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Sentenza

Sentenza del 25/01/2022 n. 323 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Notificazione - Notifica telematica - File .pfd o .p7m - Rilevanza - Esclusione - Firma digitale e invio da PEC a PEC - Necessità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudice ha ritenuto irrilevante il formato del file (.pdf in PadES o .p7m in CAdES). Ciò che conta è che il documento sia effettivamente firmato digitalmente e notificato da una casella di posta elettronica certificata (PEC) a un'altra. Una volta avvenuta la consegna tramite PEC (con evidenza della ricezione), la notifica si perfeziona e deve considerarsi valida

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la validità della notifica effettuata telematicamente ritenendo rilevante il formato del file (es. .pdf vs .p7m) o la modalità di apposizione della firma digitale, sostenendo che tali elementi avrebbero reso nulla o inefficace la notifica

Norme richiamate

  • Cass. 26099/21

    Giurisprudenza di riferimento che afferma l'irrilevanza del formato del file ai fini della validità della notifica telematica, purché presente firma digitale e invio/recapito PEC

  • PadES / CAdES (standard di firma digitale)

    Entrambi gli standard di firma digitale sono ritenuti idonei; la distinzione di formato (.pdf firmato in PadES o file .p7m in CAdES) non incide sulla validità della notifica se la firma è valida e la trasmissione avviene tramite PEC

Massime di principio

  • Il formato del file né determina né inficia la validità della notifica: ciò che conta è la presenza di una firma digitale valida e la prova della consegna tramite PEC
  • Per perfezionare la notifica è sufficiente l'invio da una casella PEC a un'altra e la relativa ricevuta di avvenuta consegna; la ricevuta costituisce prova del perfezionamento
  • In caso di contestazione, il notificante pubblico dovrebbe produrre la ricevuta di invio/avvenuta consegna della PEC e il documento firmato digitalmente (con i relativi metadati o certificati), mentre il destinatario può contestare validità della firma solo dimostrando vizi nella firma o nell'identità del firmatario
  • È buona prassi conservare sia il file firmato (meglio se in formato con firma riconosciuta, es. .p7m) sia la ricevuta di PEC; tuttavia l'assenza di un formato 'preferito' non annulla la validità se gli elementi essenziali sono presenti
  • Eventuali contestazioni tecniche sul tipo di firma o sulla sua validità vanno valutate in base alla verifica del certificato digitale, della catena di certificazione e dei tempi di apposizione, non in base al solo estensione del file

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