Sentenza n. 569/2026 - Torino, Sezione 3
per l'ottemperanza quanto al ricorso n. 3268 del 2025: Per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino- sezione lavoro n. 1157/2025. quanto al ricorso n. 3420 del 2025: Per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino- sezione lavoro n. 623/2023, con la quale ha disposto come segue: accerta e dichiara il diritto della ricorrente, con riferimento agli anni scolastici dal 2017/2018 al 2020/2021, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente. quanto al ricorso n. 30 del 2026: esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino- sezione lavoro n. 351/2024 con la quale ha disposto come segue: “- accerta il diritto di NICOLA PUTZU, con riferimento agli aa.ss. 2018/19, 2019/20 e 2020/21, ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite erogazione della Carta elettronica del docente; - condanna il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO a mettere a disposizione di NICOLA PUTZU, per il tramite della carta elettronica del docente, la somma complessiva di € 1.500 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione. quanto al ricorso n. 37 del 2026: esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino n. 1160/2025 con la quale ha disposto come segue: accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente con riferimento agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, e per l’effetto condanna il MINISTERO dell’ISTRUZIONE E DEL MERITO ad erogare in favore della parte ricorrente l’importo di € 2.000,00 attraverso l'emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale, maggiorati di interessi al tasso legale dalle singole scadenze al saldo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata o tardiva esecuzione di sentenze del Tribunale di Torino, sezione lavoro, che riconoscevano il beneficio economico della Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Sono stati proposti quattro ricorsi per l'ottemperanza a sentenze del Tribunale di Torino, sezione lavoro, che avevano riconosciuto ai ricorrenti il diritto a beneficiare della Carta elettronica del docente per annualità scolastiche pregresse, con erogazione di buoni elettronici per importi pari a 500 euro per ciascun anno, oltre agli interessi o alla rivalutazione ove prevista. I ricorsi riguardavano la mancata esecuzione spontanea dei titoli giudiziali da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Il TAR ha disposto la trattazione congiunta e la riunione dei ricorsi, in applicazione del decreto organizzativo della Sezione relativo alla materia della Carta del docente, rilevando l'identità della motivazione e del dispositivo delle decisioni.
La decisione
Il TAR, previa riunione dei ricorsi, ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché, secondo quanto dichiarato dalla parte ricorrente in memoria, il Ministero aveva adempiuto alle sentenze oggetto delle domande di ottemperanza. Le spese sono state poste a carico del Ministero, poiché l'adempimento è intervenuto solo dopo la proposizione dei ricorsi. Per ciascun ricorso il Ministero è stato condannato a rifondere 800 euro, oltre accessori di legge, nonché il contributo unificato; è stata disposta la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce il riferimento processuale per l'azione di ottemperanza alle sentenze del giudice ordinario.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adempie alla pretesa fatta valere.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione adempie, nel corso del giudizio di ottemperanza, al comando contenuto nel titolo giudiziale, il giudice amministrativo dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- L'adempimento sopravvenuto dell'amministrazione non esclude la condanna alle spese se l'esecuzione del titolo è avvenuta solo dopo la proposizione del ricorso di ottemperanza; le spese possono quindi essere poste a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale o della causalità della lite.
- La riunione di ricorsi per ottemperanza con oggetto e decisione omogenei, disposta per esigenze organizzative e di sollecita definizione, non altera l'autonomia dei singoli giudizi né incide sul contenuto delle relative decisioni.
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