Cassazione Civile, Ordinanza n. 23376/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte soccombente)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di usucapione proposta in primo grado da una parte contro gli eredi del nudo proprietario di un immobile, definita con accoglimento della domanda. In appello, alcuni appellanti proposero impugnazione contro la sentenza del Tribunale di Bolzano; la Corte d'appello dichiarò inammissibile l'appello perché non notificato ad alcuni dei convenuti del primo grado, ordinando l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c. Dopo l'adempimento, ritenne però inesistente la notificazione dell'impugnazione, perché richiesta da un soggetto indicato come avvocato ma diverso dal procuratore costituito. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) violazione degli artt. 354, 101 e 102 c.p.c., sostenendo che il giudice d'appello avrebbe dovuto preliminarmente rilevare la nullità del giudizio di primo grado per mancata partecipazione di un litisconsorte necessario; 2) omesso esame della relativa eccezione, che avrebbe dovuto essere decisa prima della questione sull'integrazione del contraddittorio in appello; 3) violazione dell'art. 137 c.p.c., perché non sussistevano i presupposti per qualificare come inesistente la notificazione dell'impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo, ritenendo erronea la statuizione della Corte d'appello sulla inesistenza della notificazione. Ha ricordato che, in presenza di ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c., la mancata ottemperanza comporta inammissibilità dell'appello; tuttavia, il difetto di integrazione non può essere fondato su una qualificazione rigorosa di inesistenza della notifica quando sia comunque individuabile l'istante. Richiamando il principio per cui la notificazione è valida se non vi è assoluta incertezza sulla parte che la richiede, la Corte ha ritenuto che non fosse corretta la dichiarazione di inesistenza per il solo fatto che l'istanza provenisse da un soggetto qualificato come avvocato ma diverso dal procuratore costituito. Il secondo motivo è stato assorbito; la Corte ha inoltre ritenuto superfluo ordinare l'integrazione del contraddittorio nel giudizio di cassazione, in ragione dell'esito di cassazione con rinvio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Trento in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 331 c.p.c.
In caso di cause inscindibili o dipendenti, se il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio e nessuna parte vi provvede nel termine, l'impugnazione va dichiarata inammissibile; non si procede allo scrutinio che potrebbe condurre alla rimessione al primo giudice ex art. 354 c.p.c. se il gravame è già inammissibile.
art. 354 c.p.c.
La rimessione della causa al primo giudice per violazione del contraddittorio nel primo grado resta preclusa quando l'appello debba essere dichiarato inammissibile per mancata integrazione del contraddittorio in grado di appello.
art. 101 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente come norma violata in relazione alla dedotta necessità di rilevare prioritariamente la nullità del primo grado per mancata partecipazione di un litisconsorte necessario.
art. 102 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente come norma violata in relazione alla dedotta partecipazione necessaria di un litisconsorte al giudizio di primo grado.
art. 137 c.p.c.
La notificazione dell'atto non è inesistente solo perché richiesta da un soggetto diverso dal procuratore costituito, quando sia comunque identificabile senza incertezza assoluta la parte istante.
art. 104, comma 2, d.p.r. n. 1229 del 1959
È richiamato per affermare che legittimato a richiedere la notificazione può essere anche un soggetto incaricato dalla parte o dal difensore, non necessariamente il difensore munito di procura.
artt. 175 e 127 c.p.c.
Sono richiamati per il principio di economia processuale e ragionevole durata del processo, che impone di evitare formalità superflue e attività processuali inutili.
Massime di principio
- La notificazione di un atto giudiziario non è inesistente quando, pur mancando nella relata l'indicazione del soggetto istante o essendo l'istanza proveniente da persona diversa dal difensore costituito, sia comunque possibile individuare senza incertezza assoluta la parte per conto della quale l'atto è stato richiesto.
- In materia di integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c., la mancata esecuzione dell'ordine nel termine comporta l'inammissibilità dell'impugnazione; in tale ipotesi il giudice d'appello non deve procedere all'esame che potrebbe condurre alla rimessione al primo giudice per vizi del contraddittorio del primo grado.
- Il principio di ragionevole durata del processo consente di evitare adempimenti processuali inutili, come l'integrazione del contraddittorio in cassazione, quando l'esito decisorio renda quell'adempimento privo di utilità concreta per la tutela del contraddittorio e del diritto di difesa.
- La qualificazione di una notificazione come inesistente richiede una radicale assenza degli elementi identificativi dell'istanza o della trasmissione dell'atto; non basta una mera irregolarità soggettiva del richiedente se il collegamento con la parte è desumibile dagli atti o dal contesto processuale.
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