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Sentenza

Sentenza n. 4/2026 - Lecce, Sezione 3

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo del giudizio: - della Delibera del Consiglio Comunale di Taranto n. 201 del 7 ottobre 2023 comunicata a mezzo raccomandata in data 12 dicembre 2023 nota Prot. 0281589/2023 del 30 novembre 2023 avente ad oggetto “Infrastrutture per la realizzazione delle linee portanti elettriche della Rete Bus Rapid ( BRT) prevista dal Piano urbano della mobilita sostenibile (PUMS) di Taranto Linea Rossa “Palo VI Cimino “CUP E51J20000070001CIG 9751333E8B; avviso “approvazione del progetto definitivo ai fini urbanistici e contestuale approvazione del vincolo preordinato allo esproprio e dichiarazione di pubblica utilità” di alcune aree tra le quali una di proprietà della Società ricorrente (sita nella zona industriale di Taranto alla via per Martina Franca km 3,0 ora via del Tratturello Tarantino, iscritta in Catasto al Foglio di mappa 180 particella n. 191); - della nota prot. 0281589/2023 del 30 novembre 2023 comunicata a mezzo raccomandata in data 12 dicembre 2023; - della Delibera G.C. n 306 del 29 settembre 2023 - Linea Rossa - atto di Indirizzo per approvazione del Progetto Definitivo e tutti allegati ed atti ivi richiamati; - della nota Rup prot 217481/2023 ancorchè non conosciuta, e ove occorra, nei limiti dell’interesse della ricorrente; - della DD n 220 del 12 aprile 2022 della VI Direzione Polizia Locale e Protezione Civile –trasporto Pubblico di approvazione del P F T e delle Infrastrutture per la realizzazione delle linee portanti elettriche della Rete Bus Rapid (BRT) prevista dal Piano urbano della mobilita sostenibile ( PUMS) di Taranto Linea Rossa “ Palo VI Cimino “ Cup E51j20000070001; - della nota prot 121537 di indizione della Conferenza di servizi in forma decisoria per Linea Rossa; - della nota prot 193486 del 18 ottobre 2022; - della nota prot 117390 del 28 aprile 2023 di prosieguo della Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona ai sensi dello art 14 ter della n 241/90 ; - della Determinazione Dirigenziale n 6920 dell’8 settembre 2023 della Direzione Polizia Locale Protezione Civile Linea Rossa, con la prescrizione che la fase esecutiva fosse attuata nel rispetto di tutte le condizioni contenute nelle comunicazioni, autorizzazioni, intese, concessioni , licenze pareri , concerti, nulla osta ed assensi ; - di tutti gli altri provvedimenti connessi, presupposti, successivi e/o conseguenziali ancorché non conosciuti e comunque collegati al presente procedimento. Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati alla controparte il 25 marzo 2024 e depositati in giudizio il 28 marzo 2024 per l’annullamento: del Verbale di incontro sottoscritto il 23 febbraio 2024, nell’ambito del procedimento di cui alla Delibera Consiglio Comunale di Taranto n 201 del 7 ottobre 2023 di approvazione del progetto definitivo della infrastruttura BRT Linea Rossa.

Giustizia amministrativa202400256

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Atti comunali di approvazione del progetto definitivo della linea BRT Linea Rossa, di variante urbanistica, di imposizione del vincolo preordinato all’esproprio e di dichiarazione di pubblica utilità, nonché verbale di incontro successivamente impugnato con motivi aggiunti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

La controversia

La società ricorrente contestava gli atti relativi alla realizzazione della linea elettrica Bus Rapid Transit Linea Rossa, nella parte in cui interessavano una porzione di circa 375 mq dell’area di sua proprietà, sulla quale insisteva un opificio. Deduceva che l’intervento avrebbe inciso sull’accesso allo stabilimento, sul transito dei veicoli e sulla movimentazione quotidiana di automezzi pesanti, imponendo inoltre lo spostamento del cancello, degli impianti elettrici, dei sistemi di sicurezza e dell’impianto di trattamento delle acque di prima pioggia. Con il ricorso principale deduceva: violazione e falsa applicazione dell’art. 16 d.P.R. 327/2001, per mancato riscontro alle osservazioni presentate nel procedimento espropriativo; violazione degli artt. 7 l. 241/1990 e del principio del giusto procedimento; insufficienza delle previsioni di spesa contenute nel quadro economico del progetto. Con motivi aggiunti impugnava il verbale di incontro del 23 febbraio 2024, deducendo errata o insufficiente motivazione, contraddittorietà ed errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto. Nel corso del giudizio la ricorrente rinunciava alla domanda cautelare, dopo che il RUP si era impegnato a valutare una soluzione progettuale alternativa, e successivamente dichiarava di avere perduto ogni interesse alla decisione, poiché il Comune aveva disposto la predisposizione e l’approvazione di atti ritenuti satisfattivi dell’interesse azionato.

La decisione

Il TAR non ha esaminato nel merito le censure rivolte agli atti della procedura urbanistica ed espropriativa né quelle formulate con i motivi aggiunti. Ha dichiarato improcedibili sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, valorizzando l’esplicita dichiarazione depositata dalla ricorrente prima della trattenuta della causa in decisione. Il Collegio ha affermato che la parte ricorrente conserva la disponibilità dell’azione fino a tale momento e può dichiarare di non avere più interesse alla decisione; il giudice, non potendo procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, deve dichiarare l’improcedibilità. Le spese sono state integralmente compensate in ragione dell’esito, del comportamento processuale e delle richieste delle parti.

Norme richiamate

  • art. 16 d.P.R. 327/2001

    La disposizione è stata richiamata dalla ricorrente in relazione all’obbligo di esaminare e riscontrare le osservazioni presentate nel procedimento espropriativo, ma il TAR non ne ha esaminato l’applicazione nel merito.

  • art. 7 l. 241/1990

    La disposizione è stata richiamata dalla ricorrente in relazione alla partecipazione procedimentale e al giusto procedimento, ma le relative censure non sono state esaminate per la sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • La parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione amministrativa fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione e può dichiarare di avere perso l’interesse alla pronuncia.
  • Quando il ricorrente dichiara esplicitamente, prima della decisione, la sopravvenuta carenza di interesse, il giudice amministrativo non può procedere d’ufficio all’esame del merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire e deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso.
  • La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse estende i suoi effetti anche ai motivi aggiunti proposti nel medesimo giudizio, ove anch’essi risultino privi di utilità concreta per il ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieDichiarazione di pubblica utilitàDecreto di esproprio e procedimentoPartecipazione al procedimentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEspropriazione per pubblica utilitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrerePartecipazione procedimentale

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