Regolamento (UE) 2017/407
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/407 della Commissione, dell'8 marzo 2017, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva iodosulfuron in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova l'approvazione UE della sostanza attiva iodosulfuron, utilizzata nei prodotti fitosanitari, per il periodo dal 1° aprile 2017 al 31 marzo 2032. Contestualmente modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, sostituendo la precedente voce relativa alla sostanza nell'elenco delle sostanze attive approvate. Il rinnovo è accompagnato da condizioni specifiche, tra cui l'attenzione a determinati rischi e l'obbligo di fornire informazioni di conferma su metaboliti e trattamento delle acque potabili.
Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva iodosulfuron e aggiornamento dell'elenco UE delle sostanze attive approvate.
Ambito di applicazione
Si applica alla sostanza attiva iodosulfuron, compresa la forma iodosulfuron-metile-sodio, nell'ambito dell'immissione sul mercato e dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari nell'Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Riguarda gli Stati membri, la Commissione, l'EFSA e i richiedenti/industria titolari della domanda di rinnovo; non introduce un regime generale per tutti i fitosanitari, ma incide specificamente sull'approvazione di tale sostanza e sulle condizioni connesse. Si applica dal 1° aprile 2017 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; la nuova approvazione scade il 31 marzo 2032.
Rinnovo dell'approvazione dello iodosulfuron
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/407 della Commissione rinnova l'approvazione della sostanza attiva iodosulfuron nell'ambito della disciplina UE sui prodotti fitosanitari. Il rinnovo segue la procedura prevista dal regolamento (CE) n. 1107/2009 e tiene conto delle valutazioni effettuate dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare, nonché del progetto di rapporto sul rinnovo esaminato dal comitato permanente competente.
Contesto procedurale e motivazioni
L'approvazione della sostanza, già prevista nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, sarebbe scaduta il 31 ottobre 2017, ma il regolamento 2016/950 ne aveva nel frattempo prorogato il periodo di approvazione per consentire il completamento della procedura di rinnovo. La Commissione richiama la presentazione tempestiva della domanda ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, la completezza dei fascicoli supplementari e le conclusioni dell'EFSA del 6 aprile 2016, dalle quali risulta che almeno per alcuni impieghi rappresentativi i criteri di approvazione dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti.
Rinnovo e durata dell'approvazione
L'articolo 1 dispone il rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva iodosulfuron, come specificata nell'allegato I. La nuova approvazione decorre dal 1° aprile 2017 e termina il 31 marzo 2032. L'allegato I riporta anche l'identità della sostanza, distinguendo tra sostanza madre e iodosulfuron-metile-sodio, i corrispondenti numeri CAS e CIPAC, la denominazione IUPAC e la purezza minima richiesta pari a ≥ 910 g/kg espressa in iodosulfuron-metile-sodio.
Condizioni specifiche e valutazione dei rischi
La Commissione precisa che la valutazione del rinnovo si basa su un numero limitato di impieghi rappresentativi, ma ciò non limita gli impieghi per i quali i prodotti fitosanitari contenenti iodosulfuron possono essere autorizzati. Per questo motivo non viene mantenuta la precedente restrizione agli impieghi come erbicida. Tuttavia, in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009, sono previste condizioni e restrizioni specifiche alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali.
In particolare, gli Stati membri, nel dare attuazione ai principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, devono prestare particolare attenzione:
- al rischio per i consumatori;
- al rischio per le piante terrestri non bersaglio;
- al rischio per le piante acquatiche.
Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.
Informazioni di conferma richieste al richiedente
L'allegato I impone al richiedente due obblighi di conferma verso Commissione, Stati membri ed EFSA. Il primo riguarda il potenziale genotossico del metabolita triazina-amina (IN-A4098), al fine di confermare che tale metabolita non è genotossico e non è rilevante ai fini della valutazione del rischio. Il secondo riguarda l'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nell'acqua potabile.
I termini sono specificati come segue:
- per il punto 1), entro il 1° ottobre 2017;
- per il punto 2), entro due anni dall'adozione di un documento di orientamento sulla valutazione dell'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L'articolo 2 dispone la modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 in conformità all'allegato II del regolamento. Quest'ultimo prevede:
- la soppressione della voce 66 nella parte A relativa allo iodosulfuron;
- l'inserimento di una nuova voce nella parte B, identificata come voce 107, con i dati aggiornati relativi alla sostanza, alla purezza e alle condizioni specifiche di approvazione.
Entrata in vigore e applicazione
L'articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica dal 1° aprile 2017. Il testo conferma infine la natura obbligatoria e direttamente applicabile del regolamento in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva
L'approvazione dell'iodosulfuron è rinnovata ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il rinnovo copre la sostanza come specificata nell'allegato I, con data di approvazione 1° aprile 2017 e scadenza 31 marzo 2032.
Condizioni specifiche di approvazione e valutazione dei rischi
Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono tenere conto delle conclusioni della relazione di esame, in particolare delle appendici I e II. Nella valutazione generale devono prestare particolare attenzione al rischio per i consumatori, per le piante terrestri non bersaglio e per le piante acquatiche; le condizioni d'impiego possono includere misure di attenuazione dei rischi.
Obbligo di informazioni di conferma
Il richiedente deve trasmettere alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità due serie di informazioni di conferma: il potenziale genotossico del metabolita triazina-amina (IN-A4098) e l'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nell'acqua potabile. Il termine è fissato al 1° ottobre 2017 per il punto 1) e a due anni dall'adozione del documento di orientamento per il punto 2).
Modifica dell'elenco delle sostanze attive approvate
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato: la voce 66 nella parte A relativa allo iodosulfuron è soppressa e una nuova voce 107 è inserita nella parte B con i dati di identità, purezza, date di approvazione e specifiche condizioni.
Identificazione della sostanza e specifiche tecniche
L'allegato I e l'allegato II riportano i numeri CAS e CIPAC, le denominazioni IUPAC dello iodosulfuron e dello iodosulfuron-metile-sodio, e la purezza minima pari a ≥ 910 g/kg espressa in iodosulfuron-metile-sodio.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica dal 1° aprile 2017. È inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 8 mar 2017Regolamento (UE) 2017/405
- Regolamento · 8 mar 2017Regolamento (UE) 2017/406
- Regolamento · 8 mar 2017Regolamento (UE) 2017/408
- Regolamento · 8 mar 2017Regolamento (UE) 2017/409
- Regolamento · 8 mar 2017Regolamento (UE) 2017/410
- Regolamento · 8 mar 2017Regolamento (UE) 2017/411
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →