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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33584/2025 del 10/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la motivazione della sentenza impugnata sul diniego delle attenuanti generiche era adeguata e non presentava evidenti illogicità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte di appello di Ancona del 19 novembre 2024. L'unico motivo dedotto censurava il vizio di motivazione per l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., sostenendo in sostanza che la decisione di merito non avesse adeguatamente motivato sul diniego delle attenuanti. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che i giudici di appello avevano assolto in modo congruo l'onere motivazionale, con richiamo a elementi ritenuti decisivi, in particolare ai numerosi precedenti penali dell'imputato, tra cui undici condanne per truffa nel solo anno 2018.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego o la concessione delle circostanze attenuanti generiche deve essere sorretto da adeguata motivazione; è sufficiente il richiamo a elementi ritenuti decisivi o rilevanti, purché la motivazione sia non illogica e coerente con i dati del caso concreto.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In tema di attenuanti generiche, il giudice di merito adempie all'obbligo motivazionale anche mediante riferimento sintetico ma puntuale agli elementi di fatto ritenuti ostativi al riconoscimento del beneficio, senza necessità di confutare analiticamente ogni argomento difensivo.
  • La valutazione sulla concessione delle circostanze ex art. 62-bis c.p. è insindacabile in cassazione quando la motivazione di merito sia congrua e priva di manifeste illogicità.
  • La presenza di precedenti penali numerosi e specifici può costituire elemento decisivo per escludere le attenuanti generiche, se valorizzata in modo coerente dal giudice di appello.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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