Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2017/653

Regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione, dell'8 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali documenti (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R0653

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento definisce in modo dettagliato la struttura, il contenuto e il formato del documento contenente le informazioni chiave da fornire agli investitori retail per i PRIIP. Stabilisce regole uniformi su identità del prodotto, rischi, scenari di performance, insolvenza dell’ideatore, costi, durata e possibilità di reclamo, oltre a norme specifiche per i prodotti con più opzioni di investimento. Prevede inoltre obblighi di riesame periodico e revisione ad hoc del documento, nonché le condizioni per la sua consegna tempestiva prima della sottoscrizione.

Norme tecniche di regolamentazione per la redazione, presentazione, riesame, revisione e consegna dei documenti contenenti le informazioni chiave (KID) dei PRIIP.

Ambito di applicazione

Si applica agli ideatori di PRIIP (prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati), nonché ai soggetti che consigliano o vendono tali prodotti ai clienti al dettaglio nell'Unione europea. Disciplina il contenuto e il formato del documento contenente le informazioni chiave, le regole di aggiornamento e le condizioni di consegna prima della conclusione di un contratto o dell'adesione a un'offerta. È rilevante anche per PRIIP con più opzioni di investimento sottostante, inclusi casi in cui le opzioni siano OICVM o fondi diversi dagli OICVM, con alcune deroghe e regimi transitori specifici; si applica dal 1o gennaio 2018, con l'articolo 14, paragrafo 2, applicabile fino al 31 dicembre 2019.

Regolamento delegato (UE) 2017/653 sui documenti contenenti le informazioni chiave dei PRIIP

Il regolamento integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 definendo le norme tecniche di regolamentazione per la presentazione, il contenuto, il riesame, la revisione e la consegna del documento contenente le informazioni chiave (KID) dei PRIIP. La finalità dichiarata è consentire all'investitore retail di comprendere, confrontare e valutare prodotti finanziari e assicurativi preassemblati in modo standardizzato, conciso e non fuorviante.

Ambito e finalità informativa

Le disposizioni si applicano agli ideatori di PRIIP e, quanto alla consegna del KID, ai soggetti che forniscono consulenza o vendono il prodotto al dettaglio. Il documento deve essere disponibile prima della conclusione del contratto o dell'accettazione dell'offerta e deve restare aggiornato durante la vita del prodotto, così da costituire un riferimento affidabile per le decisioni di investimento.

Struttura del documento e informazioni generali

L'articolo 1 richiede che la prima sezione del KID contenga gli elementi identificativi essenziali: nome del PRIIP, eventuale ISIN o altro identificativo univoco, denominazione dell'ideatore, sito web e dati di contatto, autorità competente e data del documento o dell'ultima revisione. Nella stessa sezione va inserita, nei casi previsti, la segnalazione di comprensibilità richiamata dal regolamento (UE) n. 1286/2014, con riferimento alle situazioni disciplinate dalla direttiva (UE) 2016/97 e dalla direttiva 2014/65/UE.

L'articolo 2 disciplina la sezione "Cos'è questo prodotto?", che deve descrivere la forma giuridica del prodotto, gli obiettivi di investimento, i mezzi per conseguirli, i fattori da cui dipende il rendimento e il rapporto tra rendimento del PRIIP e attività o valori di riferimento sottostanti. La sezione deve anche individuare il mercato o il profilo di clientela retail a cui il prodotto è destinato, basandosi su capacità di sostenere perdite, orizzonte temporale, conoscenze ed esperienza, oltre che sulle caratteristiche del mercato di riferimento. Per i prodotti assicurativi, devono essere indicate in forma sintetica le prestazioni, il premio complessivo, la quota riferibile al rischio biometrico e il suo impatto sul rendimento; se il premio è unico o periodico, occorre fornire informazioni quantitative coerenti con la struttura del prodotto. Va inoltre indicata la durata del PRIIP, l'eventuale assenza di scadenza, la facoltà di estinzione unilaterale dell'ideatore e le ipotesi di estinzione automatica.

Rischio, rendimento e scenari di performance

L'articolo 3 prescrive l'uso del metodo di presentazione del rischio dell'allegato II e dell'indicatore sintetico di rischio dell'allegato III, su scala da 1 a 7. Nella sezione dedicata al rischio devono comparire il richiamo all'eventuale illiquidità o al rischio di liquidità rilevante, l'avvertenza sul rischio di cambio quando il PRIIP è denominato in valuta diversa da quella ufficiale dello Stato membro di commercializzazione, la descrizione del profilo di rischio-rendimento, l'indicazione della perdita massima possibile e, se del caso, l'avviso che potrebbero essere richiesti investimenti supplementari.

Il regolamento impone quattro scenari di performance: stress, sfavorevole, moderato e favorevole; per i prodotti di investimento assicurativi si aggiunge uno scenario specifico relativo alle prestazioni assicurative. Per futures e opzioni call/put negoziati su mercati regolamentati o equivalenti, la rappresentazione avviene mediante grafici di payoff. Gli allegati IV e V dettano metodologie di calcolo e modalità espositive, comprese le regole sugli scenari intermedi, sulla presentazione in importi monetari e in percentuale annua, e sulla coerenza con i costi già inclusi nel prodotto.

Insolvenza dell'ideatore e tutele dell'investitore

L'articolo 4 richiede un'informazione chiara sugli effetti dell'eventuale insolvenza dell'ideatore del PRIIP o di altro soggetto obbligato al pagamento. Il KID deve precisare se l'investitore possa subire una perdita finanziaria e se esistano sistemi di indennizzo, garanzia o tutela dei depositi/investimenti, indicando anche le limitazioni o condizioni di operatività.

Costi: struttura, calcolo e presentazione

L'articolo 5 rinvia all'allegato VI per la metodologia di calcolo dei costi e all'allegato VII per la presentazione. Devono essere esposti i costi totali del PRIIP, espressi sia in termini monetari sia percentuali, e suddivisi in costi una tantum, costi ricorrenti e oneri accessori. Il documento deve inoltre spiegare ciascuna categoria di costo e chiarire che l'importo effettivo può variare a seconda delle condizioni contrattuali, della durata di detenzione e delle scelte dell'investitore.

L'allegato VI distingue tra fondi di investimento, PRIP diversi dai fondi, prodotti di investimento assicurativi e prodotti con sola esposizione a OICVM/FIA o altri investimenti sottostanti. Per i fondi, i costi comprendono tra l'altro commissioni di distribuzione, costi di gestione, depositario, amministratori, consulenti, costi di transazione, costi di registrazione e di audit, eventuali commissioni di performance e carried interests. Per i PRIIP non-fund e per i prodotti assicurativi sono specificati i costi di ingresso e di uscita, i costi ricorrenti, i costi di copertura, i costi di garanzia del capitale, i costi di assicurazione e i premi per il rischio biometrico.

La misura complessiva dei costi è espressa come "riduzione del rendimento" (Reduction in Yield) ed è calcolata confrontando il rendimento con costi e il rendimento teorico privo di costi. L'allegato VII impone due tabelle: una sull'andamento dei costi nel tempo e una sulla composizione dei costi, usando importi standard di riferimento pari a 10.000 EUR per i PRIIP ordinari o 1.000 EUR annui per i PRIIP con premio periodico, salvo diverse valute. Le penali di uscita devono essere chiaramente distinte dagli altri costi di uscita e sono rilevanti solo in caso di disinvestimento anticipato.

Periodo di detenzione e uscita anticipata

L'articolo 6 impone di spiegare perché sia stato scelto il periodo di detenzione raccomandato o minimo, come funziona il disinvestimento, quando sia possibile ritirare il capitale e quali effetti economici e regolamentari produca un'uscita anticipata. Devono essere indicate eventuali commissioni, penali o restrizioni, con rinvio diretto alla sezione sui costi e con specificazione dell'impatto delle penalità nei diversi scenari di detenzione.

Reclami e ulteriori informazioni

L'articolo 7 richiede una sintesi delle modalità di presentazione dei reclami relativi al prodotto, alla condotta dell'ideatore o di chi vende/consiglia il PRIIP, con indicazione di sito web, indirizzo postale e indirizzo email. L'articolo 8 prevede una sezione "Altre informazioni rilevanti" che deve richiamare i documenti informativi supplementari disponibili, distinguendo quelli dovuti per legge da quelli forniti solo su richiesta, e può contenere link a siti web con ulteriori dettagli.

PRIIP con più opzioni di investimento sottostante

Gli articoli da 10 a 14 disciplinano la redazione del KID quando il PRIIP offre una pluralità di opzioni di investimento sottostante. L'ideatore può optare per documenti distinti per ciascuna opzione oppure per un KID generico sul prodotto, accompagnato dalle informazioni specifiche per ogni opzione. Nel KID generico devono essere indicati i tipi di opzioni offerte, i segmenti di mercato o gli strumenti sottostanti, la variabilità del target di investitori e il luogo in cui reperire le informazioni specifiche.

Per rischio e costi, il KID generico deve indicare la gamma delle classi di rischio e la serie dei costi riferibili alle opzioni disponibili, chiarendo che rischi, rendimento e costi variano a seconda dell'opzione. L'articolo 14 consente, per le opzioni costituite da OICVM o fondi analoghi, di utilizzare il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori disciplinato dalla direttiva 2009/65/CE. Tale regime è collegato a una disciplina transitoria e a regole di coerenza tra le informazioni generiche sul PRIIP e quelle specifiche di ciascuna opzione.

Riesame, revisione e pubblicazione delle versioni aggiornate

L'articolo 15 impone un riesame del KID ogni volta che vi siano cambiamenti significativi e comunque almeno ogni dodici mesi. Il riesame deve verificare che il documento resti accurato, corretto, chiaro e non fuorviante, e deve considerare, in particolare, eventuali mutamenti della classe di rischio di mercato o di credito e variazioni superiori a cinque punti percentuali dello scenario moderato. Gli ideatori devono anche mantenere processi idonei a intercettare tempestivamente eventi che richiedano un aggiornamento ad hoc.

L'articolo 16 stabilisce che, se il riesame evidenzia la necessità di modifiche, il KID va rivisto senza indugio, aggiornando tutte le sezioni interessate. La nuova versione deve essere pubblicata sul sito web dell'ideatore e resa facilmente reperibile per gli investitori retail.

Consegna del KID prima della sottoscrizione

L'articolo 17 disciplina il "tempo utile" per la consegna del KID: il documento deve essere fornito con congruo anticipo rispetto al vincolo contrattuale o all'accettazione dell'offerta, indipendentemente da eventuali periodi di ripensamento. La valutazione del tempo necessario tiene conto della conoscenza ed esperienza dell'investitore, della complessità del prodotto e, se la vendita avviene su iniziativa del cliente, dell'urgenza espressamente dichiarata dallo stesso.

Allegati tecnici: rischio, scenari e costi

Gli allegati II e III definiscono il metodo dell'indicatore sintetico di rischio, articolato in misura del rischio di mercato, rischio di credito, aggregazione delle due componenti e valutazione del rischio di liquidità. La misura del rischio di mercato è basata su volatilità annualizzata e valore a rischio al 97,5 %, con classi da 1 a 7 e criteri specifici per categorie di PRIIP. La parte sul rischio di credito prevede l'uso, ove disponibili, dei rating ECAI e regole di conversione in classi di merito di credito, con fattori di attenuazione e di aggravamento; l'indicatore complessivo deriva dalla combinazione tra MRM e CRM. La parte sulla liquidità distingue i PRIIP liquidi, illiquidi o con rischio di liquidità particolarmente rilevante.

Gli allegati IV e V disciplinano gli scenari di performance, fissando metodologie differenti per le varie categorie di PRIIP e imponendo la presentazione dei risultati al netto dei costi, sia in valori monetari sia come rendimento annuo medio. L'allegato VI fornisce una tassonomia dettagliata dei costi e il metodo di calcolo dei coefficienti; l'allegato VII traduce tali coefficienti in una presentazione comprensibile per l'investitore, con tabelle standardizzate e avvertenze sui costi aggiuntivi eventualmente applicati dal consulente o distributore.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 1o gennaio 2018. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, mentre l'articolo 14, paragrafo 2, relativo all'uso del KID UCITS come informazione specifica per determinate opzioni di investimento, si applica fino al 31 dicembre 2019.

Disposizioni principali

Contenuto generale del KID

L'articolo 1 impone l'indicazione del nome del PRIIP, dell'eventuale ISIN o identificativo univoco, della denominazione dell'ideatore, del sito web e dei contatti, dell'autorità competente e della data di produzione o dell'ultima revisione. La sezione iniziale include anche l'avvertenza sulla comprensibilità nei casi previsti dal regolamento (UE) n. 1286/2014 e dalle direttive 2016/97/UE e 2014/65/UE.

Descrizione del prodotto, obiettivi, target di clientela e durata

L'articolo 2 disciplina la sezione "Cos'è questo prodotto?", richiedendo la descrizione della forma giuridica, degli obiettivi di investimento e dei mezzi per conseguirli, dei fattori da cui dipende il rendimento e del rapporto con le attività o gli indici sottostanti. Richiede inoltre l'individuazione del tipo di investitore retail cui il PRIIP è destinato, nonché, per i prodotti assicurativi, le informazioni sulle prestazioni assicurative, sui premi e sul loro impatto sul rendimento. Deve infine essere indicata la durata del prodotto, l'eventuale assenza di scadenza, il potere dell'ideatore di estinzione unilaterale e le ipotesi di estinzione automatica.

Rischio, rendimento potenziale e scenari di performance

L'articolo 3 prevede l'uso dell'indicatore sintetico di rischio su scala 1-7 e degli scenari di performance secondo gli allegati II, III, IV e V; richiede l'avviso sull'illiquidità o sul rischio di liquidità, la segnalazione del rischio di cambio, l'indicazione della perdita massima possibile e l'eventuale obbligo di versamenti supplementari. Devono essere inseriti quattro scenari di performance (stress, sfavorevole, moderato e favorevole) e, per i prodotti di investimento assicurativi, uno scenario aggiuntivo legato alle prestazioni assicurative; per futures e opzioni negoziati, gli scenari sono rappresentati con grafici di payoff.

Insolvenza dell'ideatore o di altri soggetti obbligati

L'articolo 4 richiede di indicare se l'investitore può subire perdite per insolvenza dell'ideatore del PRIIP o di un soggetto terzo obbligato e, in caso affermativo, se tali perdite sono coperte da sistemi di indennizzo o garanzia, con le eventuali limitazioni o condizioni.

Costi del prodotto

L'articolo 5 impone l'uso della metodologia dell'allegato VI e la compilazione delle tabelle "Andamento dei costi nel tempo" e "Composizione dei costi" dell'allegato VII. Devono essere esposti costi una tantum, costi ricorrenti e oneri accessori, con descrizione di ciascun costo e chiarimento delle circostanze in cui il costo effettivo può differire da quello stimato.

Periodo di detenzione e uscita anticipata

L'articolo 6 richiede una spiegazione del periodo di detenzione raccomandato o minimo, della procedura di disinvestimento, delle conseguenze di un'uscita anticipata sul rischio o sulle garanzie e delle commissioni o penali applicabili, con rinvio alle informazioni sui costi dell'articolo 5.

Reclami e informazioni aggiuntive

L'articolo 7 impone di indicare in sintesi come presentare reclami, con link al sito web competente e recapiti postali ed email. L'articolo 8 richiede di elencare gli ulteriori documenti informativi disponibili, distinguendo tra documenti dovuti per legge e documenti forniti solo su richiesta, anche tramite link web.

Modello standard del documento

L'articolo 9 prescrive l'uso del modello dell'allegato I e la sua compilazione secondo il regolamento delegato e il regolamento (UE) n. 1286/2014. Il modello impone l'ordine delle sezioni e, una volta stampato, non deve superare tre facciate A4.

PRIIP con più opzioni di investimento sottostante

Gli articoli da 10 a 14 disciplinano i casi in cui il PRIIP offra una serie di opzioni di investimento. L'ideatore può predisporre un KID per ciascuna opzione oppure un KID generico con informazioni di base sul prodotto; in entrambi i casi devono essere indicate le informazioni specifiche per ciascuna opzione quanto a obiettivi, rischio, scenari di performance e costi. Per OICVM e fondi assimilati è ammesso l'uso del KID UCITS di cui agli articoli 78-81 della direttiva 2009/65/CE, con regole particolari e una disciplina transitoria fino al 31 dicembre 2019.

Riesame e revisione periodica

L'articolo 15 impone il riesame del KID ogni volta che intervengano cambiamenti significativi e comunque almeno ogni dodici mesi dalla pubblicazione iniziale. Il riesame deve verificare accuratezza, correttezza, chiarezza, conformità normativa, eventuali variazioni del rischio di mercato o credito e cambiamenti dello scenario moderato superiori a cinque punti percentuali. L'articolo 16 prevede la revisione senza indugio, l'aggiornamento delle sezioni interessate e la pubblicazione della versione rivista sul sito web dell'ideatore.

Consegna tempestiva del KID

L'articolo 17 stabilisce che il documento deve essere consegnato con congruo anticipo, prima che l'investitore retail sia vincolato da un contratto o da un'offerta, anche se è previsto un periodo di ripensamento. La valutazione del tempo utile tiene conto di conoscenze ed esperienza dell'investitore, complessità del prodotto e, se la vendita avviene su iniziativa del cliente, dell'urgenza espressa.

Entrata in vigore e applicazione

L'articolo 18 dispone l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e l'applicazione dal 1o gennaio 2018. L'articolo 14, paragrafo 2, si applica fino al 31 dicembre 2019. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieservizi finanziariprotezione degli investitoriassicurazionimercati finanziariinformativa precontrattuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.