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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/405

Regolamento (UE) 2017/405 della Commissione, dell'8 marzo 2017, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di sulfoxaflor in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R0405

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna la disciplina UE dei residui massimi di sulfoxaflor recependo, in gran parte, i limiti massimi di residui del Codex Alimentarius considerati sicuri per i consumatori dell’Unione. Modifica quindi gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005, introducendo o adeguando numerosi LMR per prodotti vegetali e animali. Alcune combinazioni restano escluse in quanto oggetto di riserva dell’Unione in sede Codex o perché non coerenti con l’attuale impianto normativo. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 per aggiornare i livelli massimi di residui (LMR) del sulfoxaflor in e su determinati prodotti alimentari e mangimi.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti alimentari e ai mangimi di origine vegetale e animale elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005, limitatamente alla sostanza attiva sulfoxaflor (somma di isomeri). Incide sugli operatori della filiera agroalimentare, sugli importatori e sui controlli ufficiali negli Stati membri, nell’ambito della disciplina UE sui residui di antiparassitari. Restano esclusi i prodotti non indicati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 e i casi in cui i CXL non vengano recepiti perché riferiti a combinazioni antiparassitario/prodotto oggetto di riserva UE o perché fissati a livelli inferiori agli LMR già vigenti.

Regolamento (UE) 2017/405 della Commissione: livelli massimi di residui di sulfoxaflor

Il regolamento interviene sul quadro dei residui di antiparassitari disciplinato dal regolamento (CE) n. 396/2005, aggiornando i livelli massimi di residui (LMR) del sulfoxaflor in base ai limiti massimi di residui del Codex (CXL) adottati nel 2013, 2014 e 2015. La Commissione richiama la necessità di considerare le norme internazionali ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002, purché compatibili con l’elevato livello di protezione garantito nell’Unione.

Contesto e criteri di recepimento

Il regolamento afferma che i CXL per il sulfoxaflor sono in generale idonei a essere inclusi nel diritto UE come LMR, poiché ritenuti sicuri per i consumatori dell’Unione. Tuttavia, il recepimento non è automatico per tutte le combinazioni antiparassitario/prodotto: l’Unione ha formulato una riserva in sede Codex per il sulfoxaflor su ortaggi a frutto diversi dalle cucurbitacee e su ortaggi a foglia, con conseguente esclusione di tali limiti dal nuovo assetto UE. Inoltre, sono recepiti solo i limiti riferiti a prodotti compresi nell’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 e non inferiori agli LMR già vigenti.

Modifiche all’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005

L’allegato II viene integrato con una nuova colonna per il sulfoxaflor (somma di isomeri), applicabile a un’ampia gamma di prodotti vegetali e animali. Il testo elenca numerosi LMR specifici per categorie quali agrumi, frutta a guscio, pomacee, drupacee, uve, fragole, piccoli frutti, ortaggi a radice e tubero, ortaggi a bulbo, ortaggi a frutto, cavoli, ortaggi a foglia, legumi, legumi da granella, semi e frutti oleaginosi, cereali, tè, caffè, infusioni di erbe, luppolo, spezie, piante da zucchero e prodotti di origine animale terrestri.

Per molti prodotti il limite è fissato al livello inferiore di determinazione analitica, indicato con "(*1)". Alcuni valori espressamente riportati nel testo includono, tra gli altri, agrumi selezionati, uve, fragole, pomodori, peperoni, broccoli, lattughe, spinaci, sedani, orzo, frumento, soia, colza, cotone, latte, uova e miele, oltre a diversi tessuti animali di suini, bovini, ovini, caprini, equidi, pollame e altri animali terrestri d’allevamento.

Regola speciale per il barbaforte/rafano/cren

È prevista una disposizione specifica per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana), codice 0840040, nel gruppo delle spezie. Il LMR applicabile è quello fissato per il medesimo prodotto nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero, codice 0213040, tenendo conto delle variazioni dovute alla trasformazione, in particolare l’essiccatura, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

Modifica dell’allegato III e applicazione finale

L’allegato III, parte A, viene modificato mediante soppressione della colonna relativa al sulfoxaflor. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di misure nazionali di recepimento.

Disposizioni principali

Recepimento/adeguamento degli LMR di sulfoxaflor

La Commissione modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 per aggiornare i livelli massimi di residui del sulfoxaflor. Il recepimento tiene conto dei CXL adottati dal Codex Alimentarius il 5 luglio 2013, 18 luglio 2014 e 11 luglio 2015, ritenuti sicuri per i consumatori dell’Unione, salvo le esclusioni indicate.

Esclusioni e limiti al recepimento dei CXL

Non vengono recepiti i CXL relativi a sulfoxaflor per ortaggi a frutto diversi dalle cucurbitacee e per ortaggi a foglia, poiché l’Unione ha formulato una riserva in sede CCPR. Inoltre, i CXL sono inclusi come LMR solo se riferiti a prodotti compresi nell’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 e se non risultano inferiori agli LMR già vigenti.

Nuovi LMR nell’allegato II

Nell’allegato II viene aggiunta la colonna relativa al sulfoxaflor (somma di isomeri) per numerosi gruppi di prodotti vegetali e animali. Tra i valori espressamente fissati figurano, ad esempio, agrumi, frutta a guscio, pomacee, drupacee, uve, fragole, varie categorie di ortaggi, cereali, semi oleaginosi, spezie e prodotti di origine animale. In molte voci il valore è pari al limite inferiore di determinazione analitica, indicato con "(*1)".

Caso specifico del barbaforte/rafano/cren

Per il codice 0840040 (barbaforte/rafano/cren) nel gruppo delle spezie, il regolamento prevede che il LMR applicabile sia quello fissato per il medesimo prodotto nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

Soppressione della voce corrispondente nell’allegato III

Nell’allegato III, parte A, la colonna relativa al sulfoxaflor è soppressa, coerentemente con l’inserimento/aggiornamento dei limiti nell’allegato II.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareresidui di antiparassitariagricolturacommercio alimentaresalute pubblica

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