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Sentenza

Sentenza del 12/02/2018 n. 804 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Rimborsi - IVA - Modello VR - Società cessata - Decadenza -Prescrizione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il diritto al rimborso dell’IVA quando il contribuente abbia indicato il credito nella dichiarazione annuale e nel relativo quadro, ma non abbia presentato il modello VR entro il termine previsto. L’Amministrazione sosteneva, in sostanza, che l’omessa o tardiva presentazione del modello VR determinasse la decadenza dal diritto al rimborso. La decisione distingue però tra la formazione e manifestazione della volontà di ottenere il rimborso, già contenuta nella dichiarazione annuale, e la successiva presentazione del modello VR, necessaria per rendere esigibile il credito e avviare il procedimento materiale di rimborso.

La decisione

È stato affermato che la domanda di rimborso IVA deve ritenersi presentata con l’indicazione del credito nella dichiarazione annuale. Il modello VR costituisce un adempimento necessario per l’esigibilità del credito e per l’avvio della procedura di rimborso, ma la sua omissione non comporta la decadenza biennale dal diritto sostanziale quando la volontà di recuperare il credito sia già stata manifestata in dichiarazione. Il diritto resta pertanto soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale. La decisione si pone nel solco del principio espresso da Cass. n. 4145/2016.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 38-bis

    La disposizione disciplina l’esecuzione dei rimborsi IVA. Nel caso esaminato, il modello VR è considerato funzionale all’esigibilità del credito e all’avvio del procedimento di rimborso, non necessariamente alla costituzione del diritto sostanziale quando il credito e la volontà di ottenerne il rimborso siano già stati indicati nella dichiarazione annuale.

  • Cassazione civile, n. 4145/2016

    È richiamato il principio secondo cui l’indicazione del credito IVA nella dichiarazione annuale manifesta la volontà di ottenere il rimborso; l’eventuale mancata presentazione del modello VR non determina la decadenza biennale dal diritto, che rimane soggetto alla prescrizione ordinaria decennale.

Massime di principio

  • L’indicazione di un credito IVA nella dichiarazione annuale può valere come manifestazione della volontà di chiederne il rimborso, anche se manca il successivo modello VR.
  • Occorre distinguere tra il diritto sostanziale al rimborso e gli adempimenti necessari per renderlo esigibile e avviare la procedura amministrativa.
  • La mancata presentazione del modello VR non comporta automaticamente la decadenza biennale quando la richiesta di rimborso risulti già dalla dichiarazione.
  • In tale situazione, il diritto al rimborso può essere fatto valere entro il termine ordinario di prescrizione decennale, fermo restando che devono essere verificati la corretta indicazione del credito, la documentazione contabile e l’eventuale decorrenza della prescrizione.
  • La cessazione della società non elimina di per sé il credito IVA, ma può incidere sulle modalità di legittimazione, rappresentanza e prova necessarie per ottenere il rimborso.

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