Sentenza del 27/09/2022 n. 28068 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento notificata il 20/04/2008 per liquidazione d'imposta derivante dal controllo formale della dichiarazione dei redditi 2004 (mod. Unico 2005) per un importo complessivo di Euro 429.023,01, comprensivo di sanzioni. Il ricorrente deduceva, tra l'altro, nullità/illegittimità della notifica per mancata comunicazione preventiva della liquidazione, vizi dell'iscrizione a ruolo (violazione D.P.R. 600/1973 art.12, D.M. 321/1999 artt.1-2, L. 212/2000 art.7) e carenza di motivazione relativamente alle sanzioni (mancata indicazione dei fatti, prove, norme e criteri di determinazione). Inoltre censurava la motivazione della CTR e l'omessa pronuncia su specifici motivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi: (i) sul presunto vizio di motivazione della CTR in relazione alla mancata comunicazione preventiva, rilevando che la CTR aveva espressamente motivato che la cartella era basata sui dati indicati dallo stesso contribuente nella dichiarazione e quindi non era necessaria comunicazione preventiva; (ii) sull'omessa pronuncia della CTR su un motivo relativo all'iscrizione a ruolo, rilevando che l'appello era sostanzialmente inammissibile per mancata specificazione dei motivi e che la questione era quindi ritenuta non delibabile; (iii) sulla carenza di motivazione circa le sanzioni, affermando che, quando la liquidazione è effettuata sulla base dei dati dichiarati dal contribuente, la cartella è congruamente motivata con il richiamo alla dichiarazione e che per le sanzioni è sufficiente il riferimento alla norma che ne prevede i criteri o alla tipologia della violazione; (iv) che eventuali irregolarità dell'amministratore giudiziario non sono opponibili al contribuente che ha ricevuto la notifica. Sono state condannate le spese processuali e dichiarato dovuto il doppio contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis
Consente la liquidazione basata sui dati della dichiarazione; quando la cartella si fonda sulla dichiarazione stessa non è necessaria una comunicazione preventiva ulteriore e la motivazione può limitarsi al richiamo alla dichiarazione.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis
Riferimento normativo originario per analoghe liquidazioni IVA; la logica è che la liquidazione fondata su elementi dichiarati rende conoscibile la pretesa fiscale al contribuente.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2
Norma procedurale sulla motivazione delle decisioni; la Corte ha ritenuto che la CTR abbia adeguatamente motivato la decisione alla luce dei fatti e della documentazione.
Codice di procedura civile, art. 112
Obbligo di pronuncia su tutte le questioni dedotte: la Corte ha ritenuto che non vi sia omessa pronuncia perché l'appello era sostanzialmente inammissibile per carenza di specificità, includendo quindi anche i motivi che si pretendono non esaminati.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 16, comma 2
Disciplina delle sanzioni: la Corte ha ritenuto sufficiente, nelle ipotesi di liquidazione su dichiarazione, il riferimento alla pretesa fiscale complessiva anche per le sanzioni, mentre non è sempre necessario l'enunciato analitico di fatti e calcoli nella cartella.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 17
Prevede la contestualità tra recupero imposte e irrogazione di sanzioni: la Corte ha valorizzato la contestualità degli elementi a fondamento sia delle imposte sia delle sanzioni.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 20
Fissa il criterio di liquidazione (operazione matematica); la Corte l'ha richiamato per spiegare come il calcolo degli interessi e dell'imposta derivi direttamente dalla dichiarazione.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 12
Richiamato nelle doglianze sull'iscrizione a ruolo; la Corte ha ritenuto irrilevanti le obiezioni formali non specificate e non dedotte con sufficiente chiarezza in appello.
D.M. 14 luglio 1999, n. 321, artt. 1 e 2
Norme tecniche richiamate dal ricorrente in ordine ai vizi dell'iscrizione a ruolo; la Corte ha ritenuto che tali censure non siano state specificamente argomentate in appello.
L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 7
Principi di buona amministrazione e opposizione agli accertamenti: la Corte ha ritenuto che, ove il contribuente abbia ricevuto la cartella e questa sia riconducibile ai dati dichiarati, le censure sul procedimento non ostano all'opponibilità della pretesa.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Norma sul contributo unificato: la Corte ha disposto l'obbligo del pagamento del doppio contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.
Massime di principio
- Se la liquidazione delle imposte è effettuata dall'amministrazione sulla base dei dati forniti dal contribuente nella propria dichiarazione (art. 36-bis DPR 600/1973), la cartella di pagamento è adeguatamente motivata richiamando la dichiarazione stessa e non è sempre necessaria una comunicazione preventiva separata.
- Per le sanzioni collegate a una liquidazione basata sulla dichiarazione, è generalmente sufficiente che la cartella richiami la pretesa fiscale complessiva o la norma che ne disciplina il criterio di calcolo; non è obbligatorio un dettaglio analitico dei fatti e dei criteri quando il presupposto è desumibile dalla dichiarazione.
- L'appello deve essere specifico e autosufficiente: la mera riproposizione generica dei motivi del primo grado senza spiegare punto per punto perché la decisione debba essere riformata può comportare l'inammissibilità o il rigetto per carenza di specificità.
- La notifica al contribuente rende opponibili alla sua posizione eventuali ordinarie irregolarità compiute da soggetti terzi (es. amministratore giudiziario) rispetto alla gestione interna; se il contribuente è formalmente destinatario della cartella e i dati coincidono con la sua dichiarazione, tali irregolarità non annullano la pretesa.
- La Corte di Cassazione valuta la sufficienza della motivazione secondo il 'minimo costituzionale': sono censurabili solo gravi carenze (assenza totale di motivi, contraddizioni insanabili, motivazione incomprensibile), non la semplice insufficienza argomentativa.
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