Cassazione Penale, Sentenza n. 45470/2022 del 30/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione dell'art. 420-bis c.p.p. con riguardo all'errata dichiarazione di assenza e alla mancanza di effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato. Lamentata l'inidoneità della notifica del decreto di citazione a giudizio eseguita ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., poichè la notifica era stata fatta al difensore d'ufficio nominato dalla polizia giudiziaria senza che fosse dimostrata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tale da garantire la conoscenza personale della vocatio in iudicium da parte dell'imputato; pertanto la dichiarazione di assenza dell'imputato sarebbe nulla e la sentenza conseguente affetta da nullità assoluta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che la mera notifica della vocatio in iudicium al difensore d'ufficio, o la sola elezione di domicilio presso il difensore, non sono sufficienti a fondare la dichiarazione di assenza se non risulta l'effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato o la comprovata volontà di sottrarsi. Pertanto la sentenza del Giudice di Pace è stata annullata e il fascicolo è stato rinviato al medesimo Giudice di Pace per nuovo giudizio; il processo dovrà essere sospeso in ragione della nullità della dichiarazione di assenza e dell'inutilità delle ricerche effettuate prima della rinnovazione della notifica.
Norme richiamate
art. 10-bis D.Lgs. 286/1998
Norma sostanziale che disciplina la contravvenzione per immigrazione clandestina; indicata come la fattispecie di cui l'imputato era stato ritenuto colpevole nella sentenza impugnata.
art. 420-bis cod. proc. pen.
Stabilisce le condizioni per procedere in assenza dell'imputato. La Corte interpreta la norma nel senso che le ipotesi ivi descritte richiedono una effettiva conoscenza personale della chiamata in giudizio o un comprovato rifiuto: la mera elezione di domicilio presso un difensore o la notifica al difensore non equivalgono automaticamente a tale conoscenza.
art. 420-quater cod. proc. pen.
Richiamato in correlazione all'art. 420-bis per chiarire i presupposti della dichiarazione di assenza e la differenza rispetto al processo in contumacia; conferma la necessità della certezza della conoscenza della vocatio in iudicium.
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Prevede la notifica presso il difensore in caso di sopravvenuta impossibilità di notificare al domicilio eletto o dichiarato. La Corte sottolinea che tale forma di notifica, pur formalmente regolare, non è idonea di per sé a provare la conoscenza della vocatio in iudicium quand'essa avviene in luogo diverso dal domicilio eletto.
Sezioni Unite, Ismail (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019)
Principio richiamato: non è sufficiente la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio per dichiarare l'assenza; il giudice deve accertare l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale che renda certa la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato o la sua volontaria sottrazione.
Sez. 6, Cappelli (n. 21997 del 18/06/2020)
Affermato che la presunzione relativa di conoscenza opera solo quando la notifica della vocatio in iudicium sia avvenuta presso il domicilio indicato, anche se ricevuta da terzi legittimati; la notifica al difensore d'ufficio, essendo in luogo diverso, non consente la stessa presunzione.
Sez. 6, Belay (n. 19420 del 05/04/2022)
Ribadisce che l'effettiva conoscenza del procedimento deve riferirsi all'atto formale di vocatio in iudicium e non può ricavarsi dalla mera elezione di domicilio nelle indagini preliminari senza successiva notifica in quel luogo.
Massime di principio
- La mera elezione di domicilio presso un difensore o la notifica al difensore d'ufficio non costituiscono automaticamente prova della conoscenza personale della vocatio in iudicium da parte dell'imputato.
- Per dichiarare l'assenza ai sensi dell'art. 420-bis c.p.p. il giudice deve accertare l'effettiva instaurazione di un rapporto tra imputato e difensore che renda verosimile la conoscenza del procedimento o la volontaria sottrazione.
- La notifica della vocatio in iudicium effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. presso il difensore non è sufficiente a fondare la dichiarazione di assenza se la notifica non è avvenuta nel domicilio eletto e non emerge la certezza della conoscenza dell'imputato.
- Se manca la certezza della conoscenza del procedimento, la corretta conseguenza è la nullità della dichiarazione di assenza e la sospensione del processo fino a che non venga garantita la conoscenza dell'imputato.
- In casi analoghi è opportuno documentare e verificare l'effettiva comunicazione all'imputato (prove di contatto personale, rapporto professionale stabile con il difensore, o notifica nel domicilio eletto) prima di procedere in assenza.
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