Cassazione Penale, Sentenza n. 45743/2023 del 14/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del 20/12/2021 con cui il Giudice dell'esecuzione di Velletri ha rigettato l'istanza di revoca dell'ordine di demolizione delle opere abusive. Hanno proposto tre doglianze: 1) violazione di legge perché non sarebbe stata dichiarata la prescrizione della misura accessoria (ordine di demolizione); 2) violazione di legge e vizio di motivazione perché, in subordine, avrebbe dovuto essere applicato per analogia l'art. 28 della legge n. 689/1981 (prescrizione delle sanzioni pecuniarie); 3) estraneità di Ometto Arianna, che non sarebbe stata dichiarata responsabile dell'abuso e quindi non dovrebbe essere vincolata dall'ordine di demolizione.
La decisione
La Corte ha rigettato i ricorsi come infondati. Ha confermato che l'ordine di demolizione disposto con sentenza di condanna ha natura di sanzione amministrativa ripristinatoria di carattere reale e non costituisce "pena" ai sensi della giurisprudenza, pertanto non è soggetto alla prescrizione delle sanzioni penali (art. 173 c.p.) né alla prescrizione di cui all'art. 28 della legge n. 689/1981, che riguarda sanzioni pecuniarie punitive. Ha altresì precisato che l'ordine di demolizione ha efficacia reale e si esegue anche nei confronti di terzi, inclusi eventuali acquirenti di buona fede, dunque l'eccezione di estraneità dell'Ometto non è fondata. I ricorrenti sono condannati alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 28, legge n. 689/1981
La norma riguarda la prescrizione delle sanzioni pecuniarie con finalità punitiva; la Corte ha ritenuto che non sia applicabile per analoga estensione all'ordine di demolizione, in quanto questo è una sanzione amministrativa ripristinatoria e non pecuniaria punitiva.
art. 173, codice penale
Predispone la prescrizione per le sanzioni penali; la Corte ha stabilito che l'ordine di demolizione, essendo amministrativo e non penale, non è assoggettato alla prescrizione prevista da questa norma.
art. 616, codice di procedura penale
Norma che disciplina la condanna alle spese per i ricorsi infondati; la Corte ha disposto che i ricorrenti sostengano le spese del procedimento ai sensi di tale articolo.
Massime di principio
- L'ordine di demolizione disposto con sentenza di condanna ha natura di sanzione amministrativa ripristinatoria e non configura una pena soggetta alla prescrizione penale.
- Le norme sulla prescrizione delle sanzioni pecuniarie (es. art. 28 L. 689/1981) non sono applicabili per analogia all'ordine di demolizione, perché quest'ultimo ha finalità ripristinatorie e carattere reale.
- L'ordine di demolizione ha efficacia reale sul bene e può essere eseguito anche nei confronti di terzi, compresi acquirenti di buona fede; l'assenza di una dichiarazione di responsabilità personale di un soggetto non impedisce l'esecuzione dell'ordine sul bene.
- In vicende analoghe, le impugnazioni basate esclusivamente su presunte prescrizioni o sul fatto che un soggetto non sia l'autore materiale dell'abuso hanno scarse probabilità di successo se l'ordine ha natura ripristinatoria reale.
- Chi impugna deve muovere censure fondate su errori di diritto o di fatto rilevanti rispetto alla natura e agli effetti dell'ordine di demolizione; in caso di rigetto, è probabile l'addebito delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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