Cassazione Penale, Sentenza n. 37099/2023 del 11/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Bologna (conferma della sentenza di primo grado) con otto motivi che contestavano, in sostanza, l'apprezzamento probatorio (riconoscimenti fotografici e individuazione del veicolo), la qualificazione giuridica delle condotte come rapina, la valutazione delle circostanze attenuanti (minorata difesa delle vittime) e l'applicazione di aumenti per recidiva e reati connessi. Il ricorso è stato ritenuto però generico e meramente riproduttivo dei motivi d'appello, senza il necessario confronto specifico e analitico con la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza e assoluta genericità ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., rilevando l'omessa e dovuta critica analitica alla motivazione della Corte territoriale. La cassazione ha confermato la correttezza dell'apprezzamento probatorio effettuato in appello (certezza dei riconoscimenti fotografici, correlazione con il veicolo), la qualificazione dei fatti come rapina (violenza diretta alla persona per acquisire la cosa) e la valutazione delle circostanze attenuanti e aggravanti (riconoscimento della minorata difesa per età e deficit funzionali delle vittime; aumenti per recidiva e reati satellite mantenuti ai minimi legali; rifiuto delle circostanze attenuanti generiche per mancanza di elementi positivi). Per l'inammissibilità i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare, ciascuno, euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Consente alla Corte di cassazione di dichiarare inammissibile il ricorso quando sia manifestamente infondato o carente di specificità; è stata applicata per valutare la genericità e la mera ripetizione dei motivi d'appello senza confronto analitico con la motivazione impugnata.
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Richiamato in rapporto all'aspecificità dei motivi: se il motivo non esplica la correlazione tra le censure e il percorso logico-giustificativo del giudice del merito la impugnazione è inammissibile.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha richiamato e applicato i criteri legali per motivare la valutazione delle circostanze (rifiuto delle generiche, quantificazione degli aumenti e della pena base), adeguandosi alla giurisprudenza consolidata.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve indicare in modo specifico e analitico il vizio di diritto e gli elementi di fatto rilevanti, confrontandosi puntualmente con la motivazione del giudice di merito; la mera ripetizione dei motivi d'appello comporta spesso l'inammissibilità.
- Quando la Corte territoriale fornisce una motivazione dettagliata e coerente sull'apprezzamento delle prove (es. riconoscimenti fotografici, identificazione del veicolo), la cassazione richiede critiche circostanziate che spieghino perché quella valutazione sarebbe illogica o contraddittoria.
- La qualificazione di condotte come rapina è legittima se risulta che la violenza è stata diretta alla persona ed è stata strumentale al conseguimento della cosa; contestazioni tecniche devono mostrare errori di diritto o grave illogicità nella ricostruzione fattuale.
- Le attenuanti (es. minorata difesa per età o deficit delle vittime) possono essere riconosciute anche se l'imputato contesta la loro applicazione, purché la motivazione del giudice dimostri il nesso fattuale; la cassazione non riforma se manca un'analitica criticità.
- Gli aumenti di pena per recidiva e reati connessi possono essere applicati nei limiti minimi previsti dalla legge se la valutazione del grado di colpevolezza e della pericolosità sociale è adeguatamente motivata; l'assenza di elementi positivi può giustificare il rifiuto delle circostanze attenuanti generiche.
- In sede di impugnazione è fondamentale spiegare la rilevanza decisiva del vizio denunciato rispetto al percorso logico-argomentativo del giudice di merito: senza tale collegamento il motivo è aspecifico e destinato all'inammissibilità.
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