Cassazione Penale, Ordinanza n. 05336/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
Il Tribunale aveva ritenuto l'imputato responsabile del reato di molestie e disturbo alle persone, condannandolo alla sola pena dell'ammenda. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza che la decisione di merito fosse basata su una ricostruzione fattuale erronea e non adeguatamente motivata; con il secondo ha censurato il riferimento, contenuto nella motivazione di merito, alla continuazione tra le condotte integranti il reato di molestie, ritenendo tale affermazione in contrasto con la giurisprudenza di legittimità. La parte civile ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché mirava a una rivalutazione del materiale probatorio e proponeva doglianze di fatto, generiche e non consentite in sede di legittimità; la motivazione del Tribunale era invece congrua, avendo valorizzato le dichiarazioni della persona offesa e i riscontri dei testi indicati. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: l'errore del giudice di merito nel richiamare la continuazione non ha inciso sul trattamento sanzionatorio, poiché in concreto non era stato applicato alcun aumento per continuazione, ma solo la riduzione di un terzo in applicazione delle attenuanti generiche. Conseguentemente l'imputato è stato condannato alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile.
Norme richiamate
art. 660 c.p.
individua la fattispecie di molestie o disturbo alle persone per la quale è intervenuta la condanna di merito.
art. 62-bis c.p.
richiamato per spiegare che la pena era stata ridotta di un terzo per le attenuanti generiche, senza applicazione di aumenti per continuazione.
art. 616 c.p.p.
consente, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una mera richiesta di rivalutazione del fatto o delle prove, poiché la scelta e la ponderazione degli elementi probatori appartengono al giudice di merito.
- È inammissibile il motivo di ricorso che, sotto le forme della violazione di legge o del vizio di motivazione, si risolva in critiche generiche, apodittiche o volte a proporre una lettura alternativa del compendio probatorio.
- L'errore motivazionale su un profilo non decisivo del trattamento sanzionatorio non comporta annullamento se risulta che esso non ha avuto alcuna incidenza concreta sulla pena irrogata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., incluse le spese processuali e la somma alla cassa delle ammende, oltre alle spese della parte civile ove costituita.
Come è indicizzato
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