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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/408

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/408 della Commissione, dell'8 marzo 2017, che approva la sostanza attiva a basso rischio virus del mosaico del pepino, isolato blando VC1, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R0408

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva come sostanza attiva a basso rischio il virus del mosaico del pepino, isolato blando VC1, ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Stabilisce che l’approvazione decorre dal 29 marzo 2017 e scade il 29 marzo 2032, con uso autorizzabile unicamente in serra. Contemporaneamente modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per inserire la nuova voce nell’elenco delle sostanze attive approvate. Il testo contiene inoltre prescrizioni specifiche su valutazione del rischio, tutela di operatori e lavoratori e controllo del processo di fabbricazione.

Approvazione della sostanza attiva a basso rischio virus del mosaico del pepino, isolato blando VC1, e modifica dell'elenco delle sostanze attive approvate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla sostanza attiva virus del mosaico del pepino, isolato blando VC1, nell'ambito dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Produce effetti per gli Stati membri, che devono tener conto delle condizioni e restrizioni fissate nell'allegato, e per gli operatori che richiedono o rilasciano autorizzazioni di prodotti contenenti tale sostanza. L'uso approvato è limitato unicamente alla serra; la valutazione richiama inoltre l'attenzione sulla protezione di operatori e lavoratori. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Approvazione della sostanza attiva a basso rischio virus del mosaico del pepino, isolato blando VC1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/408 approva la sostanza attiva virus del mosaico del pepino, isolato blando VC1, nell’ambito del sistema di autorizzazione dei prodotti fitosanitari disciplinato dal regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione, sulla base della procedura di valutazione condotta con lo Stato membro relatore e dell’esame dell’EFSA, conclude che i criteri di approvazione sono soddisfatti per gli impieghi rappresentativi esaminati.

Contesto procedurale e valutazione scientifica

La domanda di approvazione è stata presentata il 2 dicembre 2013 da Valto BV nei Paesi Bassi. I Paesi Bassi, in qualità di Stato membro relatore, hanno comunicato l’ammissibilità della domanda il 30 giugno 2014, hanno trasmesso il progetto di rapporto di valutazione il 10 novembre 2015 e il progetto aggiornato l’8 settembre 2016, dopo la richiesta di informazioni supplementari da parte dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare. L’EFSA ha comunicato le proprie conclusioni il 18 novembre 2016 e la Commissione ha successivamente presentato la relazione di esame e il progetto di regolamento al comitato permanente competente il 6 dicembre 2016.

Qualificazione come sostanza a basso rischio

La Commissione qualifica il virus del mosaico del pepino, isolato blando VC1, come sostanza attiva a basso rischio ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Nelle premesse si evidenzia che la sostanza non è potenzialmente pericolosa, soddisfa le condizioni dell’allegato II, punto 5, del regolamento e non è patogena per l’uomo o per gli animali. L’esposizione supplementare dell’uomo, degli animali e dell’ambiente derivante dagli impieghi approvati è considerata trascurabile rispetto all’esposizione naturale.

Condizioni e restrizioni dell’approvazione

L’approvazione è accompagnata da condizioni specifiche ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, e dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009. L’allegato I stabilisce che la sostanza può essere autorizzata unicamente per l’uso in serra. Inoltre, nell’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione di operatori e lavoratori, tenendo conto del fatto che, come ogni microrganismo, il virus è da considerarsi un potenziale sensibilizzante.

Dati tecnici essenziali e durata dell’approvazione

La sostanza è identificata come virus del mosaico del pepino, isolato blando VC1, con numero di riferimento DSM 26973 nella raccolta tedesca di microrganismi e colture di cellule (DSMZ). La purezza indicata è nicotina < 0,1 mg/L. L’approvazione decorre dal 29 marzo 2017 e scade il 29 marzo 2032. L’allegato richiede anche che il produttore assicuri il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l’analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione.

Modifica dell’elenco delle sostanze attive approvate

L’articolo 2 modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, che contiene l’elenco delle sostanze attive approvate. L’allegato II del regolamento inserisce nella parte D una nuova voce relativa al virus del mosaico del pepino, isolato blando VC1, con le medesime condizioni di approvazione, data di decorrenza e scadenza.

Entrata in vigore ed efficacia diretta

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico degli atti regolamentari dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Approvazione della sostanza attiva

La sostanza attiva virus del mosaico del pepino, isolato blando VC1, è approvata ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009. L’approvazione è concessa alle condizioni indicate nell’allegato I, a seguito della valutazione che ha concluso per il soddisfacimento dei criteri di cui all’articolo 4 del medesimo regolamento.

Qualificazione come sostanza attiva a basso rischio

La Commissione ritiene la sostanza una sostanza attiva a basso rischio ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009. La motivazione si fonda sul fatto che non è considerata sostanza potenzialmente pericolosa, soddisfa le condizioni dell’allegato II, punto 5, del regolamento e non è patogena per l’uomo o per gli animali; l’esposizione aggiuntiva rispetto a quella naturale è ritenuta trascurabile.

Condizioni specifiche di approvazione

L’allegato I fissa che l’uso può essere autorizzato unicamente in serra. Gli Stati membri, nell’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, devono prestare particolare attenzione alla protezione di operatori e lavoratori, considerando il microrganismo come potenziale sensibilizzante e adottando, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Il produttore deve garantire il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e il controllo di qualità durante la fabbricazione.

Dati identificativi e durata dell’approvazione

La sostanza è identificata come virus del mosaico del pepino, isolato blando VC1, con numero di riferimento DSM 26973 nella raccolta tedesca di microrganismi e colture di cellule (DSMZ). La purezza indicata è nicotina < 0,1 mg/L. La data di approvazione è il 29 marzo 2017 e la scadenza dell’approvazione è il 29 marzo 2032.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L’articolo 2 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 conformemente all’allegato II del regolamento, che aggiunge nella parte D la voce relativa al virus del mosaico del pepino, isolato blando VC1, con le medesime condizioni e scadenze dell’allegato I.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitarisalute e sicurezza alimentareagricolturasostanze attive a basso rischio

Testo integrale

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