Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 8142/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;

Giustizia amministrativa202601000

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di riconoscimento in Italia del titolo conseguito in Spagna per l’insegnamento di sostegno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente abilitato all’estero)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza del 18 ottobre 2024, diretta al riconoscimento in Italia del titolo ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, conseguito in Spagna ai sensi della disciplina sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Ha dedotto la violazione dell’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto dall’art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. 15/2016. Ha inoltre chiesto la condanna dell’Amministrazione a provvedere entro il termine fissato dal giudice e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando la formazione del silenzio-inadempimento poiché il termine di quattro mesi previsto dall’art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007 per l’adozione del provvedimento di riconoscimento era scaduto alla data di proposizione del ricorso. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di esaminare l’istanza e la documentazione relativa al percorso di studi e ai titoli conseguiti in Spagna, verificandone la coerenza con la direttiva 2005/36/CE e con la normativa attuativa, entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il Ministero dovrà valutare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, nonché l’equivalenza della formazione e l’eventuale necessità di misure compensative proporzionate. In caso di ulteriore inerzia, il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione è stato nominato commissario ad acta, con facoltà di delega, per provvedere entro ulteriori 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro per spese di lite, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 117, comma 2, c.p.a.

    Consente al giudice, nell’azione avverso il silenzio, di ordinare all’Amministrazione di provvedere entro un termine e di disporre, in caso di ulteriore inerzia, misure per assicurare la conclusione del procedimento.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007

    Prevede che l’autorità competente adotti il provvedimento di riconoscimento entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato.

  • d.lgs. 15/2016

    Ha modificato il d.lgs. 206/2007 in attuazione della direttiva 2013/55/UE, rilevante per il termine e per la disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali.

  • d.l. 173/2022, art. 6, convertito in l. 604/2022

    Rileva ai fini della denominazione del Ministero competente, già Ministero dell’Istruzione e ora Ministero dell’Istruzione e del Merito.

  • direttiva 2005/36/CE

    Impone, nel riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro, una valutazione complessiva della formazione e delle competenze acquisite, con eventuale applicazione di misure compensative proporzionate.

  • art. 14 direttiva 2005/36/CE

    Costituisce la base per l’adozione, ove necessaria, di misure compensative ai fini della valutazione dell’equivalenza della formazione professionale estera.

Massime di principio

  • Quando il termine previsto dalla legge per la conclusione del procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro è decorso senza l’adozione di un provvedimento espresso, sussiste il silenzio-inadempimento dell’autorità competente.
  • Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale estera, l’autorità competente deve valutare l’intero compendio delle competenze, conoscenze e capacità acquisite, considerando anche la durata, il livello e la qualità della formazione, senza limitarsi a un raffronto meramente formale dei titoli.
  • L’autorità competente deve verificare se le conoscenze, le qualifiche e le esperienze professionali maturate nello Stato d’origine o nello Stato ospitante soddisfino, anche parzialmente, i requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività professionale.
  • L’eventuale non piena equivalenza della formazione estera non consente un rigetto automatico dell’istanza: l’Amministrazione deve valutare l’adozione di misure compensative opportune e proporzionate, ove previste dalla disciplina applicabile.
  • Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice può assegnare all’Amministrazione un termine per provvedere e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di inutile decorso del termine giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.