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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34233/2022 del 21/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione a una sanzione amministrativa irrogata per avere adibito un'autovettura a servizio taxi in assenza della prescritta licenza. Dopo il rigetto dell'opposizione in primo grado e del successivo appello, i destinatari della sanzione hanno proposto ricorso per cassazione affidandosi a due motivi. Con il primo hanno denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 23 della l. n. 689 del 1981 e degli artt. 530 e 533 c.p.p., sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto provato lo svolgimento di trasporto di persone a pagamento senza prova certa. Con il secondo hanno dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 2729 c.c., 115 e 116 c.p.c., assumendo che il giudice di merito avesse fondato la decisione su mere congetture e non su presunzioni gravi, precise e concordanti. La Suprema Corte, condividendo la proposta del relatore, ha ritenuto le censure inammissibili perché dirette a sollecitare una rivalutazione del fatto e della prova presuntiva, mentre la motivazione del Tribunale era logicamente adeguata e rispettosa del minimo costituzionale. Il giudice di merito aveva valorizzato le dichiarazioni dell'autista, le incongruenze nella versione difensiva, il percorso seguito e la complessiva incompatibilità della vicenda con un semplice passaggio di cortesia a conoscenti; aveva inoltre reputato irrilevanti gli ulteriori argomenti difensivi sul presunto malfunzionamento del contachilometri e sulla diversa attività lavorativa del conducente.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale avesse motivato in modo sufficiente e logicamente coerente la prova dell'illecito amministrativo, mediante un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità. Non essendosi costituita la Prefettura, nulla è stato disposto sulle spese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ.

    utilizzato per la definizione camerale del ricorso con proposta del relatore condivisa dal collegio

  • art. 13 l. n. 689/1981

    richiamato dai ricorrenti come norma violata in tema di accertamento della sanzione amministrativa

  • art. 23 l. n. 689/1981

    richiamato dai ricorrenti come norma violata nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa

  • art. 530 c.p.p.

    richiamato dai ricorrenti in tema di insufficienza/prova del fatto

  • art. 533 c.p.p.

    richiamato dai ricorrenti in tema di criteri decisori sulla prova

  • art. 2729 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per contestare l'uso delle presunzioni semplici

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti per contestare la valutazione delle prove

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti per contestare il libero convincimento del giudice

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    indicato quale parametro di deduzione della violazione di legge nei motivi di ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità

  • art. 2043 c.c.

    non citato nel testo

  • art. 2697 c.c.

    non citato nel testo

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio o del ragionamento presuntivo del giudice di merito.
  • La motivazione è censurabile in cassazione solo quando sia mancante, meramente apparente o al di sotto del minimo costituzionale; una motivazione che esponga in modo logicamente comprensibile gli indizi valorizzati è sufficiente.
  • La prova presuntiva dell'illecito può essere desunta da dichiarazioni del soggetto coinvolto, da incongruenze della versione difensiva e da elementi oggettivi del fatto, purché il ragionamento inferenziale sia coerente e non congetturale.
  • Argomenti difensivi incompatibili con la ricostruzione complessiva dei fatti possono essere disattesi dal giudice di merito senza che ciò integri di per sé violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. o dell'art. 2729 c.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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