Ordinanza n. 2519/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto del Ministero Istruzione e Merito prot.n.108 del 23.1.2024, a firma del responsabile della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l''internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, con cui, è stata rigettata l''istanza di riconoscimento di titolo estero presentata dalla ricorrente, ex art.16 D.Lgs n.206/2007, con riferimento alla classe di concorso ADSS – SOSTEGNO; - di ogni altro atto presupposto, collegato, conseguenziale e comunque incompatibile con l''odierno ricorso ed ove occorra del parere del Ministero dell''Università e della Ricerca prot. n.8607 del 27.6.2023; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SERIO ALESSANDRA il 25\11\2024 : del parere del MUR prot.n.8607 del 27.6.2023 richiamato nel decreto di rigetto del titolo estero e già impugnato col ricorso introduttivo del giudizio;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di rigetto dell'istanza di riconoscimento di un titolo estero per la classe di concorso ADSS – sostegno, nonché il parere del MUR presupposto
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata al riconoscimento)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 23 gennaio 2024, con cui è stata rigettata, ai sensi dell'art. 16 d.lgs. 206/2007, l'istanza di riconoscimento del titolo estero riferito alla classe di concorso ADSS – sostegno. Con motivi aggiunti ha impugnato anche il parere del Ministero dell'Università e della Ricerca richiamato nel decreto. Nel corso del giudizio ha chiesto la sospensione cautelare degli atti. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli vizi di legittimità dedotti, ma dà atto della precedente misura cautelare e della sopravvenuta attivazione di un nuovo ciclo di percorsi di specializzazione per il sostegno tramite INDIRE o presso le Università.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, confermando integralmente il decreto cautelare n. 1403 del 5 marzo 2026 ai fini della partecipazione della ricorrente al nuovo ciclo dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno attivati con il decreto ministeriale del 16 febbraio 2026. Il decreto cautelare aveva rilevato l'apertura, dal 27 febbraio al 12 marzo 2026, dei termini per presentare la domanda di rinuncia al riconoscimento del titolo e aveva ammesso la ricorrente, in via cautelare, all'iscrizione ai percorsi. È stata inoltre confermata la reiezione dell'istanza proposta ai sensi dell'art. 58 c.p.a. contro l'ordinanza cautelare n. 1101/2024, che aveva già disposto, tra l'altro, l'accesso ai sopraggiunti percorsi formativi. La trattazione del merito è stata rinviata all'udienza pubblica già fissata per il 25 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione dei divergenti orientamenti giurisprudenziali sulla materia.
Norme richiamate
art. 16 d.lgs. 206/2007
Disposizione indicata quale base normativa dell'istanza di riconoscimento del titolo estero per la classe di concorso relativa alle attività di sostegno.
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della domanda cautelare incidentale.
art. 58 c.p.a.
Richiamato in relazione all'istanza di modifica o revoca della precedente misura cautelare, la cui reiezione è stata confermata.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio avente a oggetto il diniego di riconoscimento di un titolo estero, l'amministrazione attiva sopravvenuti percorsi formativi funzionali alla qualificazione richiesta, il giudice può adottare o confermare una misura cautelare che consenta al ricorrente di parteciparvi, in attesa della decisione di merito.
- La sopravvenuta attivazione di un nuovo ciclo di percorsi di specializzazione e l'apertura di termini amministrativi rilevanti per la posizione del ricorrente possono giustificare la conferma della tutela cautelare già concessa, anche quando il merito del ricorso deve essere trattato in una successiva udienza pubblica.
- In presenza di orientamenti giurisprudenziali divergenti sulla questione controversa, le spese della fase cautelare possono essere compensate.
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