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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14464/2024 del 23/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda il trattamento economico spettante a un dipendente transitato in mobilità dalle Ferrovie dello Stato ad altre amministrazioni. In origine era stato riconosciuto con giudicato il diritto al controvalore economico delle concessioni di viaggio (Carta di Libera Circolazione, CLC), già fruite in costanza di rapporto con le Ferrovie dello Stato. Nel giudizio definito dalla sentenza impugnata si discuteva solo la quantificazione di tale controvalore: il lavoratore pretendeva che fosse calcolato secondo il prontuario prezzi FS e riferito al momento del trasferimento al MEF (novembre 1993), senza applicare un criterio fiscale successivo, e contestava anche l'affermazione della riassorbibilità dell'assegno ad personam. L'INPS, nel resistere, proponeva ricorso incidentale sostenendo che, in difetto di espressa previsione di non riassorbibilità, l'assegno ad personam fosse comunque riassorbibile per principio generale nel pubblico impiego privatizzato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo del ricorso principale, dichiarando assorbito il secondo, e ha accolto anche il ricorso incidentale dell'INPS. Ha quindi cassato la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro e rinviato la causa alla stessa Corte, in diversa composizione, per un nuovo esame. Il giudice di rinvio dovrà: a) determinare il controvalore delle concessioni di viaggio al momento del transito nell'amministrazione cessionaria; b) rispettare il giudicato esterno formatosi tra le parti, che aveva già riconosciuto il criterio del prontuario prezzi FS per la quantificazione; c) calcolare la differenza tra tale valore e il trattamento dell'amministrazione ricevente come assegno ad personam; d) considerare tale assegno riassorbibile nei futuri incrementi stipendiali. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Viene richiamato come parametro per denunciare la violazione e falsa applicazione di norme di diritto nei motivi di ricorso.

  • artt. 11, 12 e 14 preleggi

    Invocati dal ricorrente per contestare l'interpretazione e l'applicazione temporale delle norme utilizzate per la quantificazione del controvalore.

  • art. 3 L. n. 212/2000

    Richiamato per sostenere l'irretroattività della disciplina sopravvenuta utilizzata dalla Corte d'appello.

  • artt. 2099 e 2909 c.c.

    Richiamati rispettivamente in tema di retribuzione e di giudicato, per contestare il criterio di calcolo e l'eventuale contrasto con il giudicato esterno.

  • art. 5 d.P.C.m. n. 325/1988

    La Corte lo interpreta come norma che, nel passaggio di personale, preserva il trattamento economico più favorevole mediante attribuzione di un assegno ad personam della differenza, da determinarsi al momento del transito.

  • art. 9 d.P.C.m. n. 325/1988

    Richiamato tra le norme evocate dal ricorrente, senza specifica autonoma ratio decidendi nel provvedimento.

  • art. 51, comma 4, d.P.R. n. 917/1986

    È ritenuto un parametro fiscale successivo non utilizzabile per sostituire il criterio di determinazione già fissato dal giudicato e non può fungere da base equitativa per il calcolo del controvalore nel caso concreto.

  • art. 75, comma 5, L. n. 289/2002

    Richiamato come norma modificativa dell'art. 51, comma 4, del TUIR; la Corte ne esclude l'applicazione retroattiva al diverso momento di determinazione del controvalore.

  • d.m. Ministero Infrastrutture e Trasporti 20.10.2008

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza rilievo decisivo autonomamente argomentato nella decisione.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati come violati per contestare la valutazione probatoria e l'utilizzo di presunzioni da parte del giudice di merito.

  • art. 432 c.p.c.

    La Corte precisa che la valutazione equitativa è utilizzabile solo quando il diritto è certo ma la somma non sia altrimenti determinabile; qui invece il criterio di determinazione era già fissato da un giudicato esterno, sicché il ricorso all'equità era improprio.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato per contestare la validità della catena presuntiva utilizzata dalla Corte d'appello.

  • art. 2729 c.c.

    La Corte esclude che la duplice presunzione adottata in appello fosse sorretta dai requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dalla norma.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per denunciare un'errata ripartizione dell'onere probatorio nella quantificazione del controvalore.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato tra le norme processuali asseritamente violate nella motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 429 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel contesto della liquidazione del credito retributivo e della decisione sul quantum.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato tra le norme processuali asseritamente violate nella motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 16 L. n. 210/1985

    Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, senza una specifica autonoma applicazione decisiva nel dispositivo della Cassazione.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato dall'INPS per sostenere un'interpretazione diversa della disciplina dell'assegno ad personam.

  • art. 31 d.lgs. n. 165/2001

    La Corte lo richiama come disciplina del passaggio di personale nel pubblico impiego privatizzato, da cui desume il principio generale della riassorbibilità dell'assegno ad personam in assenza di espressa esclusione.

  • art. 34 d.lgs. n. 29/1993

    Richiamato dalla giurisprudenza di legittimità citata come base storica del principio di riassorbibilità degli assegni ad personam nei passaggi di personale.

  • art. 19 d.lgs. n. 80/1998

    Richiamato come norma sostitutiva che conferma il quadro normativo sul passaggio di personale e la riassorbibilità dell'assegno.

  • art. 18 d.P.C.m. n. 716/1994

    Richiamato nel ricorso incidentale, senza assumere un ruolo autonomo decisivo nella motivazione della Corte.

Massime di principio

  • Quando una precedente sentenza passata in giudicato ha già individuato il criterio di determinazione di un credito, il giudice successivo non può sostituirlo con un diverso parametro, neppure facendo ricorso all'equità, se il quantum deve essere solo ricalcolato in conformità al giudicato.
  • Nel passaggio di personale tra amministrazioni nel pubblico impiego privatizzato, l'assegno ad personam volto a conservare il trattamento economico più favorevole è, in difetto di espressa previsione contraria, riassorbibile nei successivi incrementi retributivi.
  • La riassorbibilità dell'assegno ad personam attiene alla modalità di calcolo delle differenze retributive e va verificata nella fase di liquidazione del quantum, non come limite assoluto e immutabile già coperto dalla pronuncia sull'an debeatur, salvo che il giudicato abbia espressamente deciso anche su tale profilo.
  • L'equità ex art. 432 c.p.c. è ammessa solo quando il diritto sia certo ma la somma non sia altrimenti determinabile; se esiste già un parametro legale o giudiziale vincolante, il ricorso alla liquidazione equitativa è incongruo.
  • Le presunzioni semplici utilizzate per fondare il quantum devono possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza; non è ammissibile costruire una liquidazione su una doppia presunzione priva di solido supporto logico-probatorio.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della provaNullità

Testo integrale

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