Sentenza del 26/03/2018 n. 146 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Dichiarazione integrativa - Termine di presentazione - Pretesa tributaria - Illegittimità -Tremonti ambientale - Correzione errori
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha presentato una dichiarazione integrativa a proprio favore oltre il termine previsto dall’art. 2, commi 8 e 8-bis, del DPR 322/1998, inserendo costi collegati alla fruizione della Tremonti ambientale. L’Ufficio ha ritenuto tardiva l’integrazione e non riconducibile alle ipotesi indicate dalla Circolare n. 31/E/2013, procedendo al recupero delle somme mediante controllo automatizzato ex art. 36-bis del DPR 600/1973. Il contribuente ha contestato la cartella sostenendo che il termine per la dichiarazione integrativa non potesse impedire l’accertamento della reale pretesa tributaria e richiamando i principi di capacità contributiva e di parità delle parti.
La decisione
La Commissione ha accolto la posizione del contribuente, ritenendo che il termine previsto dall’art. 2, commi 8 e 8-bis, del DPR 322/1998 operi sul piano amministrativo, ma non impedisca al contribuente di far valere in sede contenziosa la correttezza della propria posizione fiscale. Secondo il Collegio, per assicurare la parità tra contribuente e Amministrazione finanziaria, il termine pluriennale riconosciuto all’Ufficio per i controlli deve essere considerato anche ai fini della possibilità del contribuente di correggere la dichiarazione. La Commissione ha inoltre ritenuto che la Circolare n. 31/E/2013 possa applicarsi anche all’inserimento successivo di costi derivanti da agevolazioni fiscali di interpretazione complessa, come la Tremonti ambientale, e non soltanto alla correzione di errori contabili. La pretesa tributaria è stata quindi ritenuta illegittima.
Norme richiamate
Art. 2, commi 8 e 8-bis, DPR 322/1998
Il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa a favore
Il termine ha natura amministrativa e disciplina la presentazione della dichiarazione integrativa, ma non preclude necessariamente la possibilità di far valere in giudizio il corretto ammontare dell’obbligazione tributaria.
Art. 36-bis, DPR 600/1973
Controllo automatizzato delle dichiarazioni
L’Ufficio ha utilizzato il controllo automatizzato per disconoscere i costi indicati nella dichiarazione integrativa e iscrivere a ruolo le somme ritenute dovute.
Art. 3 della Costituzione
È stato richiamato per affermare l’esigenza di garantire la parità di trattamento e di difesa tra contribuente e Amministrazione finanziaria.
Art. 53 della Costituzione
Il principio di capacità contributiva impone che il tributo sia commisurato all’effettiva situazione fiscale del contribuente, anche quando questa debba essere fatta valere in sede contenziosa.
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 31/E del 2013
La circolare è stata interpretata estensivamente, ritenendo possibile correggere anche omissioni relative a costi o agevolazioni fiscali di particolare complessità interpretativa, non soltanto errori contabili in senso stretto.
Tremonti ambientale
L’agevolazione è stata considerata una fattispecie fiscalmente complessa, per la quale l’inserimento successivo dei relativi costi o componenti può rientrare nella possibilità di correggere la dichiarazione.
Massime di principio
- La tardività della dichiarazione integrativa a favore non determina necessariamente la perdita sostanziale del diritto fiscale, soprattutto quando il contribuente dimostri in giudizio che la pretesa dell’Amministrazione non corrisponde all’effettiva obbligazione tributaria.
- In sede contenziosa deve essere distinto il termine amministrativo per presentare o correggere la dichiarazione dalla possibilità di contestare la fondatezza della pretesa tributaria: il primo non sempre impedisce di provare il corretto debito d’imposta nel processo.
- I principi di capacità contributiva e di parità delle parti possono giustificare un’interpretazione non meramente formalistica delle regole sulle dichiarazioni integrative, soprattutto quando l’Amministrazione dispone di termini più ampi per i controlli.
- Le indicazioni dell’Amministrazione sulle correzioni dichiarative possono essere applicate anche a omissioni derivanti da agevolazioni fiscali complesse, non esclusivamente a errori contabili materiali.
- Il contribuente deve comunque dimostrare documentalmente la sussistenza dei costi, il rispetto dei requisiti dell’agevolazione e la corretta quantificazione dell’importo, poiché la sola presentazione tardiva dell’integrativa non è sufficiente a ottenere il riconoscimento del beneficio.
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