Cassazione Civile, Ordinanza n. 13473/2026 del 09/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado che aveva confermato l’annullamento di un avviso di accertamento IVA emesso nei confronti di una società commerciante di autoveicoli. L’ufficio contestava la detrazione dell’IVA relativa a operazioni passive ritenute soggettivamente inesistenti, per l’anno d’imposta 2014, su una catena di cessioni di veicoli che, secondo l’accertamento, celava un’interposizione fittizia di società tra il fornitore effettivo e il cessionario finale. Con il primo motivo denunciava violazione degli artt. 18, 19 e 21 del d.P.R. 633/1972 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente posto a carico dell’Amministrazione la prova del collegamento tra tutti gli anelli della catena fraudolenta e del rapporto diretto tra primo fornitore e acquirente finale, invertendo il riparto dell’onere della prova nelle operazioni soggettivamente inesistenti. Con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 18 e 21 del d.P.R. 633/1972, lamentando che la sentenza avesse ancorato la soggettiva inesistenza alla prova di un rapporto diretto tra primo fornitore e cessionario finale, invece che alla divergenza tra soggetti fatturati e soggetti effettivi. La contribuente ha resistito con controricorso, eccependo anche l’inammissibilità dei motivi e depositando memoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi dell’Agenzia delle Entrate. Ha affermato che, in materia di IVA e operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve provare, anche in via presuntiva, la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del cessionario circa la frode, mentre grava sul contribuente dimostrare di avere agito senza consapevolezza e con la massima diligenza esigibile. Ha quindi censurato la sentenza impugnata per non avere valutato adeguatamente gli indizi offerti dal PVC e per avere erroneamente preteso la prova di un rapporto diretto tra primo fornitore e acquirente finale. Ha inoltre ritenuto inammissibile la questione nuova sull’art. 60-bis d.P.R. 633/1972. La sentenza di merito è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
primo motivo; secondo motivo
è stato utilizzato come parametro di legittimità per denunciare la violazione di norme di diritto da parte del giudice di merito.
artt. 18, 19 e 21 del d.P.R. 633/1972
richiamati in tema di detrazione IVA e fatturazione nelle operazioni soggettivamente inesistenti; la Corte ribadisce che non occorre la prova di un rapporto diretto tra primo fornitore e cessionario finale, ma della fittizietà del fornitore e della consapevolezza del cessionario.
art. 2697 c.c.
la Corte conferma il corretto riparto dell’onere della prova: l’Amministrazione prova fittizietà e consapevolezza con indizi; il contribuente prova la propria buona fede e la diligenza massima esigibile.
art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546 del 1992
la Corte osserva che la norma, oltre a non incidere sul caso, è comunque inapplicabile ratione temporis perché di natura sostanziale.
art. 60-bis d.P.R. 633/1972
questione sollevata per la prima volta in memoria; dichiarata inammissibile perché nuova e comunque estranea alla vicenda.
Massime di principio
- Nelle operazioni soggettivamente inesistenti ai fini IVA, l’Amministrazione finanziaria deve provare, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del cessionario di partecipare a una frode fiscale.
- Il contribuente, una volta forniti dall’Ufficio elementi indiziari idonei a far presumere la partecipazione alla frode, deve provare di avere agito senza consapevolezza dell’illecito e di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto.
- La regolarità formale della contabilità e dei pagamenti, così come l’assenza di un beneficio economico diretto dalla rivendita, non sono di per sé sufficienti a escludere la partecipazione consapevole a una frode IVA.
- Il giudice di merito non può escludere la soggettiva inesistenza dell’operazione solo perché non sia dimostrato un rapporto diretto tra il primo fornitore e il cessionario finale, dovendo invece accertare la reale interposizione soggettiva e la consapevolezza del destinatario della fattura.
- In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove, estranee al thema decidendum del giudizio di merito, né può essere invocata una norma non dedotta nei precedenti gradi per mutare il perimetro della controversia.
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