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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39461/2025 del 09/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato la richiesta di revoca, o in subordine di sospensione e rideterminazione, dell'ordine di demolizione disposto con la sentenza di condanna per reati edilizi. Le censure hanno riguardato: 1) la delimitazione dell'oggetto dell'ordine di demolizione (sostenendo che la demolizione doveva essere parziale e limitata agli abusi contestati); 2) la legittimità della deliberazione comunale di acquisizione dell'immobile al patrimonio del Comune (asserendo che l'acquisizione non poteva seguire a un ordine giudiziale di demolizione); 3) l'omessa disapplicazione della delibera comunale; 4) la qualificazione dell'intero edificio come "nuova costruzione" e la possibilità di ripristino della destinazione d'uso mediante strumenti amministrativi/sanatorî (anche alla luce della riforma recata dal d.l. 69/2024 conv. legge 105/2024); 5) la violazione del principio di proporzionalità e dei diritti CEDU; 6) la presunta illegittimità dell'onere posto al condannato di attivare il procedimento esecutivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato nel suo complesso. Ha ritenuto fondate le doglianze sulla illegittimità dell'acquisizione al patrimonio comunale (perché tale effetto consegue solo all'ingiunzione amministrativa di demolizione, e non all'inottemperanza a un ordine giudiziale), ma ha precisato che ciò non comporta l'annullamento dell'ordinanza impugnata, che ha deciso esclusivamente sulla revoca/sospensione dell'ordine di demolizione. Quanto al merito dell'ordine di demolizione, la Corte ha confermato che il titolo esecutivo penale disciplina l'oggetto dell'ordine: le sentenze di merito avevano chiaramente disposto la demolizione dell'intero fabbricato. La Corte ha condiviso la qualificazione dell'opera come "nuova costruzione" alla luce di rilevanti incrementi volumetrici, modifiche della sagoma e trasformazioni strutturali, nonché delle false dichiarazioni rese nelle DUUAP, e ha ritenuto implausibile la prospettiva di recupero della legalità mediante mera modifica di destinazione o sanatoria perché gli interventi risultano insanabili senza demolizione e ricostruzione. Ha altresì ritenuto ammissibile l'uso di consulenze tecniche disposte in sede di esecuzione come elemento di prova, e ha respinto le censure di violazione del principio di proporzionalità e della normativa CEDU. In definitiva, l'ordine di demolizione è stato confermato, mentre il ricorrente conserva la legittimazione ad agire contro la deliberazione comunale di acquisizione.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. n. 380/2001

    "ingiunge [...] la demolizione"

    La Corte distingue nettamente l'ingiunzione amministrativa di demolizione (ai commi 2-5 e segg., che può determinare l'acquisizione al patrimonio comunale in caso di inottemperanza) dall'ordine di demolizione disposto dal giudice penale (comma 9): l'effetto acquisitivo dell'art. 31 consegue solo all'ingiunzione amministrativa e non all'ordine giudiziale.

  • art. 3, comma 1, lett. e.1), d.P.R. n. 380/2001

    La nozione di "nuova costruzione" comprende anche interventi che comportano ampliamento della sagoma o aumenti volumetrici; la Corte l'ha applicata per qualificare l'opera come nuova costruzione, giustificando la demolizione integrale.

  • art. 23-ter d.P.R. n. 380/2001 (come modificato dal d.l. n. 69/2024, conv. legge n. 105/2024)

    La modifica normativa sul cambio di destinazione d'uso non può essere utilizzata come strumento di sanatoria per opere che non risultano conformi urbanisticamente ed ediliziamente sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda di sanatoria; la Corte ha ritenuto inapplicabile il rimedio amministrativo per fatti che hanno determinato una nuova costruzione insanabile.

  • art. 36 d.P.R. n. 380/2001

    Il permesso in sanatoria richiede conformità urbanistica sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda; per opere con difformità totali o con modifiche di sagoma/volumetria insanabili, la sanatoria non è possibile.

  • artt. 665-670 cod. proc. pen. e art. 606 cod. proc. pen.

    Norme procedurali utilizzate per delimitare i motivi di cassazione e i parametri di valutazione dell'oggetto dell'impugnazione; la Corte ha esaminato i motivi alla luce di tali disposizioni.

  • art. 655 cod. proc. pen.

    Riguarda l'esecuzione delle pene e delle misure: la questione sollevata sull'onere di attivazione del procedimento di demolizione è stata ritenuta poco chiara e priva di specificità, comunque la disciplina prevede l'obbligo per il condannato di attivarsi per l'esecuzione.

  • art. 101 e 113 Cost., artt. 6 e 7 CEDU e art. 1 Prot. 1 CEDU

    Le censure costituzionali e convenzionali sulla natura afflittiva dell'ordine di demolizione e sul principio di proporzionalità sono state esaminate e respinte: il principio di proporzionalità deve essere valutato concretamente e, ove l'opera costituisca nuova costruzione insanabile, la demolizione integrale può risultare proporzionata.

  • legge regionale Sardegna n. 23/1985, art. 6

    Riferita alla disciplina regionale sul ripristino della destinazione d'uso: la Corte ha osservato che la normativa regionale può prevedere obblighi di ripristino, ma non consente la sanatoria quando le opere risultano non conformi e insanabili.

Massime di principio

  • L'ordine di demolizione contenuto in una sentenza penale (art. 31, comma 9, d.P.R. 380/2001) è distinto dall'ingiunzione amministrativa: l'acquisizione al patrimonio comunale consegue solo all'ingiunzione amministrativa di demolizione e non all'ordine giudiziale.
  • Il contenuto dell'ordine di demolizione è definito dal giudicato penale: il giudice dell'esecuzione non può ridurre il perimetro dell'ordine se il titolo di merito dispone la demolizione dell'intero manufatto, salvo prova concreta della possibilità di sanatoria amministrativa o di interventi meno afflittivi effettivamente attuabili.
  • Per qualificare un intervento come "nuova costruzione" rilevano incrementi volumetrici, modifiche della sagoma e trasformazioni strutturali che rendano irreversibile la precedente fisionomia: in tali casi il ripristino mediante semplice cambio di destinazione d'uso o sanatoria è spesso precluso.
  • La disciplina della sanatoria (art. 36 d.P.R. 380/2001) richiede conformità alla normativa urbanistica sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda; non è strumento per trasformare in legittime opere caratterizzate da falsità o da modifiche insanabili.
  • Nel procedimento di esecuzione è ammissibile acquisire elementi tecnici (consulenze) e valutare prove nuove, purché rispettato il contraddittorio; il giudice dell'esecuzione può utilizzarli per verificare la consistenza dell'ordine di demolizione.
  • Il principio di proporzionalità e i diritti convenzionali devono essere valutati concretamente: l'ordine di demolizione integrale non è automaticamente sproporzionato se l'opera è risultata una nuova costruzione con abusi insanabili.

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