Cassazione Penale, Ordinanza n. 35344/2025 del 29/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendolo generico e proposto fuori dai casi previsti per l'impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha ricorso per cassazione contro la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., con la quale il giudice dell'udienza preliminare aveva applicato, per il reato di lieve entità in materia di stupefacenti, la pena concordata con il pubblico ministero. Il ricorso denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al solo trattamento sanzionatorio, lamentando in particolare il diniego della sospensione condizionale con riferimento alla pena pecuniaria. La Corte ha però rilevato che la doglianza era generica e comunque proposta al di fuori dei casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., trattandosi di sentenza di patteggiamento.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
Richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento).
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Richiamato per la trattazione de plano del ricorso dichiarato inammissibile.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Indicato come parametro che limita i casi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento; il ricorso è stato ritenuto proposto al di fuori di tali casi.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice del reato in materia di stupefacenti oggetto dell'accordo e della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto nei limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; doglianze formulate fuori da tali casi sono inammissibili.
- Nel ricorso contro una sentenza di patteggiamento, le censure devono essere specifiche e non generiche: una critica apodittica al trattamento sanzionatorio non supera il vaglio di ammissibilità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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