Ordinanza n. 1097/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto n° prot. 89757 del 04.12.20205 notificato il 04.12.2025 Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con la quale è stata rigettata l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento della qualifica professionale per l'insegnamento su posto di sostegno, acquisita in Albania; dell'eventuale provvedimento recante il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, ove emanato; di ogni altro atto precedente o successivo di medesimo contenuto anche non formalmente notificato alla parte ricorrente, comunque connesso con il provvedimento impugnato, emesso nell'ambito del procedimento ministeriale di riconoscimento della professione di docente conseguita all'estero;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego ministeriale di riconoscimento della qualifica professionale acquisita in Albania per l'insegnamento su posto di sostegno
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto ministeriale con cui è stata rigettata l'istanza di riconoscimento, ai sensi dell'art. 16, comma 1, d.lgs. n. 206/2007, della qualifica professionale per l'insegnamento su posto di sostegno conseguita in Albania. Sono stati inoltre impugnati l'eventuale preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990 e ogni altro atto connesso, precedente o successivo, relativo al procedimento ministeriale. Il testo dell'ordinanza non specifica ulteriori motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; la questione cautelare concerneva la legittimità del diniego motivato dalla carente qualità della qualifica sottoposta a riconoscimento.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. All'esito del sommario esame proprio della fase cautelare, ha ritenuto che la motivazione del diniego apparisse sufficientemente argomentata in relazione alla carente qualità della qualifica professionale sottoposta a riconoscimento. Ha quindi escluso, allo stato, profili di fondatezza del ricorso e non ha concesso la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 16, comma 1, d.lgs. n. 206/2007
Costituisce la base normativa dell'istanza di riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero; il diniego è stato ritenuto, in sede cautelare, sufficientemente motivato quanto alla carente qualità della qualifica.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Richiamato con riferimento all'eventuale preavviso di rigetto impugnato; l'ordinanza non svolge una valutazione specifica sulla sua applicazione.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare esaminata dal TAR; la domanda è stata respinta per l'assenza di profili di fondatezza del gravame.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice può respingere la domanda di sospensione quando, a un primo e sommario esame, la motivazione del provvedimento impugnato risulti sufficientemente argomentata in relazione alla carenza dei requisiti sostanziali della posizione o della qualifica sottoposta all'amministrazione.
- L'assenza di profili di fondatezza del ricorso, rilevata nella valutazione sommaria cautelare, è sufficiente a escludere la concessione della misura sospensiva, senza necessità di procedere a una positiva dimostrazione dell'illegittimità dell'atto in via definitiva.
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