Cassazione Civile, Ordinanza n. 33788/2021 del 12/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 sulla dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2000, concluso con l’emissione di una cartella di pagamento per maggiori imposte IRAP e IRPEG. La contribuente ha contestato la cartella sostenendo, tra l’altro, la nullità dell’atto per mancato invio dell’avviso bonario previsto dall’art. 6, commi 1 e 5, dello Statuto del contribuente. In primo grado il ricorso era stato accolto. In appello, la CTR aveva dichiarato inammissibile l’appello principale della contribuente su un profilo processuale, e poi aveva rigettato l’appello incidentale dell’Ufficio, confermando la nullità della cartella. In Cassazione l’Agenzia delle entrate ha dedotto la violazione dell’art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000, degli artt. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo che l’obbligo di inviare l’avviso bonario sussiste solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione e non nel caso di controllo automatizzato su dati dichiarati dal contribuente. La società ha resistito e, con ricorso incidentale, ha sostenuto che anche l’appello incidentale dell’Ufficio fosse inammissibile per mancato deposito presso la segreteria della commissione provinciale ai sensi dell’art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992; l’Agenzia ha eccepito l’inammissibilità di tale ricorso incidentale per difetto di interesse e per asserito vizio di formulazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso incidentale della società, ritenendolo ammissibile e fondato. Ha affermato che, nel processo tributario, l’appello incidentale è inammissibile se non viene depositata copia presso la segreteria della commissione che ha pronunciato la sentenza impugnata, quando tale adempimento è richiesto dall’art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 a pena di inammissibilità. Poiché nel caso concreto l’Ufficio non aveva depositato l’appello incidentale presso la segreteria della CTP e ciò risultava da attestazione documentale, la CTR avrebbe dovuto dichiararne l’inammissibilità. Di conseguenza la sentenza d’appello è stata cassata senza rinvio, il ricorso principale dell’Agenzia è stato dichiarato assorbito e il processo non poteva proseguire in appello, con passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Le spese del merito sono state compensate integralmente; l’Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato come base del controllo automatizzato sulle dichiarazioni; la Corte ne fa applicazione nel contesto della verifica della necessità o meno dell’avviso bonario.
art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato insieme all’art. 36-bis per il controllo automatizzato; non emerge una specifica interpretazione autonoma diversa dal richiamo al procedimento di liquidazione automatizzata.
art. 6, commi 1 e 5, legge n. 212 del 2000
Richiamato dalla ricorrente principale come norma che impone l’invito al contribuente solo quando vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; la Corte non decide nel merito su questo punto perché assorbe il ricorso principale.
art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
L’obbligo di depositare copia dell’appello presso la segreteria della commissione che ha pronunciato la sentenza è qualificato come adempimento imposto a pena di inammissibilità anche per l’appello incidentale tempestivo; la sua omissione comporta inammissibilità dell’impugnazione.
art. 22, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel motivo incidentale insieme all’art. 53, comma 2, per sostenere l’onere di deposito dell’impugnazione.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Usato per inquadrare i motivi di ricorso per cassazione come violazione/falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Richiamato dall’Agenzia per eccepire l’erronea formulazione del motivo incidentale; la Corte afferma che la mancata esatta indicazione del numero non comporta inammissibilità se la censura è comunque intelligibile.
art. 382, terzo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.
Applicato per cassare senza rinvio la sentenza d’appello, poiché il processo non avrebbe potuto essere proseguito in grado di appello.
art. 123 disp. att. cod. proc. civ.
Richiamato per spiegare che, quando la notificazione dell’impugnazione avviene tramite ufficiale giudiziario, questi deve darne immediato avviso al cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
art. 156 cod. proc. civ.
Richiamato in negativo: l’omissione del deposito non è sanabile per raggiungimento dello scopo, poiché la sanzione prevista è l’inammissibilità e non la nullità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il principio sul raddoppio del contributo unificato, ma escluso nei confronti delle amministrazioni dello Stato per il meccanismo della prenotazione a debito.
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
Citato quale norma introduttiva del comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 36 del d.lgs. n. 175 del 2014
Richiamato per l’abrogazione del secondo periodo dell’art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992; la Corte precisa che la disciplina sopravvenuta non si applica retroattivamente al caso concreto.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l’appello incidentale è soggetto all’onere di deposito presso la segreteria della commissione che ha pronunciato la sentenza impugnata, quando tale adempimento è previsto dall’art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992: la sua omissione comporta inammissibilità anche se l’impugnazione incidentale è tempestiva.
- La sanzione dell’inammissibilità prevista per il mancato deposito dell’appello non può essere superata invocando il raggiungimento dello scopo o la successiva conoscenza dell’impugnazione, perché l’interesse tutelato dalla norma è sottratto alla disponibilità delle parti.
- In tema di ricorso per cassazione, la mancata esatta indicazione del numero dell’art. 360 c.p.c. non determina di per sé inammissibilità, se dal contenuto del motivo è comunque possibile individuare con chiarezza la censura e la norma violata.
- Il ricorso incidentale proposto dalla parte vittoriosa su questioni pregiudiziali o preliminari non è automaticamente inammissibile per difetto di interesse: va esaminato se la questione non è stata già decisa dal giudice di merito e se sussiste un interesse attuale in relazione all’esito del ricorso principale.
- Quando il processo non avrebbe potuto proseguire in appello per una causa di inammissibilità dell’impugnazione rilevabile dalla Corte, la cassazione può avvenire senza rinvio con passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
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