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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/409

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/409 della Commissione, dell'8 marzo 2017, che approva la sostanza di base perossido di idrogeno a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R0409

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva il perossido di idrogeno come sostanza di base ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, sulla base della domanda presentata da ITAB e della valutazione scientifica dell’EFSA. L’approvazione è subordinata a condizioni specifiche di purezza e di impiego, richiamate nella relazione di esame SANTE/11900/2016 e nelle relative appendici. Contestualmente, il regolamento modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per inserire la nuova voce nell’elenco delle sostanze approvate.

Approvazione del perossido di idrogeno come sostanza di base ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 e aggiornamento dell’elenco delle sostanze approvate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica al perossido di idrogeno destinato all’uso come sostanza di base in ambito fitosanitario, in particolare nella forma di soluzione in acqua inferiore al 5%. Riguarda gli operatori che immettono o utilizzano tale sostanza nei prodotti fitosanitari nell’Unione europea, nonché l’aggiornamento dell’elenco delle sostanze attive approvate contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. L’approvazione opera dal 29 marzo 2017; il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Sono richiamate condizioni specifiche di impiego e di purezza; restano escluse le modalità d’uso non conformi alla relazione di esame e alle sue appendici.

Approvazione del perossido di idrogeno come sostanza di base

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/409 della Commissione approva il perossido di idrogeno quale sostanza di base ai sensi dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. Il provvedimento recepisce l’istruttoria avviata su domanda dell’ITAB e tiene conto della valutazione tecnica dell’EFSA, oltre che della relazione di esame della Commissione.

Contesto e motivazione dell’intervento

Dai considerando emerge che la domanda di approvazione è stata presentata il 9 dicembre 2015 e corredata delle informazioni richieste dall’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione ha chiesto assistenza scientifica all’Autorità europea per la sicurezza alimentare, che ha trasmesso una relazione tecnica il 13 settembre 2016; successivamente, il 6 dicembre 2016, la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi la relazione di esame e il progetto di regolamento. Il testo evidenzia che il perossido di idrogeno, pur essendo già approvato come principio attivo in ambito biocida, può essere utile anche per fini fitosanitari e pertanto è qualificabile come sostanza di base.

Presupposti giuridici dell’approvazione

La Commissione afferma che, dagli esami svolti, il perossido di idrogeno soddisfa in generale le prescrizioni dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009, con riferimento in particolare agli usi esaminati e specificati nella relazione di esame. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 6 del medesimo regolamento, sono necessarie condizioni specifiche di approvazione, alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali.

Condizioni materiali di uso e purezza

L’allegato I circoscrive l’approvazione al perossido di idrogeno in soluzione acquosa inferiore al 5%. Viene inoltre richiesto che il perossido di idrogeno impiegato per preparare la soluzione rispetti le specifiche FAO JECFA. L’uso della sostanza deve conformarsi alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni della relazione di esame SANTE/11900/2016, con particolare riguardo alle appendici I e II. Il regolamento rinvia quindi a un corpus tecnico esterno per la definizione operativa delle modalità di impiego consentite.

Modifica dell’elenco delle sostanze attive approvate

In applicazione dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. L’allegato II aggiunge all’allegato, parte C, la voce n. 15 relativa al perossido di idrogeno, con i riferimenti identificativi (CAS 7722-84-1), la denominazione IUPAC, la specifica di purezza e la data di approvazione del 29 marzo 2017.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con efficacia uniforme nell’ordinamento dell’Unione.

Disposizioni principali

Approvazione della sostanza di base

L’articolo 1 approva il perossido di idrogeno come sostanza di base, limitatamente alla formulazione e alle condizioni indicate nell’allegato I. L’approvazione è basata sull’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Condizioni specifiche di approvazione

L’allegato I stabilisce che il perossido di idrogeno è approvato come soluzione in acqua a concentrazione inferiore al 5%. La sostanza utilizzata per preparare la soluzione deve rispettare le specifiche FAO JECFA. L’impiego deve avvenire conformemente alle condizioni specifiche della relazione di esame sul perossido di idrogeno (SANTE/11900/2016), in particolare le appendici I e II.

Aggiornamento dell’elenco delle sostanze approvate

L’articolo 2 dispone la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 secondo quanto previsto dall’allegato II, che aggiunge all’allegato, parte C, la voce n. 15 relativa al perossido di idrogeno con le medesime caratteristiche essenziali e condizioni di approvazione.

Decorrenza e applicabilità

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’allegato I indica come data di approvazione il 29 marzo 2017. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariagricoltura biologicasostanze di basevalutazione scientificaattivi approvati

Testo integrale

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