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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29671/2022 del 25/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto che al momento dell'esercizio dell'azione penale nel secondo procedimento era già sorta la preclusione per consunzione del potere (precedente giudizio del 20/11/2015 sullo stesso fatto e davanti allo stesso ufficio giudiziario). Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per improcedibilità dell'azione penale.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Caponata era stato condannato per il reato di evasione (art. 385 c.p.) perché, beneficiando di un permesso premio dal 5 al 9 ottobre 2015, non fece rientro in istituto. Il ricorso per cassazione, proposto dal difensore, deduceva violazione dell'art. 649 c.p.p. e carenza di motivazione riguardo alla richiesta di proscioglimento/accertamento del ne bis in idem, poiché lo stesso imputato era già stato giudicato per il medesimo fatto con sentenza del Tribunale di Messina del 20 novembre 2015.

Norme richiamate

  • art. 385 cod. pen.

    Norma sostanziale che disciplina il reato di evasione: l'imputato è stato ritenuto colpevole di questo reato per non aver fatto rientro dal permesso premio.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Richiamato nella prospettazione di vizio processuale: la giurisprudenza di legittimità estende l'ambito di applicazione di tale istituto anche alla litispendenza/consunzione del potere di esercitare l'azione penale; ove sussista tale causa, l'azione non può essere nuovamente promossa.

  • Sez. U. n. 34655 del 28/06/2005 (Donati)

    Precedente citato a supporto del principio secondo cui non può essere promossa nuovamente l'azione penale per un fatto già oggetto di processo nella stessa sede e da parte dello stesso pubblico ministero; nel processo duplicato va disposta archiviazione o, se l'azione è stata esercitata, va rilevata la causa di improcedibilità con sentenza.

Massime di principio

  • Se un imputato è già stato giudicato per lo stesso fatto dinanzi allo stesso ufficio giudiziario e per la medesima iniziativa del pubblico ministero, l'azione penale successiva è preclusa per consunzione del potere e il giudice deve dichiarare l'improcedibilità.
  • L'art. 649 c.p.p. e la giurisprudenza collegata possono essere invocati anche quando si tratta di litispendenza o duplicazione dell'azione penale: la causa impedisce la prosecuzione del nuovo procedimento.
  • La deduzione della identità di fatto (ne bis in idem/consunzione) va verificata con il confronto delle imputazioni: una memoria difensiva depositata tempestivamente può essere sufficiente per far emergere la causa di improcedibilità.
  • Quando sussiste la duplicità dell'azione il giudice deve ordinare l'archiviazione o, se il processo è già iniziato, dichiarare l'improcedibilità con sentenza; in casi chiari la Corte di cassazione può annullare senza rinvio.
  • La questione del ne bis in idem non sempre è soggetta all'onere devolutivo: può essere rilevata anche d'ufficio o accolta dopo specifica deduzione difensiva prima dell'udienza camerale.

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