Sentenza del 19/11/2019 n. 29972 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava avvisi di accertamento TIA per gli anni 2001-2005, pari complessivamente a Euro 16.010,42, relativi ai locali dell'officina. La contribuente sosteneva che le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani, smaltiti autonomamente a proprie spese, non fossero soggette alla quota variabile della TIA; contestava inoltre i coefficienti tariffari e l'applicazione dell'IVA. La società gestrice sosteneva invece che i rifiuti fossero, almeno in parte, assimilati e che non fossero stati assolti gli oneri documentali necessari per ottenere esenzioni o riduzioni. Contestava anche la motivazione della CTR, ritenuta meramente assertiva, e la produzione di documenti nel giudizio di rinvio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società gestrice limitatamente ai motivi relativi all'omessa o apparente motivazione della CTR sull'effettiva natura dei rifiuti e sulla prova del loro smaltimento autonomo. Ha ritenuto insufficienti le affermazioni generiche secondo cui la contribuente avrebbe dimostrato la produzione e lo smaltimento di rifiuti speciali, senza indicare quali documenti e quali elementi probatori sostenessero tale conclusione. È stato invece respinto il motivo relativo all'inammissibilità della produzione del MUD 2005, ritenendo che il giudice di rinvio dovesse verificare l'originaria allegazione dei documenti e il comportamento processuale della controparte. Sono state inoltre confermate la possibilità di dedurre l'esonero dalla quota variabile nell'ambito della domanda di annullamento o rideterminazione della tariffa e la non assoggettabilità della TIA all'IVA, in quanto avente natura tributaria e non sinallagmatica. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata ad altra sezione della CTR della Toscana, che dovrà riesaminare il merito con motivazione congrua e decidere anche sulle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, artt. 21 e 49
"La tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, istituita dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, non è assoggettabile ad IVA"
La TIA ha natura tributaria e non costituisce il corrispettivo sinallagmatico di un servizio; pertanto non è soggetta all'IVA.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 3 e 4
L'IVA si applica a cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di attività economiche, non a un prelievo tributario imposto autoritativamente.
D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Per le sentenze pubblicate dopo l'11 settembre 2012, il vizio motivazionale rilevante riguarda l'omesso esame di un fatto decisivo, mentre una motivazione meramente apparente può integrare violazione dell'art. 132 c.p.c. e error in procedendo.
Art. 132 c.p.c.
La decisione deve contenere una motivazione effettiva e comprensibile. Una motivazione meramente assertiva, che non permetta di ricostruire il percorso logico seguito dal giudice, è nulla o comunque censurabile.
Art. 394 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 57, 58 e 63
Il giudizio di rinvio è normalmente a istruzione chiusa, ma la produzione documentale può essere ammessa quando si tratta di documenti già allegati o richiamati nel giudizio originario, non rinvenuti nel fascicolo, oppure quando la loro acquisizione sia necessaria per verificare correttamente il materiale già dedotto.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3; L. n. 133 del 1999, art. 6, comma 13; D.M. n. 370 del 2000
Le disposizioni non determinano l'assoggettamento a IVA della TIA quando il prelievo conserva natura tributaria e manca un rapporto di scambio tra gestore e utente.
Art. 13 della direttiva 2006/112/CE
"Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità"
Le attività esercitate dagli enti pubblici in veste autoritativa non sono, in linea generale, operazioni imponibili IVA, anche se comportano il pagamento di diritti, canoni o contributi.
Art. 112 c.p.c.
Non vi è ultrapetizione quando il giudice, nell'esaminare una domanda di annullamento o rideterminazione della tariffa, accerta anche l'applicabilità delle singole componenti della TIA, inclusa la quota variabile.
Massime di principio
- In materia di TIA, la distinzione tra rifiuti urbani, rifiuti speciali assimilati e rifiuti speciali non assimilabili è decisiva: le superfici che producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili, effettivamente smaltiti autonomamente, possono essere escluse dalla quota variabile, mentre possono restare soggette alla quota fissa secondo la disciplina applicabile.
- Il contribuente che chiede esenzioni o riduzioni deve dimostrare con documentazione specifica sia la natura dei rifiuti sia il loro effettivo avvio a smaltimento o recupero tramite soggetti autorizzati, rispettando gli eventuali adempimenti regolamentari, come dichiarazioni e MUD.
- Il giudice non può limitarsi ad affermare che la prova è stata fornita: deve indicare quali documenti sono stati valutati, quale natura dei rifiuti risulta accertata e perché il relativo smaltimento autonomo deve ritenersi provato.
- La classificazione dei rifiuti non può essere presunta in modo generico: occorre esaminare i codici, i processi produttivi, la normativa statale e i regolamenti comunali vigenti nel periodo contestato.
- La TIA prevista dal D.Lgs. n. 22 del 1997, secondo l'orientamento richiamato dalla Cassazione, ha natura tributaria e non è soggetta a IVA, anche quando la riscossione o la gestione siano affidate a una società privata.
- Nel giudizio di rinvio non sono normalmente ammesse nuove prove, ma possono essere recuperati o nuovamente prodotti documenti già indicati o allegati nel giudizio originario, soprattutto se la loro mancata presenza nel fascicolo non era stata tempestivamente contestata.
- Quando una precedente sentenza della Cassazione ha deciso una questione processuale presupposta, il giudicato copre anche le questioni deducibili e logicamente necessarie, che non possono essere riproposte nel successivo giudizio di rinvio.
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