Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 829/2026 - Genova, Sezione 2

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Imperia, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 138 del 21.5.2025.

Giustizia amministrativa202600377

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del giudice ordinario recante accertamento del diritto alla ricostruzione di carriera e condanna generica del Ministero al pagamento delle differenze retributive

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Imperia, in funzione di giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla ricostruzione della carriera considerando integralmente i periodi di servizio prestati tra gli anni scolastici 2000/01 e 2010/11, disposto il collocamento nella fascia stipendiale corrispondente all'anzianità riconosciuta, condannato il Ministero al pagamento delle maggiori somme dovute a titolo di differenze retributive, rivalutazione e interessi, nonché alla regolarizzazione contributiva e previdenziale. Il TAR ha rilevato d'ufficio la possibile inammissibilità dell'ottemperanza, osservando che la sentenza da eseguire contiene una condanna genericamente determinata e che la quantificazione delle somme e l'individuazione dell'inquadramento stipendiale richiedono una ricostruzione della carriera e un accertamento valutativo del rapporto di impiego, non riducibile a mere operazioni matematiche prive di margini soggettivi o valutativi.

La decisione

Il TAR non ha ancora definito il giudizio. Ha segnalato alle parti, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la questione rilevata d'ufficio relativa all'inammissibilità del giudizio di ottemperanza. Secondo il Collegio, l'ottemperanza non sarebbe utilizzabile per dare esecuzione a una sentenza del giudice ordinario di accertamento e condanna generica quando l'attuazione richieda un'attività valutativa e integrativa estranea al contenuto del giudicato. Nel caso concreto, la determinazione dell'inquadramento superiore e delle differenze retributive sembra presupporre un nuovo accertamento sul rapporto di pubblico impiego privatizzato, rimesso alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario. Il Collegio ha assegnato alle parti un termine per il deposito di memorie sulla sola questione dell'inammissibilità e ha rinviato la causa alla camera di consiglio del 22 luglio 2026. L'ordinanza indica nel corpo della motivazione il termine di venti giorni, mentre il dispositivo assegna quindici giorni; il termine dispositivo è quello formalmente stabilito per il deposito delle memorie.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Impone al giudice, quando intenda porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, di sottoporla al contraddittorio delle parti assegnando un termine per il deposito di memorie.

  • art. 569 d.lgs. 297/1994

    previgente art. 569 D.Lgs. n. 297 del 1994

    La sentenza del giudice ordinario ne aveva disapplicato la disciplina ai fini del riconoscimento integrale dei periodi di servizio nella ricostruzione della carriera; l'ordinanza non ne esamina direttamente la portata.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza non è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario contenente un accertamento e una condanna generica quando l'attuazione richieda attività valutative, ricostruzioni del rapporto sostanziale o integrazioni del contenuto del giudicato, anziché mere operazioni matematiche predeterminate.
  • La quantificazione delle differenze retributive e l'individuazione dell'inquadramento stipendiale non sono riducibili a semplici calcoli quando presuppongono la ricostruzione della carriera e la valutazione di elementi del rapporto di pubblico impiego non puntualmente definiti nella sentenza da eseguire.
  • Quando l'attuazione della pronuncia richieda un nuovo accertamento di merito sul rapporto di pubblico impiego privatizzato, la relativa controversia resta devoluta al giudice ordinario munito di giurisdizione in materia, anziché poter essere introdotta mediante giudizio amministrativo di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaRiparto di giurisdizione nel pubblico impiego
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaRiparto di giurisdizioneEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.