Cassazione Penale, Ordinanza n. 12986/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che, in riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena e confermato nel resto la responsabilità penale per reati fallimentari. Con il primo motivo deduceva violazione di legge in relazione alla determinazione della responsabilità penale, sostenendo l'erroneità della conferma di colpevolezza. Con il secondo motivo deduceva violazione di legge sulla quantificazione della pena e sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. La Corte rileva però che tale censura è aspecifica ai sensi dell'art. 581 cod. proc. pen., perché formulata secondo un autonomo approccio critico senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata. Inoltre, la Corte d'appello aveva in realtà riconosciuto la sospensione condizionale della pena, omettendo solo di inserirla nel dispositivo per errore materiale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, perché la sentenza di merito conteneva una motivazione logicamente corretta e adeguata a fondare l'affermazione di responsabilità. Ha ritenuto aspecifico il secondo motivo, perché non si confrontava con la motivazione della decisione impugnata e, per di più, la Corte d'appello aveva già riconosciuto la sospensione condizionale della pena, omettendola solo per errore materiale nel dispositivo. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581 cod. proc. pen.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e deve confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata; in difetto, la censura è inammissibile o aspecifica.
artt. 223, n. 1, 216, comma 1, n. 1) e 2), 219, comma 2, n. 1), R.D. 267/1942
Sono le norme incriminatrici richiamate per i reati fallimentari oggetto di conferma in appello; la sentenza non sviluppa un'interpretazione autonoma delle singole disposizioni, ma ne presuppone l'applicazione nel caso concreto.
art. 616 cod. proc. pen.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e deve misurarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; la critica meramente assertiva o costruita su un autonomo percorso argomentativo è aspecifica.
- Il motivo è manifestamente infondato quando la decisione di merito espone in modo logico e giuridicamente corretto le ragioni dell'affermazione di responsabilità e il ricorrente non indica reali vizi della motivazione.
- Quando la Corte di merito abbia già riconosciuto un beneficio nel corpo della motivazione, l'omessa trascrizione nel dispositivo integra un errore materiale e non fonda, di per sé, una censura sulla mancata concessione del beneficio.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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