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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28815/2026 del 29/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

Il Ministero della giustizia ha impugnato l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva rigettato il reclamo dell'Amministrazione penitenziaria e, in particolare, aveva escluso la possibilità di compensare il credito del detenuto, pari a euro 4.256,00 a titolo di ristoro per la violazione dell'art. 3 CEDU riconosciuto ex art. 35-ter ord. pen., con il credito dello Stato derivante da una pena pecuniaria inflitta al medesimo soggetto con sentenza irrevocabile. Il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 1, 35-bis e 35-ter ord. pen., in combinato disposto con gli artt. 1241, 1243 e 2697 c.c., sostenendo che la pena pecuniaria costituisce una entrata patrimoniale dello Stato suscettibile di riscossione mediante ruolo, quindi compensabile; ha inoltre affermato che, nel caso concreto, il proprio credito era certo, liquido ed esigibile perché risultante da sentenza di condanna irrevocabile e dall'ordine di esecuzione già nella disponibilità del giudice di sorveglianza. Il tribunale aveva invece ritenuto l'eccezione inammissibile o comunque non adeguatamente provata per mancanza di specificazione del titolo e dell'ammontare del credito vantato dall'Amministrazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, nei procedimenti ex art. 35-ter ord. pen., il Ministero della giustizia può opporre in compensazione il credito per pena pecuniaria, trattandosi di mera entrata patrimoniale dello Stato suscettibile di riscossione mediante ruolo; diversamente, resta non compensabile il credito per spese di mantenimento in carcere, perché non ancora certo ed esigibile prima della definizione del relativo procedimento. Nel caso concreto, però, la compensazione era stata eccepita con riferimento a un credito da multa/ammenda risultante da sentenza irrevocabile e da ordine di esecuzione, quindi con requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Per questa ragione l'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al tribunale di sorveglianza di Lecce per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 3 CEDU

    Il richiamo serve a qualificare il pregiudizio da sovraffollamento o trattamento detentivo degradante che fonda il diritto all'indennizzo ex art. 35-ter ord. pen.

  • art. 35-ter l. 26 luglio 1975, n. 354

    Riconosce un rimedio risarcitorio/compensativo in favore del detenuto o internato che abbia subito un trattamento contrario all'art. 3 CEDU.

  • art. 35-bis l. 26 luglio 1975, n. 354

    È richiamato nel motivo di ricorso come norma del procedimento di sorveglianza, in combinato con l'art. 35-ter.

  • art. 1 l. 26 luglio 1975, n. 354

    È richiamato nel motivo di ricorso nel quadro delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario.

  • art. 1241 c.c.

    Disciplina la compensazione tra crediti reciproci; la Corte ne afferma l'applicabilità al credito per pena pecuniaria opposto dall'Amministrazione.

  • art. 1243 c.c.

    Consente la compensazione giudiziale quando il credito è certo, liquido ed esigibile; la Corte ritiene che tale condizione fosse integrata nel caso della pena pecuniaria.

  • art. 2697 c.c.

    È invocato dal ricorrente sul riparto dell'onere di allegazione/prova; la Corte osserva che dagli atti emergevano elementi sufficienti a escludere la genericità dell'eccezione.

  • art. 12, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 286 del 1998

    È la base della sentenza di condanna irrevocabile dalla quale deriva il credito dello Stato per la pena pecuniaria.

  • art. 17 d.lgs. n. 46 del 1999

    È richiamato per affermare che le entrate patrimoniali dello Stato, diverse da quelle tributarie, sono riscosse mediante ruolo e quindi sono compatibili con la compensazione.

  • art. 6, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002

    È evocato per distinguere il diverso regime delle spese di giustizia/mantenimento in carcere, rispetto alle quali la compensazione non è ammessa fino alla definizione del procedimento di remissione del debito.

  • art. 28-ter d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato per descrivere la compensazione volontaria in materia di entrate tributarie.

  • art. 20-bis d.lgs. n. 46 del 1999

    Richiamato per la disciplina della riscossione e delle modalità di estinzione dei debiti verso la P.A.

  • art. 156 d.lgs. n. 152 del 2006

    Richiamato incidentalmente nel passaggio sulla riscossione coattiva delle entrate pubbliche.

Massime di principio

  • Nel procedimento ex art. 35-ter ord. pen. il Ministero della giustizia può opporre in compensazione il credito vantato verso il detenuto per pena pecuniaria, poiché tale credito ha natura di entrata patrimoniale dello Stato e non è, di per sé, indisponibile.
  • Ai fini della compensazione ex art. 1243 c.c. è necessario che il credito opposto sia certo, liquido ed esigibile; la sentenza irrevocabile di condanna e il relativo ordine di esecuzione possono integrare tali requisiti.
  • La compensazione non è invece opponibile, in via generale, per il credito dell'amministrazione relativo alle spese di mantenimento in carcere, ove il credito non sia ancora divenuto certo ed esigibile secondo il regime speciale previsto dalla normativa sulle spese di giustizia.
  • Quando l'Amministrazione eccepisce la compensazione in sede di sorveglianza, è sufficiente che dagli atti risultino in modo univoco titolo e importo del controcredito; il giudice non può rigettare l'eccezione se tali elementi sono comunque desumibili dagli atti disponibili.
  • La regola di esclusione della compensazione per alcune entrate pubbliche è di stretta interpretazione e non può essere estesa oltre i casi espressamente previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiberazione anticipata
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiConfisca

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