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e assicurare che tutte le informazioni e i dati necessari siano disponibili prima dell’autorizzazione. Nella valutazione complessiva devono essere considerati la sicurezza di operatori e lavoratori, l’esposizione alimentare dei consumatori e la protezione di uccelli, mammiferi, organismi acquatici e del terreno. La direttiva richiede studi aggiuntivi per confermare il rischio per uccelli, mammiferi e lombrichi, con trasmissione alla Commissione entro due anni dall’entrata in vigore.

Regole specifiche per formetanato

Per il formetanato sono ammessi solo impieghi come insetticida e acaricida. Per usi diversi dall’applicazione su pomodori di pieno campo e arbusti ornamentali, gli Stati membri devono effettuare una verifica rafforzata ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), assicurando la disponibilità di tutti i dati necessari prima del rilascio dell’autorizzazione. La valutazione deve concentrarsi sulla protezione di uccelli, mammiferi, artropodi non bersaglio e api, sulla protezione degli operatori tramite adeguati dispositivi di protezione individuale e sulla sicurezza dei consumatori. Sono previsti ulteriori studi su fauna non bersaglio, da presentare entro due anni.

Regole specifiche per metiocarb

Il metiocarb è autorizzabile solo come repellente nel trattamento delle sementi, insetticida e molluschicida. Per usi diversi dal trattamento delle sementi nel granturco, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e assicurarsi che tutti i dati necessari siano forniti prima dell’autorizzazione. La valutazione deve soffermarsi sulla tutela di uccelli, mammiferi e artropodi non bersaglio, sulla sicurezza degli operatori mediante dispositivi di protezione individuale e sull’esposizione dei consumatori. Sono inoltre richiesti studi supplementari sui rischi per fauna non bersaglio e sulla tossicologia dei metaboliti nelle colture, da presentare entro due anni.

Termine di entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il 1° ottobre 2007 e si rivolge agli Stati membri, che devono trasporla e adattare di conseguenza i propri regimi autorizzatori nazionali.

Disposizioni principali

Iscrizione delle sostanze attive nell’allegato I

L’articolo 1 modifica l’allegato I della direttiva 91/414/CEE inserendo captan, folpet, formetanato e metiocarb, ciascuno con specifiche voci contenenti purezza minima, impurità ammesse, data di entrata in vigore dell’iscrizione (1° ottobre 2007) e scadenza dell’iscrizione (30 settembre 2017).

Recepimento nazionale

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 31 marzo 2008 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie; tali disposizioni si applicano dal 1° aprile 2008. È richiesto anche l’invio alla Commissione del testo di recepimento e di una tavola di concordanza; il riferimento alla direttiva deve figurare nell’atto di recepimento o alla pubblicazione ufficiale.

Revisione delle autorizzazioni esistenti

L’articolo 3, paragrafo 1, obbliga gli Stati membri a modificare o revocare, se del caso, entro il 31 marzo 2008, le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti captan, folpet, formetanato e metiocarb. Entro tale data devono verificare il rispetto delle condizioni dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, ad eccezione della parte B della voce relativa alla sostanza, e accertare che il titolare dell’autorizzazione disponga o possa accedere a un fascicolo conforme all’allegato II e all’articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.

Nuova valutazione dei prodotti autorizzati e termine finale

L’articolo 3, paragrafo 2, prevede una deroga per i prodotti autorizzati entro il 30 settembre 2007 contenenti captan, folpet, formetanato o metiocarb come unica sostanza attiva o come una tra più sostanze attive: gli Stati membri devono effettuare una nuova valutazione secondo i principi uniformi dell’allegato VI e sulla base di una documentazione conforme all’allegato III. Se il prodotto risulta conforme all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), le autorizzazioni devono essere modificate o revocate, se necessario, entro il 30 settembre 2011, oppure entro un termine più lungo eventualmente previsto dagli atti che hanno iscritto le altre sostanze attive interessate.

Condizioni specifiche di iscrizione per captan

Per il captan l’allegato consente solo l’uso come fungicida. Per usi diversi dal trattamento dei pomodori gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e assicurare che tutte le informazioni necessarie siano disponibili prima dell’autorizzazione. Devono inoltre considerare con particolare attenzione la sicurezza degli operatori e dei lavoratori, l’esposizione alimentare dei consumatori, la protezione delle acque sotterranee vulnerabili e la tutela di uccelli, mammiferi e organismi acquatici, imponendo dispositivi di protezione individuale, misure di attenuazione dei rischi e, se necessario, programmi di monitoraggio. Sono richiesti ulteriori studi su rischio a lungo termine per uccelli e mammiferi e sulla tossicologia dei metaboliti nelle acque sotterranee vulnerabili, da presentare alla Commissione entro due anni dall’entrata in vigore.

Condizioni specifiche di iscrizione per folpet

Per il folpet l’allegato consente solo l’uso come fungicida. Per usi diversi dal trattamento del frumento autunnale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e assicurare la disponibilità preventiva di tutte le informazioni necessarie. Devono considerare in particolare la sicurezza degli operatori e dei lavoratori, l’esposizione alimentare dei consumatori e la protezione di uccelli, mammiferi, organismi acquatici e del terreno, prevedendo misure di attenuazione dei rischi. Sono richiesti ulteriori studi per confermare il rischio per uccelli, mammiferi e lombrichi, da presentare alla Commissione entro due anni dall’entrata in vigore.

Condizioni specifiche di iscrizione per formetanato

Per il formetanato sono autorizzabili solo gli impieghi come insetticida e acaricida. Per usi diversi dall’applicazione su pomodori di pieno campo e arbusti ornamentali, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e verificare la previa disponibilità di tutti i dati necessari. In sede di valutazione devono essere considerate la protezione di uccelli, mammiferi, artropodi non bersaglio e api, la sicurezza degli operatori mediante adeguati dispositivi di protezione individuale e l’esposizione alimentare dei consumatori. Sono previsti ulteriori studi su uccelli, mammiferi e artropodi non bersaglio, da trasmettere alla Commissione entro due anni dall’entrata in vigore.

Condizioni specifiche di iscrizione per metiocarb

Per il metiocarb sono autorizzabili solo gli impieghi come repellente nel trattamento delle sementi, insetticida e molluschicida. Per usi diversi dal trattamento delle sementi nel granturco gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e assicurare che tutti i dati e le informazioni necessari siano presentati prima dell’autorizzazione. La valutazione deve concentrarsi sulla protezione di uccelli, mammiferi e artropodi non bersaglio, sulla sicurezza degli operatori tramite dispositivi di protezione individuale e sull’esposizione dei consumatori; sono inoltre richiesti ulteriori studi su rischi per fauna non bersaglio e sulla tossicologia dei metaboliti nelle colture, da presentare entro due anni.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 4 stabilisce che la direttiva entra in vigore il 1° ottobre 2007. L’articolo 5 precisa che gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.

Come è indicizzato

Materieagricolturaprodotti fitosanitarisicurezza alimentaresalute e ambienteautorizzazioni amministrative

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