Cassazione Penale, Sentenza n. 30557/2023 del 13/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello che aveva revocato la sospensione condizionale della pena soltanto rispetto alla seconda condanna, chiedendo l'annullamento per violazione dell'art. 168 cod. pen. perché era sopravvenuta una condanna per reato associativo e per pluralita di reati in continuazione la cui consumazione era iniziata nel quinquennio decorrente dall'irrevocabilita della sentenza che aveva concesso il beneficio (sentenza del 3 giugno 2009). In sostanza, il PG sosteneva che la sopravvenuta condanna revocante avrebbe dovuto determinare anche la revoca della prima sospensione condizionale, atteso il criterio del decorso del quinquennio e la rilevanza dei reati permanenti/continuati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato, e ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata. I giudici di legittimita hanno rilevato che il giudice dell'esecuzione non aveva applicato correttamente i principi di diritto relativi all'art. 168 cod. pen.: non aveva verificato se la consumazione del reato associativo permanente fosse iniziata nel quinquennio di esperimento, non aveva dato conto delle condanne inflitte per reati commessi nel medesimo quinquennio e non aveva valutato se la seconda condanna, divenuta titolo revocante e con pena non sospesa, comportasse altresi la revoca della sospensione concessa con la prima condanna. La Cassazione ha quindi disposto il rinvio alla Corte d'appello di Napoli per un nuovo giudizio applicando i principi richiamati.
Norme richiamate
art. 168 cod. pen.
Il quinquennio decorre dalla data di irrevocabilita della sentenza che ha concesso la sospensione condizionale; per i reati permanenti e per i reati in continuazione e' sufficiente che la consumazione abbia avuto inizio entro il quinquennio per integrare la causa automatica di revoca. Inoltre, la revoca determinata da una condanna successiva puo' estendersi a precedenti benefici concessi con altre sentenze se ricorrono le medesime condizioni.
D.P.R. 309/1990 (norme sostanziali menzionate)
art. 73, art. 74, artt. 81 e 110 D.P.R. 309/1990
Gli articoli citati definiscono i reati per i quali e' stata pronunciata la condanna sopravvenuta (delitti in materia di stupefacenti e concorso/continuazione). La Corte di Cassazione richiama la necessita' di accertare in quale arco temporale siano stati consumati tali reati ai fini dell'applicazione di art. 168 cod. pen.
Massime di principio
- Il quinquennio utile ai fini della revoca della sospensione condizionale decorre dalla irrevocabilita della sentenza che ha concesso il beneficio; occorre verificare date di irrevocabilita e data di inizio della condotta del reato sopravvenuto.
- Per reati permanenti e per reati in continuazione e' sufficiente che la consumazione sia iniziata nel quinquennio, anche se la condotta sia proseguita oltre il termine quinquennale.
- Se esistono piu' sospensioni condizionali concesse in tempi diversi, una condanna sopravvenuta che comporti la revoca del beneficio puo' determinare la revoca anche delle sospensioni precedenti, purché ricorrano le condizioni previste dall'art. 168 c.p.; il giudice deve motivare tale valutazione.
- Il giudice dell'esecuzione e' tenuto ad accertare e motivare le date e le modalita' di commissione dei reati oggetto delle condanne sopravvenute; la mancata verifica o motivazione puo' determinare annullamento con rinvio in Cassazione.
- In caso di reato plurimo o associativo dichiarato permanente/continuato, la parte pubblica puo richiedere la revoca anche di benefici precedenti, e il giudice deve distinguere tra effetto diretto della condanna revocante e possibilita' che una condanna intermedia costituisca titolo per ulteriori revoche.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30487/2023 del 13/07/2023
- Sentenza penale · 13 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30488/2023 del 13/07/2023
- Sentenza penale · 13 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30489/2023 del 13/07/2023
- Sentenza penale · 13 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30490/2023 del 13/07/2023
- Sentenza penale · 13 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30491/2023 del 13/07/2023
- Sentenza penale · 13 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30492/2023 del 13/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →