Ordinanza n. 266/2026 - Firenze, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia - della comunicazione del 23.03.2026, con cui è stata disposta l’esclusione del RTI tra Iseda e SEA dalla gara per l’affidamento del servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani differenziati e pulizia delle aree pubbliche nell’area territoriale delle ex circoscrizioni nr. 3 (parte), 5, 6 e 8 del Comune di Lucca e raccolta domiciliare dei rifiuti biodegradabili differenziati identificati con eer 20.02.01 nell’area territoriale del Comune di Lucca in ragione del mancato raggiungimento della soglia di sbarramento prevista dall’art. 16.3 del disciplinare di gara; - del verbale n. 4 del 10.03.2026, nella parte in cui la commissione ha proceduto alla valutazione delle offerte tecniche ed ha attribuito all’offerta del costituendo RTI tra Iseda e Sea il punteggio di 32 e, in particolare, il punteggio 0 (insufficiente) al progetto tecnico relativo al servizio di raccolta sfalci e piccole potature (criterio 3); - della nota del RUP del 27.03.2026, con cui è stata dichiarata l’impossibilità di procedere all’aggiudicazione per l’esclusione di tutti i concorrenti e comunicata la decisione di non procedere all’apertura delle offerte economiche e, quindi, di non aggiudicare il contratto in oggetto; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione del RTI dalla gara per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento dell'offerta tecnica, attribuzione del punteggio tecnico e conseguente decisione di non aggiudicare la procedura
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le imprese ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la comunicazione di esclusione dalla gara per l'affidamento di servizi di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani differenziati, raccolta dei rifiuti biodegradabili e pulizia delle aree pubbliche nel territorio comunale. L'esclusione era conseguenza del mancato raggiungimento della soglia di sbarramento prevista dal disciplinare, dopo che la commissione aveva attribuito al RTI il punteggio complessivo di 32 punti e, in particolare, il punteggio pari a zero per il progetto tecnico relativo alla raccolta di sfalci e piccole potature. Sono stati altresì impugnati gli atti conseguenti, inclusa la dichiarazione del RUP relativa all'impossibilità di procedere all'aggiudicazione, con mancata apertura delle offerte economiche, poiché tutti i concorrenti erano stati esclusi. La parte resistente ha sollevato eccezioni di inammissibilità, riservate dal Collegio all'approfondimento nella fase di merito. Il testo dell'ordinanza non espone ulteriori specifici motivi di illegittimità dedotti dalle ricorrenti.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. In sede di sommario esame, ha ritenuto non sussistenti i presupposti indispensabili per la tutela cautelare, rilevando anzitutto che il pericolo di danno era stato allegato in termini del tutto generici e ipotetici. Ha inoltre osservato che, anche a prescindere da tale genericità, il pericolo non sarebbe stato comunque scongiurabile mediante la sospensione degli effetti degli atti impugnati, poiché la stazione appaltante aveva concluso la procedura senza aggiudicazione. Il Collegio ha rinviato ogni necessario approfondimento, comprese le eccezioni di inammissibilità, alla fase di merito, fissando l'udienza pubblica del 9 luglio 2026. Le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in € 1.000,00 oltre oneri e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare è stata valutata verificando la sussistenza dei presupposti necessari per la concessione della misura; l'istanza è stata respinta per la genericità e l'ipoteticità del pericolo di danno e per l'inidoneità della sospensione a scongiurarlo.
art. 16.3 del disciplinare di gara
La disposizione prevedeva la soglia di sbarramento dell'offerta tecnica il cui mancato raggiungimento ha determinato l'esclusione del RTI.
Massime di principio
- In sede cautelare, il pericolo di danno deve essere allegato in modo concreto e specifico; una prospettazione generica e meramente ipotetica non è sufficiente per ottenere la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati.
- La tutela cautelare può essere negata anche quando il pericolo allegato, pur ipoteticamente sussistente, non sia concretamente scongiurabile mediante la misura richiesta, per difetto di idoneità causale della sospensione rispetto al pregiudizio dedotto.
- Quando la stazione appaltante ha concluso la procedura di gara senza aggiudicazione, la sospensione degli atti impugnati deve essere valutata anche in rapporto alla sua concreta utilità e alla possibilità che essa produca l'effetto cautelare richiesto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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