Sentenza n. 687/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento: 1. del provvedimento n. INPS.0600.17/09/2020.0203073 emesso dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale - Direzione Provinciale di Ascoli Piceno in data 17.09.2020, notificato in pari data a mezzo pec allo scrivente difensore, con cui viene disposto il rigetto dell’istanza di rideterminazione del trattamento di fine servizio (istanza avente protocollo n. 163660 del 06.12.2019) presentata dal Sig. Di Russo Mario; 2. di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e susseguenti al provvedimento anzidetto, ivi compreso il prospetto di liquidazione del Trattamento di fine servizio atto n. 12370 del 28/07/2016 (n. fascicolo 200300382458TF, n. pratica 0022016000076585) emesso dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale - Direzione Provinciale di Ascoli Piceno; nonché l'accertamento del diritto del ricorrente al riconoscimento, ai fini del calcolo della liquidazione dell'indennità di buonuscita, dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6bis comma 1 del Decreto Legge 387/1987 convertito con modificazioni nella Legge 472/1987 così come modificato dall’art. 21 della Legge 232/1990, con conseguente accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione resistente di provvedere alla rideterminazione e riliquidazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dal predetto art. 6bis Decreto Legge 387/1987 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego INPS del 17 settembre 2020 di rideterminazione del trattamento di fine servizio e prospetto di liquidazione del 28 luglio 2016
Esito
Favorevole al ricorrente (ex poliziotto)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già dipendente della Polizia di Stato, ha riassunto il giudizio dopo la declinatoria di incompetenza territoriale pronunciata dal TAR Marche con sentenza n. 824/2024. Ha chiesto l'annullamento del diniego INPS del 17 settembre 2020, relativo all'istanza di rideterminazione del TFS, e l'accertamento del diritto a includere nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita i sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. 387/1987. Ha dedotto che, essendo cessato dal servizio a domanda dopo aver compiuto 55 anni e maturato 35 anni di contribuzione utile, rientrava nei presupposti per il beneficio e che l'INPS aveva illegittimamente omesso di computarlo. Ha inoltre richiesto interessi e rivalutazione monetaria. L'INPS non si è costituito; si è costituito il Ministero dell'Interno.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha riconosciuto che il ricorrente, collocato a riposo a domanda con almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile, rientra nella previsione dell'art. 6-bis, comma 2, del d.l. 387/1987 e ha diritto ai sei scatti ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita. Ha respinto l'obiezione relativa al mancato rispetto del termine del 30 giugno dell'anno di maturazione dei requisiti: secondo l'interpretazione giurisprudenziale richiamata, il termine non è perentorio e il suo superamento non determina decadenza dal beneficio. Ha quindi dichiarato il diritto al beneficio e posto a carico dell'INPS l'obbligo di rideterminare il TFS includendo i sei scatti. Sulle somme spettano gli interessi legali, ma non il cumulo con la rivalutazione monetaria. L'INPS è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 6-bis, commi 1 e 2, d.l. 387/1987, convertito dalla l. 472/1987
La situazione in cui versa il ricorrente (collocamento in quiescenza a domanda, con 55 anni di anzianità e 35 di contributi utili) è dunque perfettamente collimante con la fattispecie prevista dal secondo comma dell’articolo 6-bis del d.l. n. 387/1987, sopra richiamato.
Il beneficio dei sei scatti ai fini della buonuscita spetta anche al personale collocato a riposo a domanda che abbia compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile.
art. 16, comma 6, l. 412/1991
Sulle relative somme dovranno essere corrisposti soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge. n. 724/1994 (cfr. Cass. Civi, sez. lav., 2 luglio 2020, n. 13624).
Per le somme dovute a titolo di rideterminazione della buonuscita sono riconoscibili gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
Sulle relative somme dovranno essere corrisposti soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge. n. 724/1994 (cfr. Cass. Civi, sez. lav., 2 luglio 2020, n. 13624).
Il credito riconosciuto è liquidato con i soli interessi legali, non cumulabili con la rivalutazione monetaria.
Massime di principio
- Il personale delle forze di polizia cui si applica l'art. 6-bis del d.l. 387/1987 ha diritto ai sei scatti stipendiali figurativi ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita anche quando cessa dal servizio a domanda, purché abbia compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile.
- Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. 387/1987 per presentare la domanda di collocamento a riposo nell'anno di maturazione dei requisiti non è perentorio e il suo superamento non comporta decadenza dal beneficio dei sei scatti.
- Sulle somme dovute per la rideterminazione dell'indennità di buonuscita spettano gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
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