Cassazione Civile, Ordinanza n. 08119/2026 del 01/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia non riguarda il merito della lite definita con ordinanza precedente, ma un procedimento autonomo di correzione di errore materiale. La parte istante ha chiesto di emendare l'ordinanza di Cassazione n. 15158 del 30/5/2024 perché nel dispositivo era stata omessa la distrazione delle spese di lite in favore del difensore dichiaratosi antistatario, e anche la motivazione non riportava tale inciso. La Corte ha verificato che nella memoria illustrativa era stata effettivamente formulata domanda di distrazione ex art. 93 c.p.c. e che l'omissione integrava errore materiale correggibile. Non risultano altri motivi di ricorso, trattandosi di procedimento di correzione ex artt. 287 e 288 c.p.c. avviato anche d'ufficio.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha disposto l'emendamento dell'ordinanza precedente, ordinando di inserire sia in motivazione sia nel dispositivo l'inciso relativo alla distrazione delle spese in favore dell'avvocato antistatario, ex art. 93 c.p.c. Ha inoltre disposto gli adempimenti informatici di cui all'art. 196-quinquies, quinto comma, disp. att. c.p.c. e ha rilevato che, per la natura del procedimento, non vi era luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio.
Norme richiamate
art. 93 c.p.c.
distrazione in favore del difensore antistatario
La richiesta di distrazione delle spese del difensore antistatario, se omessa nel provvedimento, può essere integrata mediante correzione dell'errore materiale; la distrazione serve a conferire al difensore un titolo esecutivo più rapido.
artt. 287 e 288 c.p.c.
Il rimedio per l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese non è l'impugnazione ordinaria, ma il procedimento di correzione degli errori materiali.
art. 391-bis c.p.c.
La procedura di correzione degli errori materiali è applicabile anche ai provvedimenti della Corte di cassazione.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
Il collegio ha depositato il provvedimento nei termini previsti dopo la camera di consiglio.
art. 196-quinquies, quinto comma, disp. att. c.p.c.
Per i provvedimenti redatti in formato elettronico, la Cancelleria deve formare un documento informatico con la copia del provvedimento corretto e inserirlo nel fascicolo informatico.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese proposta dal difensore antistatario integra un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione ex artt. 287 e 288 c.p.c., e non un capo autonomo da far valere con impugnazione.
- La distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. ha funzione di accelerare la tutela del difensore antistatario, consentendogli di ottenere più rapidamente un titolo esecutivo.
- Il procedimento di correzione degli errori materiali è utilizzabile anche per le pronunce della Corte di cassazione.
- Quando la correzione è meramente emendativa e non incide sul merito, non vi è luogo a provvedere sulle spese del procedimento di correzione.
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