Cassazione Civile, Ordinanza n. 34233/2022 del 21/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione a una sanzione amministrativa irrogata per avere adibito un'autovettura a servizio taxi in assenza della prescritta licenza. Dopo il rigetto dell'opposizione in primo grado e del successivo appello, i destinatari della sanzione hanno proposto ricorso per cassazione affidandosi a due motivi. Con il primo hanno denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 23 della l. n. 689 del 1981 e degli artt. 530 e 533 c.p.p., sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto provato lo svolgimento di trasporto di persone a pagamento senza prova certa. Con il secondo hanno dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 2729 c.c., 115 e 116 c.p.c., assumendo che il giudice di merito avesse fondato la decisione su mere congetture e non su presunzioni gravi, precise e concordanti. La Suprema Corte, condividendo la proposta del relatore, ha ritenuto le censure inammissibili perché dirette a sollecitare una rivalutazione del fatto e della prova presuntiva, mentre la motivazione del Tribunale era logicamente adeguata e rispettosa del minimo costituzionale. Il giudice di merito aveva valorizzato le dichiarazioni dell'autista, le incongruenze nella versione difensiva, il percorso seguito e la complessiva incompatibilità della vicenda con un semplice passaggio di cortesia a conoscenti; aveva inoltre reputato irrilevanti gli ulteriori argomenti difensivi sul presunto malfunzionamento del contachilometri e sulla diversa attività lavorativa del conducente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale avesse motivato in modo sufficiente e logicamente coerente la prova dell'illecito amministrativo, mediante un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità. Non essendosi costituita la Prefettura, nulla è stato disposto sulle spese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ.
utilizzato per la definizione camerale del ricorso con proposta del relatore condivisa dal collegio
art. 13 l. n. 689/1981
richiamato dai ricorrenti come norma violata in tema di accertamento della sanzione amministrativa
art. 23 l. n. 689/1981
richiamato dai ricorrenti come norma violata nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa
art. 530 c.p.p.
richiamato dai ricorrenti in tema di insufficienza/prova del fatto
art. 533 c.p.p.
richiamato dai ricorrenti in tema di criteri decisori sulla prova
art. 2729 c.c.
richiamato dai ricorrenti per contestare l'uso delle presunzioni semplici
art. 115 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti per contestare la valutazione delle prove
art. 116 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti per contestare il libero convincimento del giudice
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indicato quale parametro di deduzione della violazione di legge nei motivi di ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità
art. 2043 c.c.
non citato nel testo
art. 2697 c.c.
non citato nel testo
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio o del ragionamento presuntivo del giudice di merito.
- La motivazione è censurabile in cassazione solo quando sia mancante, meramente apparente o al di sotto del minimo costituzionale; una motivazione che esponga in modo logicamente comprensibile gli indizi valorizzati è sufficiente.
- La prova presuntiva dell'illecito può essere desunta da dichiarazioni del soggetto coinvolto, da incongruenze della versione difensiva e da elementi oggettivi del fatto, purché il ragionamento inferenziale sia coerente e non congetturale.
- Argomenti difensivi incompatibili con la ricostruzione complessiva dei fatti possono essere disattesi dal giudice di merito senza che ciò integri di per sé violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. o dell'art. 2729 c.c.
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