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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32718/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso articolato in tre motivi: (1) vizio di motivazione e mancata esclusione del dolo ai sensi dell'art. 42, comma 2, c.p., per non aver tenuto conto dell\'impossibilità oggettiva di adempiere nonostante i tentativi del ricorrente (diversificazione attività, finanziamenti soci, rateizzazione oneri fiscali, estinzione parziale debiti, indisponibilità bancaria e sopravvenuta concorrenza); (2) violazione del principio "bis in idem" e incompatibilità della condanna con sentenza di assoluzione irrevocabile emessa dal Tribunale di Milano il 3/05/2022 (depositata ex art. 238-bis), che avrebbe riconosciuto l\'inesigibilità del debito per vicende simili nel 2015; (3) vizio di motivazione per omessa o insufficiente valutazione della sentenza irrevocabile di cui al punto precedente e mancata motivazione puntuale se si fosse ritenuto di giungere a diverso risultato (richiamato principio di La Torre).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato, confermando la responsabilità penale di Luca Storelli per il reato di cui all\'art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 relativo all\'omesso versamento dell\'IVA per il periodo d\'imposta 2014 (importo 346.318,00 euro). Era stata in precedenza comminata la pena di quattro mesi di reclusione sostituita con una pena pecuniaria di 18.000,00 euro; la Cassazione ha respinto le censure difensive ritenendo che: a) la crisi di liquidità prospettata non fosse riconducibile a forza maggiore o caso fortuito idoneo ad escludere il dolo, anche perché le somme riscosse a titolo di IVA erano disponibili e non versate all\'Erario; b) l\'ingresso di concorrenti nel mercato rientra nel normale rischio d\'impresa e non costituisce evento imprevedibile tale da giustificare l\'omesso versamento; c) la sentenza di assoluzione invocata riguarda diverso titolo di reato e diverso periodo d\'imposta (il 2015 e le ritenute certificate) e quindi non determina bis in idem né automaticamente esclude la colpevolezza nel presente procedimento. Di conseguenza il ricorso è stato respinto e la condanna di merito confermata.

Norme richiamate

  • art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Norma sulle omissioni di versamento dell'IVA: la Corte ha ritenuto integrato il dolo quando il mancato versamento riguarda somme dovute e disponibili (o comunque non giustificabili per forza maggiore), e ha richiamato la giurisprudenza che limita l\'applicabilità della causa di forza maggiore a fatti imprevedibili, indipendenti dalla volontà dell\'imprenditore e non rientranti nel normale rischio d\'impresa.

  • art. 10-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Norma relativa all\'omesso versamento di ritenute certificate: citata per distinguere il titolo del reato per il quale era intervenuta l\'assoluzione in altro procedimento; la Corte ha sottolineato la differenza di titolo e periodo come elemento che esclude il bis in idem.

  • art. 42, comma 2, cod. pen.

    Rilevato dal ricorrente in tema di esclusione del dolo per stato di necessità o impossibilità: la Corte ha ritenuto che le condizioni prospettate non integrassero cause di esclusione della colpevolezza sul presupposto che si trattava di rischi ordinari d\'impresa o di scelte gestionali non giustificanti l\'omesso versamento.

  • art. 606, comma 1, lett. e) e lett. b), cod. proc. pen.

    Norme processuali usate per inquadrare i motivi di ricorso (vizio di motivazione; violazione di legge processuale): la Corte ha esaminato le censure e le ha ritenute infondate alla luce dei principi di diritto e dei fatti accertati.

  • art. 238-bis cod. proc. pen.

    Norma che consente l\'acquisizione di altra sentenza a titolo di "motivo nuovo" in appello: la Corte ha preso atto che tale sentenza (assoluzione per il 2015) era stata depositata ma l\'ha ritenuta non rilevante ai fini del presente procedimento per differenza di titolo e periodo d\'imposta.

  • art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    Norma sul conflitto di giudicati evocata in sede di doglianza: la Corte ha osservato che non sussiste un conflitto giuridico rilevante poiché i fatti e i periodi sono distinti.

  • art. 51 cod. pen.

    Citato in dottrina/giurisprudenza richiamata: la Corte ha ricordato che il pagamento degli stipendi non può giustificare l\'omesso versamento fiscale al di fuori delle procedure concorsuali, quindi non costituisce causa di esclusione della colpevolezza.

  • art. 2777 e art. 2778 cod. civ.

    Richiamati nel ragionamento sulla priorità dei crediti da lavoro nelle procedure esecutive/fallimentari: la Corte ha sottolineato che tali principi non si applicano per giustificare la mancata osservanza degli obblighi tributari al di fuori delle specifiche procedure concorsuali.

Massime di principio

  • La semplice crisi di liquidità o il compimento di tentativi gestionali (diversificazione, richieste di finanziamento, rateizzazioni) non escludono di per sé il dolo per omesso versamento dell'IVA: occorre provare un evento di forza maggiore oggettivo, imprevedibile e indipendente dalla volontà dell\'imprenditore.
  • Il mancato incasso dall\'esterno (clienti insolventi) rientra generalmente nel rischio d\'impresa e non giustifica l\'omessa corresponsione dell\'IVA; solo insoluti eccezionalmente elevati e documentati possono costituire causa di esclusione della responsabilità.
  • Il pagamento di altre priorità (es. stipendi) non è una giustificazione valida per non versare l\'IVA al di fuori delle procedure concorsuali che disciplinano la par condicio creditorum.
  • Per opporre efficacemente il principio "bis in idem" è necessario che la precedente decisione irrevocabile riguardi lo stesso fatto materiale, lo stesso titolo di reato e lo stesso periodo temporale: differenze di titolo (es. ritenute vs IVA) o di periodo d\'imposta possono impedire la protezione invocata.
  • Se si intende invocare una sentenza assolutoria intervenuta in altro procedimento come fatto nuovo, occorre dimostrare la piena coincidenza degli elementi fattuali decisivi; in mancanza, il giudice può legittimamente considerare la precedente decisione non impeditiva della diversa decisione di merito.
  • Nella difesa di casi analoghi è utile documentare con precisione: flussi di cassa, destinazione delle somme riscosse (se effettivamente impiegate per pagamenti diversi dall\'Erario), entità e percentuale degli insoluti rispetto al fatturato, tempistica delle fatture e delle riscossioni, e ogni misura concreta adottata per reperire provvista alternativa.

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