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Sentenza

Sentenza n. 1683/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della D.G.R. della Lombardia n. XI/2228 in data 22 aprile 2024, recante “Ulteriori indicazioni in tema di negoziazione sanitaria in attuazione della DGR n. XII/1827 del 31/01/2024”, nelle parti in cui: a) quanto alla modalità di determinazione del budget di specialistica ambulatoriale, stabilisce che esso sia “pari al 100% del valore contrattualizzato nel 2023 al netto delle eventuali rimodulazioni non storicizzabili disposte nel corso del 2023” (cfr. “SCHEDA DI BUDGET ANNO 2024”, allegato 2 alla D.G.R. n. XII/2228/2022 – doc. 1); b) quanto al sotto budget assegnato per le prestazioni di ricovero e cura da erogare a favore dei cittadini fuori regione prevede che “Nel caso di superamento del tetto è previsto un abbattimento dell’esubero di produzione rilevato per ciascuna Struttura rispetto al tetto fuori regione definito per l’anno in corso” (cfr. “SCHEDA DI BUDGET ANNO 2024”, allegato 2 alla D.G.R. n. XII/2228/2022 – doc. 1); c) quanto all’assegnazione di un sotto budget ambulatoriale relativo alle attività di screening programmato da ATS, prevede che “In caso di mancato utilizzo del budget screening, ATS potrà valutare di non assegnare le risorse residue non consumate” (cfr. cfr. “SCHEDA DI BUDGET ANNO 2024”, allegato 2 alla D.G.R. n. XII/2228/2022 – doc. 1); - nonché di tutti gli atti a detta deliberazione preordinati, consequenziali, connessi ed applicativi, fra cui, specificamente, la deliberazione di ATS Val Padana di approvazione del contratto anno 2024, nonché il relativo contratto anno 2024, sottoscritto con riserva dalla ricorrente (doc.2), nelle parti in cui: i) vengono riprodotte e/o richiamate le suddette impugnate disposizioni regionali di cui alla DGR n. XII/2228/2024; ii) viene assegnato fra gli obiettivi connessi al raggiungimento della quota variabile del budget di ricovero, l’obiettivo 4ric “SISS – TEMPESTIVA PUBBLICAZIONE DEI REFERTI” (cfr. Tabella “OBIETTIVO DI QUOTA VARIABILE” di cui alla “SCHEDA DI BUDGET ANNO 2024”, allegato 2 alla D.G.R. n. XII/2228/2022 – doc. 1); iii) vengono assegnati fra gli obiettivi connessi al raggiungimento della quota variabile del budget ambulatoriale, gli obiettivi 3AMB “SISS - RICETTA DEM”, 4AMB “SISS - RICETTA DEM” e 10AMB “SISS – RICETTE DEM” (cfr. Tabella “OBIETTIVO DI QUOTA VARIABILE” di cui alla “SCHEDA DI BUDGET ANNO 2024”, allegato 2 alla D.G.R. n. XII/2228/2022 – doc. 1); B) per quanto riguarda il primo atto di motivi aggiunti: - in via principale: della D.G.R. Lombardia n. XII/2966 in data 5 agosto 2024 (cfr. doc. 4), recante “Ulteriori determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l’anno 2024”, nelle parti in cui, al punto 12 “NEGOZIAZIONE SANITARIA” dell’Allegato 2 “Polo Ospedaliero”: i) al punto 12.2 “PRESTAZIONI AMBULATORIALI” “richiama la DGR 2228/24 che prevede che “il valore del budget di struttura per l’anno 2024, dedicato alle attività di specialistica ambulatoriale, sarà calcolato come il valore del contratto 2023 stipulato entro il 30.06.2023”, per precisare che l’incremento dell’1% al netto delle risorse non storicizzabili indicato nella DGR 1827/24 verrà utilizzato anche per non applicare le regressioni tariffarie sulle prestazioni aggiuntive rispetto al 2022 che verranno finanziati oltre al 106% e fino al 110%”; ii) al punto12.1 “ATTIVITA’ DI RICOVERO E CURA” dispone che, con riguardo al sotto budget assegnato per le prestazioni di ricovero e cura da erogare a favore dei cittadini fuori regione, sarà possibile ottenere un incremento, ma solo fino al 10%; iii) al punto 12.3 “PRECISAZIONI PER EEPA”, ultimo capoverso, conferma la previsione della D.G.R. 2228/24 secondo cui, “in caso di mancato utilizzo di budget screening, ogni ATS potrà valutare l’opportunità di assegnare [o di non assegnare] le risorse residue a copertura delle altre prestazioni ambulatoriali” (cfr. punto 12.3, ultimo capoverso); iv) al punto 12.3 “PRECISAZIONI PER EEPA”, primo comma, dispone che “Si conferma che l’eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi di quota variabile, compreso l’obiettivo declinato con la DGR n. XII/2224/2024, si applicherà riducendo il valore del budget assegnato con contratto annuale”; - in via incidentale, per quant’occorrer possa: della D.G.R. Lombardia n. XII/1827 in data 31 gennaio 2024 e della D.G.R. Lombardia n. XII/2228 in data 22 aprile 2024, ove intese nel senso di prescrivere implicitamente che l’eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi di quota variabile si applicherà riducendo il valore del budget assegnato con contratto annuale.

Giustizia amministrativa202401763

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti regionali di programmazione sanitaria e atti applicativi relativi ai criteri di assegnazione dei budget e agli obiettivi di quota variabile per l'anno 2024

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, gestore di una struttura sanitaria accreditata operante sulla base di un contratto con l'ATS territorialmente competente, ha impugnato la D.G.R. Lombardia n. XI/2228 del 22 aprile 2024, nonché gli atti applicativi e il contratto annuale sottoscritto con riserva. Ha contestato, in particolare, i criteri di determinazione del budget per la specialistica ambulatoriale, il sotto-budget per le prestazioni di ricovero e cura rese a favore di cittadini fuori regione, la disciplina dell'utilizzo delle risorse residue del budget per attività di screening e l'inserimento di specifici obiettivi informatici e documentali tra gli obiettivi collegati alla quota variabile del budget. Con motivi aggiunti ha impugnato anche la D.G.R. Lombardia n. XII/2966 del 5 agosto 2024, contestando le precisazioni relative all'incremento del budget ambulatoriale, al limite del 10% per l'incremento del sotto-budget fuori regione, alla destinazione delle risorse residue del budget screening e alla riduzione del budget contrattuale in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di quota variabile. Ha inoltre impugnato in via incidentale le precedenti deliberazioni regionali ove interpretate nel senso di prevedere implicitamente tale riduzione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse. La decisione è stata adottata dopo che, a seguito dell'avviso di fissazione della causa ai soli fini della verifica della permanenza dell'interesse alla decisione, la difesa della ricorrente ha dichiarato a verbale che era venuto meno l'interesse alla definizione nel merito della controversia. Il giudice non ha quindi esaminato i motivi sostanziali relativi alla legittimità dei criteri di programmazione sanitaria e di assegnazione dei budget. Le spese sono state compensate, in considerazione della definizione in rito e del limitato svolgimento dell'attività difensiva della parte resistente.

Norme richiamate

  • art. 72-bis, comma 1, c.p.a.

    ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione

    La disposizione è richiamata quale base per la fissazione della causa finalizzata a verificare la permanenza dell'interesse alla decisione.

  • art. 74 c.p.a.

    La sentenza è pronunciata in forma semplificata ai sensi della disposizione richiamata nell'epigrafe.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara, dopo la fissazione della causa ai fini della verifica della permanenza dell'interesse, che è venuto meno l'interesse alla decisione nel merito, il ricorso e gli eventuali motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse preclude l'esame dei motivi di legittimità dedotti contro gli atti amministrativi impugnati.
  • La definizione in rito per sopravvenuta carenza di interesse, unitamente al limitato svolgimento dell'attività difensiva della parte resistente, può giustificare la compensazione delle spese di giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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