Cassazione Penale, Sentenza n. 25335/2022 del 04/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo dal 1/03/2013 al 7/11/2013 per i reati di cui agli artt. 644 e 629 c.p. (usura ed estorsione). Il Pietrosanto era stato successivamente assolto in sede penale; la Corte d'appello di Bari aveva però rigettato la domanda ritenendo che la sua condotta (erogazione di denaro con previsione di interesse e comportamenti minacciosi nelle conversazioni intercettate) avesse creato la falsa apparenza della commissione dei reati, giustificando l'intervento dell'autorità. Il ricorrente deduceva errata valutazione del calcolo degli interessi (affermando tassi non usurari, 16-18%), contestava la riqualificazione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni e sosteneva che, al più, potesse ravvisarsi colpa lieve che non avrebbe escluso totalmente il ristoro.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione della Corte d'appello. Il giudice di legittimità ha ritenuto congrua la valutazione della Corte territoriale, che ha operato una valutazione ex ante autonoma del materiale probatorio (in particolare delle intercettazioni) e ha correttamente ritenuto che le condotte del Pietrosanto, comprese le pressioni telefoniche ritenute minacciose, costituissero colpa grave idonea a generare la falsa apparenza della sussistenza dei reati e dunque a precludere l'indennizzo. La Corte ha escluso la sussistenza di mera colpa lieve e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e al rimborso di euro 1.000 in favore del Ministero resistente.
Norme richiamate
artt. 644 e 629 c.p.
Delitti (usura ed estorsione) per i quali il Pietrosanto era stato indagato e sottoposto a misure cautelari; la presenza di elementi che facevano apparire la configurabilità di tali reati è stata ritenuta dalla Corte idonea a giustificare l'intervento dell'autorità
art. 314 c.p.p. (commi 1 e 2)
Disciplina della riparazione per ingiusta detenzione: il diritto alla riparazione può essere escluso quando il detenuto abbia concorso a cagionare la detenzione con dolo o colpa grave; norma centrale per valutare l'esclusione dell'indennizzo
Sez. U., n. 32383 del 27/05/2010 (D'Ambrosio)
Principio secondo cui il diritto alla riparazione può essere escluso se la condotta del detenuto ha contribuito a determinare la falsa apparenza del reato; utilizzata per affermare la possibile esclusione del beneficio quando la condotta del soggetto non lo pone come mero 'vittima'
Sez. U., n. 34559 del 26/06/2002 (De Benedictis)
Indica che il giudice della riparazione deve effettuare una valutazione autonoma e completa degli elementi probatori per accertare se la condotta del richiedente abbia concorso a causare la detenzione
Giurisprudenza di merito citata (es. Sez.4 n. 5051/2018 Capasso; Sez.4 n. 9212/2013 Maltese; Sez.4 n. 39500/2013 Trombetta; Sez.4 n.14655/2021 D'Errico)
Giurisprudenza consolidata richiamata per confermare che condotte extraprocessuali (macroscopica imprudenza, pressioni, minacce) o comportamenti processuali (autoincolpazione, silenzio consapevole) possono integrare causa di esclusione dell'indennizzo
Massime di principio
- La valutazione della domanda di riparazione per ingiusta detenzione è autonoma rispetto al giudizio penale di merito: il giudice della riparazione compie una valutazione ex ante degli elementi probatori per verificare se la condotta del detenuto abbia creato la 'falsa apparenza' del reato.
- Il diritto all'indennizzo può essere escluso quando la condotta del richiedente abbia concorso, con dolo o colpa grave, a far apparire ragionevole l'intervento dell'autorità: non basta l'errore dell'autorità procedente se la condotta del soggetto ha determinato l'inganno.
- Comportamenti minacciosi o pressioni sul presunto danneggiato e macroscopica imprudenza o superficialità nella gestione di rapporti finanziari possono integrare la 'colpa grave' che preclude la riparazione, anche se poi il fatto è stato giudicato non penalmente sussistente.
- La mera controversia civile su tassi di interesse o un errore di calcolo non escludono automaticamente la responsabilità del richiedente: occorre valutare se, oltre all'errore, vi siano condotte che abbiano concorso a creare l'apparenza di un reato.
- Se il comportamento può essere ricondotto chiaramente all'esercizio legittimo delle proprie ragioni, senza pressioni o minacce, è più probabile il riconoscimento dell'indennizzo; viceversa, prove di condotte intimidatorie rendono probabile il rigetto della domanda.
- Ai fini probatori, intercettazioni, conversazioni e la condotta tenuta prima e dopo la privazione della libertà sono elementi decisivi per la valutazione ex ante della responsabilità del richiedente.
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