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Sentenza

Sentenza del 12/06/2015 n. 12289 - Corte di Cassazione

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia sostenendo che, ai sensi dell'art. 5 del TUIR, il reddito della società di persone definito mediante condono doveva costituire la base per determinare proporzionalmente il reddito da partecipazione dei soci. I giudici di merito avevano invece utilizzato il reddito sociale rideterminato dalla Commissione Tributaria Provinciale in un precedente giudizio, nonostante tale giudizio fosse stato successivamente definito ai sensi dell'art. 16 della legge n. 289/2002.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, anche per la liquidazione delle spese. La Corte ha stabilito che il condono definito dalla società non si estende automaticamente ai soci, i quali restano autonomamente accertabili; tuttavia, l'imponibile definito dalla società deve essere assunto come riferimento per determinare il reddito imputabile ai soci pro quota. Inoltre, la definizione agevolata della lite societaria ha fatto venir meno gli effetti della precedente sentenza di merito, che non poteva quindi essere utilizzata come base di calcolo.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 (TUIR)

    I redditi delle società di persone sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili.

    Il principio di trasparenza fiscale comporta che il reddito della società di persone sia imputato automaticamente ai soci in proporzione alle rispettive quote. Di conseguenza, il reddito sociale definito o accertato costituisce il riferimento per la determinazione del reddito da partecipazione dei soci.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 16

    La definizione agevolata della lite pendente comporta l'estinzione del processo.

    L'estinzione conseguente al condono determina la caducazione dei provvedimenti emessi nel processo definito, compresa la sentenza di merito eventualmente intervenuta. Tali provvedimenti non possono quindi essere invocati come giudicato o come base per la determinazione del reddito.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46

    Definizione delle pendenze tributarie e cessazione della materia del contendere.

    La norma disciplina l'estinzione del processo tributario nei casi di definizione della lite o di cessazione della materia del contendere.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 e principio di autonomia della posizione del socio

    Il condono ottenuto dalla società non estende automaticamente i propri effetti ai singoli soci.

    Il socio che non abbia presentato una propria istanza di condono non beneficia automaticamente degli effetti estintivi o delle altre conseguenze favorevoli del condono societario. Tuttavia, l'imponibile definito dalla società deve essere utilizzato per quantificare il reddito di partecipazione imputabile al socio, senza applicare automaticamente al socio gli ulteriori effetti del condono, come l'estinzione del giudizio o l'esclusione di sanzioni.

Massime di principio

  • Nelle società di persone, la rettifica del reddito sociale si riflette necessariamente sul reddito dei soci in proporzione alle quote di partecipazione, anche se il reddito non è stato materialmente percepito.
  • Il condono o la definizione agevolata effettuata dalla società non si estende automaticamente ai soci: ciascun socio conserva una posizione fiscale e processuale autonoma e, per beneficiare direttamente del condono, deve rispettarne le condizioni individuali.
  • Anche quando il socio non beneficia direttamente del condono, l'imponibile definito dalla società costituisce normalmente il parametro da utilizzare per calcolare il reddito da partecipazione del socio.
  • Una sentenza emessa nel giudizio societario può perdere efficacia se la lite viene successivamente definita mediante condono o altra procedura di definizione agevolata; in tal caso non può essere invocata come giudicato o come base imponibile alternativa.
  • Quando la controversia riguarda esclusivamente gli effetti del condono societario sul reddito dei soci, non è necessariamente richiesta la partecipazione della società al giudizio, perché la società non ha un interesse processuale contrario a quello dei soci.
  • Il socio può contestare nei propri confronti l'accertamento fondato sulla definizione societaria solo mediante ragioni personali e specifiche, come errori nella quota di partecipazione, nella qualità di socio o nel calcolo individuale.

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