Sentenza n. 301/2026 - Lecce, Sezione 1
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l’annullamento - della nota regionale prot. n. AOO_145-07/08/2023/6343, recante ad oggetto “Proposta di rettifica degli elaborati del P.P.T.R. ai sensi dell'art. 104 delle NTA del PPTR- Tagliente Francesco Pompeo - istruttoria prot. 5102 del 14/06/2023- Comunicazione”, con esito definitivo di ‘non accoglimento' dell'istanza di rettifica ex art. 104 NTA del PPTR a suo tempo presentata dal ricorrente; - di tutti quanti i relativi atti presupposti, connessi e/o consequenziali del medesimo procedimento, ivi comprese, ove occorra, (i) la precedente nota regionale prot. n. AOO_145/-14/06/2023/5102, di trasmissione dell'istruttoria-proposta di parere e “comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della L.N. n. 241/1990”, nonché (ii) l'ancor precedente nota regionale prot. n. 4085-17/05/2019 e (iii) i corrispondenti elaborati cartografici del PPTR in parte qua. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Tagliente Francesco Pompeo il 30/09/2024, per l’annullamento: - della (nuova) nota regionale del 03-04/06/2024, recante ad oggetto “Proposta di rettifica degli elaborati del P.P.T.R. ai sensi dell’art. 104 delle NTA del PPTR - Tagliente Francesco Pompeo. Chiusura procedimento ai sensi dell’art. 2 comma 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241”; - di tutti quanti i relativi atti presupposti, connessi e/o consequenziali del medesimo procedimento, ivi compresi, ove occorrer possa, (•) la presupposta nota regionale del 28-29/03/2024, recante ad oggetto “(…) Istruttoria prot. 5102 del 14/06/2023. Comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis della L.N. n. 241/1990”, (•) le precedenti note regionali prot. n. 5102/2023, prot. n. 4085/2019 e prot. n. 5599/2016, nonché (•) i corrispondenti elaborati cartografici del PPTR in parte qua.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego regionale dell’istanza di rettifica degli elaborati cartografici del PPTR, con riferimento alla qualificazione delle aree come boschi, e successivo provvedimento di chiusura del procedimento
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario di terreni)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato dapprima la nota regionale del 7 agosto 2023, recante il non accoglimento dell’istanza di rettifica ex art. 104 delle NTA del PPTR, nonché gli atti presupposti e gli elaborati cartografici relativi alla perimetrazione delle aree come bene paesaggistico bosco. Con motivi aggiunti ha impugnato la successiva nota regionale del 3-4 giugno 2024, di chiusura del procedimento ai sensi dell’art. 2, comma 1, l. 241/1990. Ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 104 delle NTA del PPTR, della disciplina normativa sulla definizione di bosco e dell’art. 142, comma 1, lett. g), d.lgs. 42/2004, nonché dell’atto di indirizzo regionale approvato con D.G.R. n. 248/2021. Sono stati denunciati anche violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, errore sui presupposti, travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione, perplessità, contraddittorietà e sviamento. La contestazione riguardava, in particolare, l’omessa o insufficiente verifica, con riferimento all’intera superficie interessata dal vincolo e alla situazione dei luoghi nel 2006, della sussistenza dei requisiti quantitativi e qualitativi della vegetazione forestale, nonché l’inadeguata considerazione della documentazione comunale, delle ortofoto storiche, degli incendi del 2015-2016 e dell’istruttoria regionale del giugno 2023, che aveva rilevato l’assenza di una copertura arborea o arbustiva qualificabile come bosco e proposto la rettifica in prati e pascoli naturali.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse, poiché la Regione aveva annullato in autotutela il diniego originario. Ha invece ritenuto ammissibili i motivi aggiunti, respingendo l’eccezione regionale di difetto di legittimazione e interesse: tali condizioni derivavano dall’avvio e dalla conclusione del procedimento di rettifica promosso dal ricorrente, che aveva agito anche sulla base delle deleghe degli altri comproprietari, e dalla circostanza che la Regione gli aveva comunicato tutti gli atti del procedimento quale unico interessato. Nel merito, il TAR ha accolto i motivi aggiunti e annullato il diniego del giugno 2024. Il giudice ha rilevato che la rettifica della cartografia del PPTR è ammissibile in presenza di errata localizzazione o perimetrazione del bene paesaggistico e che, per stabilire se un’area costituisca bosco, occorre verificare i requisiti normativi sull’intera superficie sottoposta a vincolo, senza isolare le singole particelle. L’amministrazione non ha tuttavia chiarito, mediante un’istruttoria completa e una motivazione adeguata, per quali ragioni i terreni possedessero nel 2006 i caratteri boschivi richiesti. Il mero richiamo alle perimetrazioni dei Carabinieri Forestali e agli incendi successivi alla redazione del PPTR non era sufficiente, anche perché risultava non pienamente coerente con la documentazione comunale e con l’istruttoria regionale del giugno 2023, la quale, sulla base delle ortofoto storiche e di ulteriori rilievi, aveva escluso la presenza di una copertura boschiva e aveva proposto la classificazione delle aree come prati e pascoli naturali. Neppure i chiarimenti prodotti in giudizio a seguito dell’ordinanza istruttoria hanno colmato le lacune, limitandosi sostanzialmente a richiamare i rilievi dei Carabinieri Forestali senza spiegare il percorso valutativo seguito né dimostrare il rispetto del parametro della copertura forestale superiore al 20% sull’intera area. L’annullamento è stato disposto con salvezza del riesercizio del potere regionale, emendato dai vizi procedimentali riscontrati. Le spese sono state compensate tra tutte le parti.
Norme richiamate
art. 104 NTA del PPTR
errate localizzazioni o perimetrazioni
Consente l’aggiornamento o la revisione della cartografia del PPTR esclusivamente quando risultino errate la localizzazione o la perimetrazione dei beni paesaggistici o degli ulteriori contesti.
art. 142, comma 1, lett. g), d.lgs. 42/2004
Rileva per la qualificazione delle aree boscate come beni paesaggistici e impone la verifica dei presupposti normativi della vegetazione forestale.
art. 2, commi 2 e 6, d.lgs. 227/2001
Disciplina, secondo il quadro normativo richiamato dal giudice, i requisiti quantitativi e qualitativi necessari per la qualificazione di un’area come bosco.
artt. 3 e 4, d.lgs. 34/2018
le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore a 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento
La qualificazione di un’area come bosco richiede la verifica dei parametri dimensionali e della copertura forestale, da compiere considerando l’intera superficie sottoposta a vincolo.
art. 10-bis l. 241/1990
È stato invocato con riferimento alla comunicazione dei motivi ostativi, ma la sentenza non definisce autonomamente la relativa censura.
art. 2, comma 1, l. 241/1990
È richiamato nel provvedimento regionale di chiusura del procedimento, successivamente annullato dal TAR per difetto di istruttoria e motivazione.
art. 73, comma 1, c.p.a.
Disciplina il deposito di memorie e documenti nel processo amministrativo; è richiamato nello svolgimento processuale.
Massime di principio
- La verifica della qualificazione di un’area come bosco, ai fini della tutela paesaggistica, deve essere compiuta considerando l’intera superficie sottoposta a vincolo e il contesto territoriale complessivo, non le singole particelle di proprietà del ricorrente isolatamente considerate.
- Nel procedimento di rettifica della cartografia di un piano paesaggistico, l’amministrazione deve accertare in modo puntuale la situazione dei luoghi alla data di riferimento della cartografia e dimostrare la sussistenza dei requisiti normativi del bene paesaggistico, inclusi i parametri dimensionali e la percentuale di copertura forestale.
- Il mero richiamo a perimetrazioni, rilievi o incendi registrati da altre autorità non è sufficiente a motivare il diniego di rettifica quando l’amministrazione non esplicita il percorso logico attraverso cui tali elementi dimostrano la presenza dei requisiti boschivi alla data rilevante.
- Quando gli atti istruttori formati nel procedimento, comprese ortofoto storiche e rilievi tecnici, escludono la presenza di una copertura boschiva, l’amministrazione che intenda discostarsene deve svolgere ulteriori approfondimenti e fornire una motivazione puntuale sulle ragioni del superamento di quelle risultanze.
- I chiarimenti prodotti dall’amministrazione nel corso del giudizio non possono sostituire un’istruttoria procedimentale completa né colmare una motivazione originariamente carente, se non consentono di ricostruire le verifiche concretamente svolte e i presupposti della decisione.
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