Sentenza n. 3740/2026 - Napoli, Sezione 6
per l’accertamento del diritto alla rideterminazione del trattamento di fine servizio mediante inclusione dei benefici economici ex art.6 bis d.l. n.387/1987 e per la condanna al relativo pagamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento dei sei scatti stipendiali ex art. 6-bis d.l. n. 387/1987 ai fini della rideterminazione del trattamento di fine servizio
Esito
Favorevole al ricorrente (militari in quiescenza)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, già appartenenti all'Arma dei Carabinieri e collocati a riposo a domanda dopo aver compiuto 55 anni e maturato oltre 35 anni di servizio utile, hanno chiesto l'accertamento del diritto all'inclusione, nella base di calcolo del trattamento di fine servizio, del beneficio previsto dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987, consistente in sei scatti stipendiali del 2,50 per cento ciascuno calcolati sull'ultimo stipendio, nonché la condanna dell'INPS al pagamento delle somme conseguenti. L'INPS ha resistito eccependo, tra l'altro, la necessità della presentazione della domanda di pensionamento entro sessanta giorni dalla maturazione dei requisiti, la prescrizione del diritto per uno dei ricorrenti e l'illegittimità costituzionale della disciplina applicata.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, richiamando l'orientamento ormai costante della giurisprudenza amministrativa secondo cui il beneficio dei sei scatti spetta al personale collocato a riposo a domanda appartenente a tutte le forze di polizia, civili o militari, quando siano raggiunti i requisiti dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile. Ha escluso che il mancato rispetto del termine di sessanta giorni per la domanda di pensionamento comporti la decadenza dal beneficio, poiché tale termine incide soltanto sulla decorrenza del collocamento a riposo. Ha inoltre respinto l'eccezione di prescrizione relativa al ricorrente collocato a riposo nel 2018, ritenendo che il termine quinquennale decorra dall'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale e che il pagamento eseguito nel 2021 abbia natura interruttiva, sicché la diffida del 14 marzo 2024 è tempestiva. Ha ritenuto manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità, poiché il beneficio trova fondamento in specifiche disposizioni legislative e la scelta di estenderlo a determinate categorie del comparto sicurezza rientra nella discrezionalità legislativa senza determinare irragionevoli disparità di trattamento. Ha quindi accertato il diritto dei ricorrenti alla rideterminazione del TFS mediante inclusione dei sei scatti stipendiali e ha condannato l'INPS al pagamento delle somme dovute, oltre agli interessi legali. Ha escluso la rivalutazione monetaria, in quanto il relativo cumulo con gli interessi è vietato dall'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991. L'INPS è stato altresì condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 2.500, oltre accessori e restituzione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla l. 20 novembre 1987, n. 472
attribuzione "ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita" di "sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio"
Il beneficio dei sei scatti stipendiali spetta al personale delle forze di polizia collocato a riposo a domanda che abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. Il termine di sessanta giorni per la domanda non è previsto a pena di decadenza, ma incide sulla decorrenza del collocamento a riposo.
art. 16, comma 6, l. 30 dicembre 1991, n. 412
Vieta il cumulo della rivalutazione monetaria con gli interessi, sicché al credito derivante dalla rideterminazione del TFS spettano gli interessi legali ma non anche la rivalutazione monetaria.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 spetta al personale, civile o militare, delle forze di polizia collocato a riposo a domanda quando siano stati raggiunti entrambi i requisiti dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile.
- Il termine di sessanta giorni previsto per la presentazione della domanda di pensionamento in relazione al beneficio dei sei scatti è funzionale esclusivamente a determinare la decorrenza del collocamento a riposo e la sua inosservanza non comporta la decadenza dal beneficio.
- Ai fini della prescrizione del credito relativo alla rideterminazione del trattamento di fine servizio, il termine decorre dall'emanazione dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale; il pagamento rateale può avere efficacia interruttiva del termine prescrizionale.
- L'estensione legislativa del beneficio dei sei scatti a determinate categorie del comparto sicurezza non viola, di per sé, il principio di eguaglianza, poiché trova fondamento in specifiche disposizioni normative e rientra nella discrezionalità del legislatore.
- Quando il beneficio dei sei scatti è riconosciuto, la rideterminazione del trattamento di fine servizio comporta il pagamento delle somme dovute oltre agli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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