Ordinanza n. 32/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento emesso dalla Questura di Trieste in data 19.12.2025 Cat. A12/2025/Uff.Immigraz.2^Sez.ne di revoca del permesso di soggiorno come lungo soggiornante, nonché di ogni altro atto antecedente, conseguente e comunque connesso, se e in quanto lesivo dei suoi interessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento della Questura di Trieste di revoca del permesso di soggiorno come lungo soggiornante
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento questorile del 19 dicembre 2025 con cui gli è stato revocato il permesso di soggiorno come lungo soggiornante, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha ritenuto necessario acquisire dal Ministero dell'Interno una dettagliata e documentata relazione per una più chiara ricostruzione del quadro fattuale. Nella fase cautelare è stato inoltre ravvisato un periculum rappresentato dalla parte ricorrente.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare e ha sospeso l'efficacia del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno. La sospensione è stata disposta in ragione del periculum cautelare prospettato dal ricorrente, senza definire il merito della legittimità della revoca. Il Collegio ha ordinato al Ministero dell'Interno di depositare, entro 15 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, una relazione dettagliata e documentata sui fatti rilevanti. Ha fissato l'udienza pubblica di merito al 15 luglio 2026 e ha rinviato la liquidazione delle spese alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi della disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a giustificazione dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può sospendere l'efficacia dell'atto impugnato quando ravvisi un periculum derivante dalla sua immediata esecuzione, anche prima della definizione del merito.
- Quando la ricostruzione dei fatti non risulta sufficientemente chiara ai fini della decisione, il giudice amministrativo può disporre un incombente istruttorio, ordinando all'amministrazione il deposito di una relazione dettagliata e documentata entro un termine stabilito.
- La sospensione cautelare dell'atto non definisce la legittimità sostanziale del provvedimento impugnato, che resta da esaminare nella successiva fase di merito.
Come è indicizzato
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