Cassazione Penale, Sentenza n. 9252/2022 del 18/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di condanna della Corte d'Appello di Catanzaro (3/12/2018) che confermava la pronuncia di primo grado per responsabilita' penale in relazione al crollo di un costone e al collasso di opere di sostegno che causarono morti e lesioni. Le censure principali sono carenze e contraddittorieta' della motivazione sull'accertamento del nesso causale; travisamento della prova circa il ruolo della barriera metallica e delle opere di drenaggio; mancata considerazione della prevedibilita' dell'evento; errata individuazione della posizione di garanzia e della relativa concreta esigibilita' di interventi; violazioni di norme amministrative circa adempimenti progettuali e denunce di inizio lavori; richiesta di ammissione di prove decisive non valutate. C'e' inoltre censura sulla prescrizione di taluni reati.
La decisione
La Corte di Cassazione rigetta la maggior parte dei ricorsi, ritenendo logica, coerente e sufficiente la motivazione di merito che individua una pluralita' di concause (forti precipitazioni, mancata regimentazione delle acque, modifiche topografiche, presenza di una stradina e tubazioni ostruite, insufficienza della barriera metallica) e la posizione di garanzia dei dirigenti e responsabili manutenzione. Si ritenne prevedibile e prevenibile il rischio, con obbligo di monitoraggio e manutenzione a carico degli imputati. Tuttavia la Corte dichiara estinti per prescrizione, nei limiti e per i capi indicati, i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose riferiti a CAVALIERE GIUSEPPE, stante il decorso dei termini; per il resto i ricorsi sono respinti e la sentenza di merito confermata nei suoi punti essenziali.
Norme richiamate
Codice penale
art. 40, art. 41, art. 449, art. 426, art. 589, art. 590
articoli richiamati relativi a causalita', concorso di cause, disastro colposo, cooperazione colposa, omicidio e lesioni colpose; la Corte ha ritenuto sussistente il nesso causale e la colpa come concausa rispetto alle condotte omissive e commissive degli imputati
Codice di procedura penale
art. 606 comma 1, art. 125 comma 3, art. 546 comma 1, art. 192
articoli invocati dai ricorrenti per vizio di motivazione, travisamento della prova e incompletezza; la Corte ha valutato che la motivazione di appello sia sufficientemente logica e puntuale e che non sussistano i vizi lamentati nella misura prospettata
D.P.R. n. 380 del 2001
richiamati rispetto all'obbligo di deposito e controllo progettuale; la mancata denuncia o omissione ha inciso sul mancato controllo tecnico delle opere, contribuendo alla responsabilita' di chi doveva vigilare
Legge Regionale Calabria n. 7 del 1998
norme richiamate dalla difesa per delimitare obblighi amministrativi; il ricorso sosteneva la non applicabilita' alle attivita' ANAS, ma la Corte ha ritenuto che gli adempimenti amministrativi omessi abbiano rilevanza ai fini del controllo e dunque della responsabilita'
Legge Regionale n. 9 del 2007
richiamata in relazione all'obbligo di denuncia di inizio attivita'; la Corte ha attribuito rilievo al mancato adempimento in quanto ha impedito i controlli che avrebbero potuto evidenziare l'inadeguatezza dell'opera
D.P.R. 11/12/1981 n. 1126
richiami normativi sul ruolo e competenze del centro manutenzione e del capo centro; la Corte ha ritenuto che i responsabili avessero competenze e doveri di controllo/monitoraggio idonei a far sorgere la posizione di garanzia
Codice penale
norma sulla cooperazione colposa richiamata dal Procuratore Generale per presunta insufficiente motivazione sulla cooperazione di piu' concorrenti; la questione e' stata valutata in sede di decisione di legittimita', che in larga parte ha confermato la ricostruzione di merito
Massime di principio
- In casi di eventi naturali aggravati da interventi umani, la responsabilita' puo' derivare dalla concausalita' tra fattori naturali e omissioni gestionali: manca rilievo a escludere responsabilita' solo invocando la forza della natura quando esistono indici concreti di rischio non monitorati
- I dirigenti e i responsabili della manutenzione hanno una posizione di garanzia che comprende sia l'obbligo di sorveglianza e monitoraggio sia, in concreto, il potere di proporre e sollecitare interventi: la mancanza di attivita' di controllo puo' integrare responsabilita' penale omissiva
- La prevedibilita' di un evento si valuta anche sulla base di documentazione tecnica (fotografie aeree, carte geomorfologiche, rapporti di precedenti frane, bollettini meteo); l'esistenza di indici visibili e ripetuti richiede misure preventive e monitora ge periodici
- Il mancato rispetto di adempimenti amministrativi e procedurali rilevanti per il controllo tecnico delle opere (es. deposito di progetti o denuncia di inizio lavori) puo' assumere rilievo penale se la loro omissione ha impedito controlli capaci di evidenziare pericoli o difetti strutturali
- Nelle impugnazioni per vizio di motivazione e travisamento della prova e' necessario indicare con precisione i punti concreti e gli errori logici della decisione impugnata: censure generiche sul rinvio per relationem sono spesso irricevibili se la motivazione di merito ripercorre e approfondisce gli argomenti
- La prescrizione puo' incidere parzialmente sui reati oggetto del giudizio e va valutata caso per caso; un ricorso puo essere in gran parte respinto e tuttavia risultare accolta la doglianza sulla estinzione per prescrizione di specifici reati
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