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Sentenza

Sentenza n. 1137/2026 - Ancona, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza n. 695/2024 - RG n. 1321/2024, pubblicata in data 04/12/2024, emessa dal Tribunale di Ancona, in funzione del Giudice del lavoro, nella persona del Giudice Dott. Tania De Antoniis, notificata in data 10.12.2024 e passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202600599

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, n. 695/2024, passata in giudicato, che riconosceva differenze retributive a titolo di Retribuzione Professionale Docenti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 695/2024 del Tribunale di Ancona, notificata al Ministero il 10 dicembre 2024 e passata in giudicato, con la quale le era stato riconosciuto il diritto al pagamento delle differenze maturate a titolo di Retribuzione Professionale Docenti per i contratti individuati nel titolo, oltre alle spese del giudizio di lavoro. Ha dedotto che il Ministero non aveva eseguito la pronuncia e ha chiesto il pagamento delle somme liquidate. Ha inoltre richiesto l’indennizzo previsto dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha opposto ragioni contrarie alla pretesa.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione del ricorso era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Nel merito ha accertato l’inottemperanza e ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato, detraendo le eventuali somme già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza o dalla sua comunicazione amministrativa. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che assumerà le funzioni su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione e dovrà eseguire l’incarico nei successivi 120 giorni. Ha respinto la domanda di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., non ravvisando particolari ragioni per dubitare di un sollecito adempimento e ritenendo sufficiente, a fini acceleratori, la nomina del commissario. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 800,00 oltre IVA, CPA e spese generali al 15%, con distrazione ai difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669

    Il ricorso è procedibile, essendo decorso, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione dello stesso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.

    Nel caso di esecuzione di un titolo giudiziale nei confronti della pubblica amministrazione, il ricorso per ottemperanza è procedibile una volta decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo e prima della proposizione del ricorso.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    Va invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., non ravvisandosi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendosi sufficiente, in funzione acceleratoria dello stesso, la sola nomina del Commissario ad acta.

    L’indennizzo richiesto in sede di ottemperanza può essere negato quando non emergano particolari ragioni per dubitare del sollecito adempimento e la nomina del commissario ad acta sia ritenuta sufficiente a favorirlo.

  • art. 93 c.p.c.

    Dette spese devono distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.

    Le spese di lite possono essere distratte in favore dei difensori che si siano dichiarati antistatari.

  • art. 39 c.p.a.

    Dette spese devono distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.

    La disciplina processuale civile sulla distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari trova applicazione nel processo amministrativo in forza del rinvio richiamato dal giudice.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza diretto a ottenere l’esecuzione di una sentenza nei confronti della pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, decorrente dalla notificazione del titolo.
  • Accertata la mancata esecuzione di un giudicato e in assenza di contestazioni dell’Amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento integrale entro un termine e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia, precisando le modalità e i tempi dell’intervento sostitutivo.
  • La richiesta di indennizzo prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere respinta quando non sussistano particolari ragioni per dubitare del sollecito adempimento e la nomina del commissario ad acta sia considerata sufficiente a favorire l’esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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